(1) Gli asili per la custodia di animali, di seguito denominati asili, possono accettare animali solo nel caso in cui il proprietario o la proprietaria sottoscriva una dichiarazione di rinuncia.
(2) Gli asili possono affidare gli animali esclusivamente a privati che siano in grado di detenerli in modo corretto e di garantire la sicurezza verso terzi.
(3) L’animale sequestrato o trasferito ai sensi dell’articolo 11 della legge, o per qualsiasi motivo, in un asilo, trascorsi 30 giorni, può essere affidato temporaneamente ad una nuova persona detentrice ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della legge, sempre che il provvedimento con il quale è stato disposto il sequestro o il trasferimento non preveda diversamente. In caso di provvedimento giudiziario è necessario acquisire l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. L’autorità, che dispone il sequestro o il trasferimento dell’animale deve farsi carico delle spese e il proprietario o la proprietaria dell’animale deve provvedere al rimborso delle stesse.
(4) L’asilo può disporre l’affidamento di un animale ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della legge qualora il proprietario o la proprietaria, decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’avviso di ritiro, inoltrato con raccomandata con ricevuta di ritorno, non provveda al ritiro dell’animale. Entro 60 giorni dal ritrovamento dell'animale, il proprietario o la proprietaria precedente può ottenerne la restituzione solo previo rimborso delle spese sostenute dall'asilo ed eventualmente dalla nuova persona detentrice.
(5) La persona a cui sia stato affidato un animale ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della legge può affidare definitivamente l’animale ad altre persone o strutture solo dopo aver contattato l’asilo.