1. La Giunta provinciale può sciogliere o revocare il Comitato di indirizzo e coordinamento e/o il Collegio dei revisori dei conti in caso di gravi e ripetuti inadempimenti agli obblighi stabiliti dalla legge e dallo statuto o quando, per qualsiasi ragione, detti organi non siano in grado di funzionare. Al/Alla Direttore/Direttrice si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.