(1) È vietato trattare con prodotti fitosanitari dannosi alle api piante in fioritura di colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali e spontanee in pieno campo.
(2) È, inoltre, vietato trattare le colture con prodotti fitosanitari dannosi alle api in periodi dell’anno appositamente indicati. I periodi dell’anno, le colture e i prodotti fitosanitari oggetto del divieto sono stabiliti ogni anno dal/dalla responsabile del Servizio fitosanitario, sentiti il Centro di consulenza per la fruttiviticoltura dell’Alto Adige e l’associazione di apicoltori più rappresentativa a livello provinciale.
(3) La Giunta provinciale emana provvedimenti volti al miglioramento dell’habitat delle api, e in particolare al miglioramento qualitativo e all’aumento dell’estensione dei pascoli per le api.