1. Il Direttore/la Direttrice dell’Agenzia è nominato in base alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del personale provinciale. I compiti e la posizione giuridica corrispondono a quelli di un dirigente, di cui al Capo I della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 e successive modifiche.
2. Il Direttore/la Direttrice dell’Agenzia provvede:
a) alla rappresentanza legale dell’Agenzia;
b) a convocare e presiedere le sedute del Comitato di indirizzo e coordinamento e a fissarne l’ordine del giorno;
c) alla gestione amministrativa, contabile e fiscale dell’Agenzia;
d) ad approvare il piano annuale delle attività, il bilancio di previsione, i provvedimenti di variazione del bilancio e il conto consuntivo;
e) alla stipula di contratti e convenzioni in nome dell’Agenzia;
f) alla firma dei mandati di pagamento e degli ordini di incasso;
g) ad ogni ulteriore adempimento necessario al fine del buon andamento dell’Agenzia e che non sia riservato ad altri organi.
3. In assenza del Direttore/della Direttrice le funzioni sono svolte dal sostituto, ai sensi dell’art. 19 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.