1. Le agevolazioni possono essere concesse come segue ad imprese che esercitano prevalentemente attività industriale, artigianale o di commercio all'ingrosso, per il loro insediamento ed ampliamento in zone produttive di interesse provinciale o comunale:
a) contributi una tantum,
b) riduzioni del prezzo di assegnazione.
2. Agevolazioni che superino i limiti previsti per le PMI o comunque i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE, vengono interamente concesse a titolo “de minimis” (v. articolo 12, comma 1).
3. L’impresa sceglie tra l’aiuto in regime di esenzione o l’aiuto de minimis (v. articolo 12, comma 1). L’aiuto in regime di esenzione è l’aiuto conforme alle disposizioni del Regolamento n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria (GUUE L 21 del 9.8.2008, p.3).
4. Se la misura delle agevolazioni supera i limiti previsti per le PMI o comunque i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE e l’impresa beneficiaria ha già usufruito di aiuti de minimis per 200.000 Euro, l’agevolazione viene concessa solamente fino al raggiungimento dei limiti previsti nei regolamenti di esenzione della UE.
5. Gli aiuti previsti dai presenti criteri possono essere cumulati per gli stessi costi ammissibili con altri aiuti di stato ai sensi dell’articolo 87 paragrafo 1 del trattato e con aiuti in regime “de minimis” (v. articolo 12, comma 1) se l’aiuto cumulato non supera l’intensità massima indicata da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla commissione.
6. Possono beneficiare delle agevolazioni per gli investimenti di cui ai presenti criteri anche le imprese individuali e le società, che mettono a disposizione i beni agevolati ad altre imprese, per l’esercizio delle attività ammesse alle agevolazioni ai sensi dei presenti criteri. Fermi restando i vincoli di cui al Capo V della legge 13/1997 per le aree oggetto di assegnazione, in tal caso tra il soggetto beneficiario dell’agevolazione ed il soggetto cui sono messi a disposizione i beni agevolati, deve esistere una partecipazione minima del 30%, oppure, a seguito di una scissione della società beneficiaria o a seguito di costituzione di una nuova società senza la partecipazione di soci terzi, una coincidenza tra i soci del 30% minimo.
I suddetti requisiti devono persistere per l’intera durata del periodo di vincolo previsto per i beni agevolati di cui al successivo articolo 7.
Nei suddetti casi la misura e l’ammontare dell’agevolazione devono corrispondere a quelle che potrebbero ottenere l’impresa/le imprese utilizzatrici ai sensi dei presenti criteri.
7. Non è ammesso a contributo l’acquisto di terreni produttivi destinati alla prevalente attivitá di produzione di energia. Fanno eccezione le aree destinate alla realizzazione di impianti per la produzione di biogas che utilizzano residui dell’agricoltura e della zootecnia locale.
8. Sono ammessi ad agevolazione i costi sostenuti dalle imprese per l’acquisto delle aree pubbliche anche qualora le stesse vengano acquisite direttamente dall’ente pubblico competente per la zona produttiva.