(1) La Provincia può effettuare direttamente o indirettamente investimenti finalizzati a: 21)
(2) Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, agli enti locali, ai gestori dei servizi e delle infrastrutture del trasporto pubblico di linea, alle società della Provincia o ad altri soggetti pubblici operanti nel settore del trasporto pubblico possono essere concessi contributi annuali e pluriennali nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa. 23)
(3) I contributi possono essere concessi ai gestori dei servizi di trasporto pubblico di linea e alle società della Provincia operanti nel settore del trasporto pubblico, anche per la copertura degli oneri derivanti dall’accensione di mutui o contratti di leasing. La Provincia di Bolzano è autorizzata a prestare garanzie sull’eventuale mutuo o contratto di leasing.
(4) Per le società della Provincia sono ammissibili a contributo, nella misura massima del 100 per cento, anche le spese relative ad acquisizioni e operazioni sul capitale sociale in società di interesse provinciale. 24)