(1) Gli asili per la custodia di animali, le pensioni per animali, nonché i canili ed i ricoveri per animali devono essere realizzati in modo tale da rispondere alle specifiche necessità fisiologiche degli animali.
(2) Le dimensioni delle gabbie per cani, presenti nelle strutture di cui al comma 1, devono avere almeno le dimensioni minime fissate per gli stessi nell’accordo stipulato in data 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. La superficie delle gabbie prive di uno spazio esterno deve essere maggiorata di una superficie pari all’estensione prevista per il medesimo.