(1) I servizi di linea atipici sono autorizzati a seguito di richiesta da parte dei soggetti interessati.
(2) I servizi di linea atipici che si svolgono integralmente nell’ambito del territorio comunale sono autorizzati dai comuni interessati.
(3) I servizi di linea atipici non possono sovrapporsi o interferire con i servizi di linea o integrativi di linea.