(1) I ricoveri per animali sono semplici strutture destinate ad accogliere per brevi periodi di tempo e occasionalmente, per un massimo di cinque giorni, non più di tre animali della stessa specie. I ricoveri servono ad ospitare e curare gli animali trovati; possono essere allestiti in ambienti chiusi o in spazi all'aperto o trattarsi di semplici gabbie o recinti. Deve essere possibile effettuarvi una regolare pulizia e disinfezione e, all'occorrenza, isolarvi singoli animali.
(2) In attuazione dell'articolo 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, per l'istituzione di ricoveri per animali è necessario esclusivamente il parere positivo del Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.