(1) I servizi transfrontalieri che hanno origine o destinazione esclusivamente nelle aree individuate come transfrontaliere in Austria e nella Confederazione Svizzera sono autorizzati dalla Provincia di Bolzano previa acquisizione di parere da parte del rispettivo Ministero competente.
(2) Le imprese di trasporto che effettuano servizi transfrontalieri devono essere in possesso di licenza dell'Unione europea rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento. 12)
(3) La Provincia può stipulare accordi con le istituzioni pubbliche competenti facenti parte del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”, con i cantoni confinanti e i relativi gestori dei servizi.