(1) Il Servizio fitosanitario vigila sull’osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5, nonché nell’articolo 6, commi 1, 2 e 3.
(2) La vigilanza sulle disposizioni previste dall’articolo 7, commi 3 e 4, viene esercitata dalle competenti autorità a livello statale, provinciale e comunale, compresa l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Queste provvedono all’accertamento delle violazioni e alla loro contestazione. Le sanzioni amministrative imposte per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 3, possono essere irrogate dal sindaco competente.