(1) L’articolo 22 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 22 (Comitato etico dell’azienda sanitaria per la sperimentazione clinica)
1. Nell’azienda sanitaria è istituito, quale organismo indipendente, il Comitato etico per la sperimentazione clinica. Esso ha il compito di garantire la tutela dei diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti che partecipano alle sperimentazioni cliniche, garantendone la tutela pubblica.
2. La nomina, la composizione e il funzionamento del Comitato etico per la sperimentazione clinica sono disciplinati con regolamento di esecuzione, in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale.”