(1) Anche al fine di dotare la società in house SASA Spa dei mezzi patrimoniali occorrenti alla prestazione del servizio di trasporto pubblico locale in termini di efficienza, economicità, accessibilità, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, è autorizzata la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all’aumento di capitale della medesima società in house, da attuarsi in parte anche mediante conferimento di beni in natura, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2343-ter del Codice civile.
(2) La sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 16.659.397,60 euro e comporta un aumento della quota di capitale della Provincia autonoma di Bolzano nella società dal 17,79 per cento all’88,13 per cento.
(3) I rapporti con la società SASA Spa sono regolati da contratti di servizio che dovranno garantire il controllo analogo di gestione in capo alla Provincia, ente affidante, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché livelli di servizi adeguati agli standard di qualità ed efficaci strumenti di verifica di essi. Il contratto di servizio deve altresì garantire i benefici per la collettività anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
(4) Gli oneri derivanti dalla sottoscrizione di cui al comma 2, quantificati in 5.624.966,03 euro per l’esercizio finanziario 2021, vengono coperti mediante corrispettiva iscrizione nello stato di previsione dell’entrata del bilancio provinciale delle somme dovute dalla società SASA Spa. 25)