(1) Per la gestione di un asilo per la custodia di animali viene nominata una persona responsabile, il cui nominativo è comunicato al Servizio veterinario provinciale e al Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.
(2) La gestione di un asilo per la custodia di animali deve garantire per lo meno la raccolta dei dati di seguito elencati, che vanno annotati in un apposito registro, in modo da rappresentare un quadro completo della situazione degli animali ospiti, comprensivo del numero degli animali giornalmente presenti e dei posti ancora disponibili:
(3) Nel registro di cui al comma 2 vanno riportati data e tipo di trattamento terapeutico nonché intervento clinico eventualmente eseguiti sull'animale. Se un animale è sottoposto ad eutanasia, vanno annotati data e motivazioni per cui la stessa è stata praticata.
(4) Se il registro di cui al comma 2 viene redatto su supporto informatico, deve essere possibile, in ogni momento, procedere alla stampa dei dati ivi contenuti. I dati vanno conservati per almeno cinque anni per eventuali controlli.