(1) I progetti delle opere pubbliche sono sottoposti all’esame del competente organo consultivo della Giunta provinciale per il parere tecnico, amministrativo ed economico, ai sensi della normativa provinciale vigente in materia.
(2) La richiesta di parere all’organo consultivo è facoltativa per i progetti di lavori di manutenzione, nonché per quelli di fornitura di arredamento e di quant’altro occorra perché l’opera possa considerarsi compiuta e rispondente alle finalità cui è destinata.
(3) Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di pronto soccorso e di ripristino oppure per opere di prevenzione urgente che si rendono necessarie in seguito a concomitanti eventi calamitosi come frane, valanghe, alluvioni e altre calamità.
(4) Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per lavori di sistemazione, ripristino, ristrutturazione e rettifica di infrastrutture primarie, incluse nei piani urbanistici, che siano disposti dalla Provincia. 43)