(1) Salvo quanto previsto dall’articolo 10, negli appalti relativi a lavori di importo non superiore a un milione di euro, e forniture d’importo fino alla soglia UE, la progettazione può essere eseguita in un solo livello. Questo livello di progettazione deve comunque contenere tutte le prestazioni necessarie per l’opera specifica. 39)
(2) Negli appalti di lavori e relativi appalti di forniture di importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni, la richiesta di offerta deve consistere in una descrizione dettagliata della prestazione da eseguire e da un elaborato grafico con un livello di dettaglio che consenta di identificare in maniera univoca la prestazione e il corrispettivo. 40)