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Delibera 7 luglio 2015, n. 816
Approvazione dello statuto dell'"Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico" (A.S.S.E.) - revoca della deliberazione della Giunta provinciale n. 1163 del 12.07.2010

Allegato

Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano – Statuto

PARTE I
Disposizioni generali

Articolo 1
Denominazione e sede

1. L’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano, in forma abbreviata A.S.S.E., istituita con legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11, è ente strumentale della Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale.

2. L’Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta Provinciale ed ha sede in Bolzano.

Articolo 2
Compiti e finalità

1. L’Agenzia svolge i seguenti compiti:

a) gestione dei fondi attinenti agli interventi di assistenza e previdenza integrativa. Cura inoltre l’istruttoria e la diretta erogazione agli aventi diritto di tutte le prestazioni assistenziali istituite con leggi provinciali, nonché di quelle previdenziali di natura integrativa, le cui funzioni amministrative sono delegate alla Provincia da leggi statali e regionali;

b) assunzione, gestione ed erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o progetti di sviluppo economico commissionati dalla Provincia; gestione di finanziamenti pubblici disposti dalla Provincia, nonché istruttoria e diretta erogazione agli aventi diritto di finanziamenti e/o contributi a qualsiasi titolo.

PARTE II
Organi

Articolo 3
Organi

1. Gli organi dell’Agenzia sono:

a) il Direttore/la Direttrice;

b) il Comitato di indirizzo e coordinamento;

c) il Collegio dei revisori.

Articolo 4
Il Direttore / la Direttrice

1. Il Direttore/la Direttrice dell’Agenzia è nominato in base alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del personale provinciale. I compiti e la posizione giuridica corrispondono a quelli di un dirigente, di cui al Capo I della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 e successive modifiche.

2. Il Direttore/la Direttrice dell’Agenzia provvede:

a) alla rappresentanza legale dell’Agenzia;

b) a convocare e presiedere le sedute del Comitato di indirizzo e coordinamento e a fissarne l’ordine del giorno;

c) alla gestione amministrativa, contabile e fiscale dell’Agenzia;

d) ad approvare il piano annuale delle attività, il bilancio di previsione, i provvedimenti di variazione del bilancio e il conto consuntivo;

e) alla stipula di contratti e convenzioni in nome dell’Agenzia;

f) alla firma dei mandati di pagamento e degli ordini di incasso;

g) ad ogni ulteriore adempimento necessario al fine del buon andamento dell’Agenzia e che non sia riservato ad altri organi.

3. In assenza del Direttore/della Direttrice le funzioni sono svolte dal sostituto, ai sensi dell’art. 19 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

Articolo 5
Il Comitato di indirizzo e coordinamento

1. Il Comitato di indirizzo e coordinamento è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto, oltre che dal/dalla Direttore/della Direttrice dell’Agenzia, da:

a) una persona in rappresentanza del Dipartimento provinciale alle Politiche sociali,

b) una persona in rappresentanza del Dipartimento provinciale alla Famiglia,

c) una persona in rappresentanza del Dipartimento provinciale alle Finanze.

I componenti nominati rimangono in carica per tre esercizi dalla nomina, fino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio della loro nomina.

2. Il comitato garantisce il necessario collegamento tra l’Agenzia e la Giunta provinciale, si esprime sulle scelte e questioni strategiche riguardanti l’Agenzia, così come su questioni poste all’ordine del giorno dal/dalla Direttore/della Direttrice o su richiesta dei componenti. Il Comitato non ha funzioni amministrative.

3. Il Comitato di indirizzo e coordinamento si riunisce su convocazione del/della Direttore/Direttrice dell’Agenzia ogni qualvolta questi/questa lo ritenga necessario, su richiesta dei componenti e comunque almeno quattro volte all’anno.

4. Su iniziativa del/la Direttore/Direttrice o di altri membri del Comitato possono essere invitati, di volta in volta, esperte ed esperti interni od esterni, ovvero rappresentanti di altre amministrazioni od istituzioni, a partecipare a titolo consultivo alle sedute del Comitato di indirizzo e coordinamento.

5. L’avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l’ora e l’ordine del giorno della stessa, è inviato esclusivamente in via telematica, di regola sette giorni prima della data fissata e, in caso d’urgenza, almeno dodici ore prima.

