(1) Gli enti soggetti al controllo della Provincia depositano una copia delle indagini geologiche, ove previste per la realizzazione di un’opera pubblica, presso l’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali. 47)
(2) Le competenze del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 464, sono espletate nel territorio della provincia di Bolzano dall’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali. A questo ufficio vanno fatte le comunicazioni di perforazioni nel suolo e di opere di gallerie.
(3) L’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali predispone un catasto geologico e geotematico provinciale e le relative banche dati.