(1) Per i servizi interregionali che collegano l’Alto Adige con un’altra Provincia o Regione e che si svolgono prevalentemente nel territorio dell’Alto Adige, l’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia di Bolzano, previa acquisizione di parere o indicazioni da parte delle altre Province o Regioni interessate.
(2) Per i servizi interregionali che collegano l’Alto Adige con un’altra Provincia o Regione e che si svolgono prevalentemente nel territorio dell’altra Provincia o Regione, la Provincia di Bolzano esprime un parere in merito al percorso, agli orari, alle fermate, alle prescrizioni di carico passeggeri e alle tariffe, limitatamente alle tratte che si svolgono nell’ambito provinciale.