(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/bis. La Provincia è altresì autorizzata a concedere sussidi finanziari a singole persone o ad associazioni operanti nel settore della donazione d’organi, per far fronte alle spese sostenute in seguito al trapianto o espianto di organi, purché effettuato presso un presidio ospedaliero provinciale. Non sono previsti sussidi in caso di spese a carico del Servizio sanitario. La Provincia è autorizzata inoltre a concedere sussidi per le spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti paraplegici e tetraplegici e da eventuali accompagnatori in occasione di terapie riabilitative presso strutture statali.”