(1) Per la produzione e commercializzazione del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto e della vite si applicano le disposizioni previste dalle normative dell’Unione europea e statali vigenti.
(2) L’assessore/assessora provinciale competente per l’agricoltura può emanare disposizioni aggiuntive inerenti alla certificazione volontaria del materiale di propagazione per singole specie.
(3) È vietato commercializzare materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto di categoria “CAC” ai sensi della normativa dell’Unione europea, accompagnato da documenti di commercializzazione che riportino la dicitura virus esente (VF) o virus controllato (VT) o similari o contrassegnato con etichette simili per dimensione o colore alla tipologia delle etichette ufficiali di certificazione e che riportino la dicitura virus esente (VF) o virus controllato (VT) o similari.
(4) La produzione e il commercio di materiale di propagazione forestale sono disciplinati con legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.