6. Il Comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. In mancanza dell’avviso di convocazione, il Comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente può opporsi alla trattazione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

7. Le sedute del Comitato sono presiedute dal/ dalla Direttore/Direttrice o, in sua assenza, dal suo Sostituto, ovvero dal componente più anziano di età.

8. Le posizioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Comitato.

9. Delle sedute del Comitato è redatto apposito verbale.

10. Ai componenti del Comitato di indirizzo e coordinamento non spetta alcun compenso. Gli oneri relativi alla partecipazione alle sedute dello stesso sono a carico delle rispettive amministrazioni rappresentate.

Articolo 6
Il collegio dei revisori

1. La gestione finanziaria dell’Azienda è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori, che ha i seguenti compiti:

a) vigilanza sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell’Agenzia;

b) accertamento della regolarità delle scritture e operazioni contabili;

c) effettuazione dei riscontri di cassa;

d) redazione di una relazione sul bilancio preventivo che ne attesti la correttezza;

e) presentazione a fine anno al consiglio di amministrazione della relazione sul conto consuntivo, con le proprie osservazioni sulla gestione trascorsa.

2. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da tre membri.

3. Nella prima seduta il collegio dei revisori elegge nel proprio seno il Presidente.

4. I componenti del collegio dei revisori rimangono in carica per tre esercizi dalla nomina, fino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio del loro incarico; in nessun caso possono essere superati tre mandati consecutivi.

Articolo 7
Scioglimento degli organi

1. La Giunta provinciale può sciogliere o revocare il Comitato di indirizzo e coordinamento e/o il Collegio dei revisori dei conti in caso di gravi e ripetuti inadempimenti agli obblighi stabiliti dalla legge e dallo statuto o quando, per qualsiasi ragione, detti organi non siano in grado di funzionare. Al/Alla Direttore/Direttrice si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

PARTE III
Articolazione ed attività dell’agenzia

Articolo 8
Articolazione dell’Agenzia e personale

1. L’Agenzia è costituita dai seguenti servizi:

a) assistenza e previdenza integrativa;

b) gestione finanziamenti finalizzati alla promozione e realizzazione di opere pubbliche e di progetti di sviluppo economico.

2. Per l’espletamento del servizio di cui alla precedente lettera b) l’Agenzia agisce di concerto con le strutture della Ripartizione provinciale Finanze, avvalendosi del relativo personale.

3. Per quanto riguarda la gestione del personale, valgono le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge provinciale. 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. Alla gestione del personale ed alla sua assunzione provvede la Ripartizione provinciale competente per materia.

Articolo 9
Attività dell’Agenzia

1. L’Agenzia impronta la propria attività a criteri di buon andamento, trasparenza, tutela della concorrenza, efficacia ed efficienza.

2. L’Agenzia eroga agli aventi diritto tutte le prestazioni assistenziali e previdenziali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del presente statuto.

3. L’Agenzia, per conto della Provincia, provvede alla erogazione a favore dei beneficiari dei contributi e finanziamenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del presente Statuto di volta in volta trasferiti in gestione dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale, che assegna le risorse necessarie o autorizza il ricorso al più idoneo strumento di finanziamento. In particolare, per la realizzazione di opere o progetti di interesse pubblico, l’Agenzia potrà essere autorizzata dalla Provincia a contrarre mutui ovvero a ricercare forme di finanziamento idonee. Nei rapporti con i terzi l’Agenzia gestirà in nome e per conto della Provincia i fondi acquisiti in nome proprio. A fronte di ciò la Provincia potrà rilasciare idonea garanzia e dovrà provvedere ai trasferimenti necessari per far fronte al rimborso dei finanziamenti assunti.

4. La deliberazione di cui al comma 3, primo periodo:

a) stabilisce i criteri ed i termini ai quali l’Agenzia deve attenersi nell’espletamento delle procedure di acquisizione ed erogazione;

b) determina le modalità ed i tempi di erogazione delle assegnazioni a carico della Provincia;

c) nel caso sia necessario procedere alla attualizzazione di contributi o comunque alla anticipazione di erogazioni a carico della Provincia, prevede le modalità attraverso le quali l’Agenzia provvede a tale attualizzazione o anticipazione;

d) detta le modalità di monitoraggio e di recupero nei confronti dei beneficiari finali del contributo;

e) approva lo schema di convenzione di cui al comma 8 dell’articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11.

