In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 191)
Regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 16 luglio 2013, n. 29.

Art. 7 (Accettazione ed affidamento degli animali)

(1) Gli asili per la custodia di animali, di seguito denominati asili, possono accettare animali solo nel caso in cui il proprietario o la proprietaria sottoscriva una dichiarazione di rinuncia.

(2) Gli asili possono affidare gli animali esclusivamente a privati che siano in grado di detenerli in modo corretto e di garantire la sicurezza verso terzi.

(3) L’animale sequestrato o trasferito ai sensi dell’articolo 11 della legge, o per qualsiasi motivo, in un asilo, trascorsi 30 giorni, può essere affidato temporaneamente ad una nuova persona detentrice ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della legge, sempre che il provvedimento con il quale è stato disposto il sequestro o il trasferimento non preveda diversamente. In caso di provvedimento giudiziario è necessario acquisire l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. L’autorità, che dispone il sequestro o il trasferimento dell’animale deve farsi carico delle spese e il proprietario o la proprietaria dell’animale deve provvedere al rimborso delle stesse.

(4) L’asilo può disporre l’affidamento di un animale ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della legge qualora il proprietario o la proprietaria, decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’avviso di ritiro, inoltrato con raccomandata con ricevuta di ritorno, non provveda al ritiro dell’animale. Entro 60 giorni dal ritrovamento dell'animale, il proprietario o la proprietaria precedente può ottenerne la restituzione solo previo rimborso delle spese sostenute dall'asilo ed eventualmente dalla nuova persona detentrice.

(5) La persona a cui sia stato affidato un animale ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della legge può affidare definitivamente l’animale ad altre persone o strutture solo dopo aver contattato l’asilo.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActiona) Legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionAsili per la custodia di animali, pensioni per animali, canili e ricoveri per animali  
ActionActionArt. 2 (Asili per la custodia di animali)
ActionActionArt. 3 (Ricoveri per animali)
ActionActionArt. 4 (Apertura di asili per la custodia di animali)
ActionActionArt. 5 (Compiti degli asili per la custodia di animali)
ActionActionArt. 6 (Gestione degli asili per la custodia di animali)
ActionActionArt. 7 (Accettazione ed affidamento degli animali)
ActionActionArt. 8 (Misure igieniche negli asili per la custodia di animali)
ActionActionArt. 9 (Misure di profilassi medica negli asili per la custodia di animali)
ActionActionArt. 10 (Informazioni sugli animali ospiti)
ActionActionDetenzione di animali
ActionActionGuardie zoofile
ActionActionDisposizioni finali
ActionActionc) Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 1
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 4 ottobre 2021, n. 33
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico