(1) Può essere imposto a carico dell’affidatario del servizio l’obbligo di assicurare i necessari servizi di trasporto:
- in caso di calamità naturali o altri eventi eccezionali non prevedibili;
- per provvedimenti straordinari e urgenti di tutela ambientale nelle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento atmosferico.
(2) L’affidatario ha diritto alla copertura delle spese in relazione ai maggiori oneri derivanti.
(3) In caso d’interruzione del servizio o di pericolo imminente d’interruzione può essere:
- aggiudicato direttamente un contratto di servizio pubblico;
- prorogato consensualmente un contratto di servizio pubblico;
- imposto l’obbligo agli affidatari di fornire determinati servizi di trasporto pubblico.
(3/bis) Le concessioni di trasporto pubblico locale su autobus, in essere alla data del 23 febbraio 2020, comprese le concessioni in regime di proroga, possono essere prorogate a causa degli effetti derivanti dall’emergenza da COVID-19 fino ad un massimo di sei mesi dal termine della dichiarazione di emergenza. Resta ferma anche la facoltà di disporre, fino al termine di cui al periodo precedente, ai sensi della lettera a) del comma 3. 10)
(3/ter) L’articolo 22 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, non trova applicazione ai contratti aventi per oggetto l’obbligo di assicurare i necessari servizi di trasporto. 11)
(4) Nei casi di cui al comma 3 i contratti hanno una durata non superiore a due anni.
(5) In caso di mancata attuazione delle direttive e dei programmi d’intervento diretti a regolamentare il traffico, finalizzati a favorire la circolazione e l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, può essere disposta la modifica o la sospensione del servizio nell’ambito dell’area interessata.