(1) La Provincia autonoma di Bolzano è l’autorità locale competente per l’attuazione del quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi di cui alla direttiva 2009/128/CE, alle relative norme di attuazione statali vigenti e al piano di azione nazionale per l’uso sostenibile.
(2) La Provincia autonoma di Bolzano è altresì l’autorità locale competente per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e del Regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle relative norme di attuazione statali.
(3) Al fine di prevenire effetti negativi nonché danni a persone, animali o cose, la Giunta provinciale emana, in osservanza delle normative dell’Unione europea e statali vigenti, disposizioni aggiuntive sull’uso sostenibile dei pesticidi.
(4) La Giunta provinciale emana disposizioni per l’attuazione della presente legge e per l’applicazione del piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Le disposizioni emanate dalla Giunta provinciale sono da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
(5) Ai comuni spettano in materia di utilizzo sostenibile di pesticidi le funzioni amministrative attribuite o delegate dalla Provincia autonoma di Bolzano d’intesa con il Consiglio dei comuni.