(1) Il comma 4 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Ogni comprensorio sanitario, fatte salve le competenze del Direttore generale, deve rispettare la programmazione provinciale, l'atto aziendale e la programmazione strategica aziendale. Entro questi limiti il comprensorio sanitario: