1.1. Nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi di persone vulnerabili è vietato l’utilizzo, a distanze inferiori a 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche, o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008.
Sono considerate aree frequentate dalla popolazione o da gruppi di persone vulnerabili:
- parchi e giardini pubblici;
- campi sportivi e aree ricreative;
- cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, scuole dell’infanzia, asili nido, centri diurni per l’infanzia nonché parchi gioco per l’infanzia;
- superfici in prossimità di strutture sanitarie e istituti di cura.
1.2. Fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate sull’etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato e fatte salve disposizioni più restrittive emesse dall’Autorità locale competente, la distanza di cui al punto 1.1 è ridotta ad una distanza di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
a) nelle colture arboree:
1) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altezza minima di 3 metri;
2) utilizzo di atomizzatori con convogliatori d’aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;
3) in vigneti: utilizzo di atomizzatori muniti di ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;
4) utilizzo di atomizzatori con ventola spenta;
5) utilizzo di una lancia a mano;
6) utilizzo di un atomizzatore a tunnel;
b) nelle colture erbacee:
1) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta o di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altezza superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
2) utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva;
3) utilizzo di una lancia a mano.
1.3. Per la distribuzione di diserbanti, la distanza di cui al punto 1 è ridotta a 10 metri, qualora vengano utilizzati ugelli antideriva oppure una campana antideriva.
1.4. È comunque vietata la distribuzione di prodotti fitosanitari di cui al punto 1.1 ad una distanza inferiore a 10 metri dalle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi di persone vulnerabili.