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i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 91)-
Modifiche di legge in materia di sanità

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 luglio 2013, n. 31.

Art. 2 (Modifica dell’articolo 13 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7)

(1) Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri, nominati dalla Giunta provinciale e scelti fra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dalla vigente normativa. La composizione del collegio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti a livello provinciale, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Il collegio resta in carica tre anni; i membri possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta per il triennio un'indennità onnicomprensiva annua lorda fissa, stabilita dalla Giunta provinciale nella misura massima del 9 per cento del compenso base del Direttore generale. Il compenso del presidente è aumentato del 20 per cento rispetto al compenso degli altri componenti del collegio.”

(3) Il comma 5 dell’articolo 13 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Il collegio svolge le seguenti funzioni:

  1. vigila sull'osservanza delle leggi;
  2. accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa; verifica inoltre i valori dei titoli di proprietà o in custodia, dei depositi e delle cauzioni;
  3. esamina i bilanci di previsione annuali e pluriennali, i bilanci di esercizio e redige apposita relazione;
  4. verifica l’amministrazione dell’azienda sanitaria sotto il profilo economico e si esprime sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e sulla sana gestione dell’azienda sanitaria;
  5. esercita il controllo di regolarità amministrativa e formale, con particolare riguardo agli atti di alta amministrazione;
  6. si esprime sull’adeguatezza dei sistemi di controllo interno relativi alla gestione aziendale;
  7. verifica gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
  8. esercita il controllo degli accordi aziendali nell’ambito del personale.“

(4) Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“6. Il collegio redige i verbali secondo gli schemi predisposti dalla Giunta provinciale e adempie all’obbligo informativo verso gli organi di controllo. Il collegio, inoltre, riferisce almeno trimestralmente alla Giunta provinciale, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati dei riscontri eseguiti, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità. Trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'azienda sanitaria alla Conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali nonché al rappresentante del Consiglio dei comuni di cui all'articolo 20, comma 3.”

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