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g) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 151)2)
Mobilità pubblica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 2 del B.U. 1° dicembre 2015, n. 48.

Art. 31 (Spese di investimento) 20)    delibera sentenza

(1)  La Provincia può effettuare direttamente o indirettamente investimenti finalizzati a: 21)

  1. promuovere il potenziamento, il rinnovo e la manutenzione del parco rotabile;
  2. progettare, realizzare e acquistare infrastrutture ed opere, anche situate in territori confinanti;
  3. pianificare ed eseguire interventi, anche in territori confinanti;
  4. incentivare l’uso di beni strumentali e tecnologici per la gestione uniforme della bigliettazione e dell’informazione al pubblico;
  5. migliorare l’efficienza dell’organizzazione e la produttività dei servizi di trasporto; 22)
  6. promuovere la diffusione di tecniche innovative.

(2)  Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, agli enti locali, ai gestori dei servizi e delle infrastrutture del trasporto pubblico di linea, alle società della Provincia o ad altri soggetti pubblici operanti nel settore del trasporto pubblico possono essere concessi contributi annuali e pluriennali nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa. 23)

(3)  I contributi possono essere concessi ai gestori dei servizi di trasporto pubblico di linea e alle società della Provincia operanti nel settore del trasporto pubblico, anche per la copertura degli oneri derivanti dall’accensione di mutui o contratti di leasing. La Provincia di Bolzano è autorizzata a prestare garanzie sull’eventuale mutuo o contratto di leasing.

(4)  Per le società della Provincia sono ammissibili a contributo, nella misura massima del 100 per cento, anche le spese relative ad acquisizioni e operazioni sul capitale sociale in società di interesse provinciale. 24)

massimeDelibera 20 giugno 2017, n. 688 - Misure di "Green Mobility"
20)
La rubrica dell'art. 31 è stata così sostituita dall'art. 43, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
21)
Il testo tedescodell'alinea dell'art. 31 è stato modificato dall'art. 21, comma 7 della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, successivamente è stata così sostituita dall'art. 43, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
22)
La lettera e) dell'art. 31, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 21, comma 8, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche l'art. 21, comma 13, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
23)
L'art. 31, comma 2, è stato  prima sostituito dall'art. 21, comma 9, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21,successivamente dall'art. 16, comma 10, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21, e dall'art. 43, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
24)
Vedi anche l'art. 10, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
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