5. In ogni caso, entro i limiti di cui alla legge istitutiva dell’Agenzia e del presente statuto, la Provincia può rilasciare garanzie, accettare delegazioni di pagamento o cessioni di crediti o rilasciare altre forme di supporto del credito ovvero stabilire l’irrevocabilità dell’assegnazione dei contributi in favore del soggetto intermediario, fermo restando, in caso di revoca o riduzione dell’importo relativo, la ripetizione dell’eventuale indebita erogazione.

6. In caso di necessità l’Agenzia si avvale del servizio dell’Avvocatura della Provincia, che si fa carico dell’assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali e nelle procedure di mediazione. L’Agenzia utilizza le tecnologie informatiche, standardizza e rende più celeri i procedimenti. La Ripartizione Informatica crea le necessarie condizioni tecniche mettendo a disposizione il materiale software e hardware e garantendo il necessario supporto tecnico.

7. In accordo con gli assessorati di riferimento l'Agenzia può condurre analisi e studi, avvalendosi anche di collaborazioni esterne.

PARTE V
Gestione amministrativo- contabile

Articolo 10
Esercizio finanziario, bilancio e rendiconto

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. II bilancio di previsione ed il piano di attività per ciascun esercizio finanziario devono essere adottati entro il 30 novembre dell'anno precedente ed approvati dalla Giunta provinciale. Entro il 31 marzo successivo all'esercizio finanziario concluso devono essere approvati ed inoltrati alla Giunta provinciale il rendiconto e la relazione finale dell'anno precedente.

3. Per quanto riguarda il bilancio, il conto finanziario ed il rendiconto dell'Agenzia si applicano le norme della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 e successive modifiche. Il bilancio deve rispettare il principio del pareggio finanziario.

4. II rendiconto generale comprende il conto consuntivo finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto del patrimonio.

5. L'avanzo o disavanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario deve essere tempestivamente iscritto nel bilancio di previsione del successivo esercizio.

Articolo 11
Entrate dell'Agenzia

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a) le entrate aventi natura previdenziale ed assistenziale o comunque destinate alla copertura del fabbisogno necessario all’erogazione ai terzi beneficiari delle relative prestazioni, siano esse provenienti dal bilancio della Provincia, della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol o dello Stato;

b) le entrate derivanti da contributi, finanziamenti ed assegnazioni disposti dalla Provincia in riferimento alla promozione e realizzazione di opere pubbliche e di progetti di sviluppo economico;

c) le entrate derivanti dai finanziamenti assunti;

d) gli interessi attivi ed altri proventi derivanti dalla gestione patrimoniale dei fondi;

e) i contributi versati dalle persone iscritte alle varie forme di previdenza integrativa;

f) qualunque introito riguardante la gestione e le finalità dell’Agenzia.

Articolo 12
Tesoreria

1 L'Agenzia ha un proprio servizio di cassa, distinto ed autonomo rispetto al servizio di tesoreria della Provincia.

2. Fermo restando il principio di cui al comma 1, il servizio di cassa potrà essere affidato allo stesso istituto di credito che effettua il servizio di tesoreria per la Provincia.

Articolo 13
Patrimonio

1. L’Agenzia utilizza i beni mobili ed immobili messi a disposizione dalla Provincia, necessari all’espletamento della propria attività.

2. Costituiscono il patrimonio dell'Agenzia:

a) i beni e le attrezzature tecniche connessi con il funzionamento dell'Agenzia;

b) tutte le altre attività e passività finanziarie e patrimoniali dell'Agenzia.

3. I beni mobili ed immobili sono iscritti, ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, in registri d'inventario, sotto la responsabilità del Direttore.

4. L'inventario è suddiviso in un inventario per i beni mobili ed uno per i beni immobili. Gli inventari sono costantemente da aggiornare per quanto riguarda gli incrementi, le riduzioni o la trasformazione, sia in relazione alla composizione che al valore dei beni stessi. I registri sono da tenersi ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, del relativo regolamento di esecuzione e delle norme generali provinciali.

 

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