(1) La destinazione d’uso dei beni agevolati non può essere mutata per un periodo massimo di 30 anni. Tale periodo può essere ridotto per determinate categorie di beni d’investimento. Decorsi i termini previsti o quando i beni risultino non più funzionali rispetto all’esercizio del trasporto pubblico, essi possono essere ceduti a titolo oneroso, previa autorizzazione.
(2) L’alienazione o l’utilizzo in modo difforme dalla normale destinazione, senza autorizzazione, comporta la revoca del contributo in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza dei termini previsti al comma 1, salvo quanto specificato all’Art. 46, comma 3. Sul relativo importo sono dovuti gli interessi legali.
(3) Sono consentiti trasferimenti dei beni agevolati tra imprese che esercitano servizi di trasporto pubblico, società della Provincia e gestori delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, previa autorizzazione, fermo restando il vincolo di destinazione di cui al comma 1. Il trasferimento dei beni comporta anche il trasferimento dell’eventuale ammontare residuo del relativo contributo.