1. Le domande di contributo devono essere presentate prima dell’acquisto di un’area per l’insediamento oppure l’ampliamento di un’impresa.
In particolare le domande devono essere presentate:
a) prima della sottoscrizione dell’atto unilaterale d'obbligo nel caso si tratti del procedimento di assegnazione disciplinato dagli articoli 46 – 50/bis della Legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche e nel caso in cui il richiedente non sia già proprietario dell’area;
b) prima della stipula del contratto nel caso si tratti della procedura contrattuale disciplinata dall’articolo 51 della Legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche e solamente per il caso in cui l’area venga trasferita dall’ente competente;
c) prima della stipula del contratto di compravendita nel caso si tratti di acquisto di aree tra privati.
Ogni documentazione di spesa emessa anche solo parzialmente o pagamenti effettuati antecedentemente la data della domanda determina l’esclusione dell’investimento dall’agevolazione.
2. Le grandi imprese, nella presentazione delle domande, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, devono dimostrare che per effetto dell’agevolazione potranno aumentare significativamente le dimensioni del progetto o dell’iniziativa, oppure aumentarne significativamente la portata o l’importo, oppure ottenere una riduzione significativa dei tempi di realizzazione dello stesso.
3. Le domande, provviste se del caso di marca da bollo, redatte su modulistica già predisposta dalla struttura competente, contenente i dati idonei ad individuare l’attività, l’appartenenza dell’impresa alla classe dimensionale in base ai parametri UE, l’investimento o l’iniziativa programmati, nonché tutti i dati necessari per valutare l’ammissibilità degli stessi, sono da presentare alla struttura competente direttamente o tramite associazioni di categoria, enti, istituti o persone appositamente delegate. Non appena le strutture competenti saranno adeguatamente attrezzate, le domande potranno essere inoltrate anche “online”.
4. Sono ammessi solo investimenti che si riferiscono ad unità operative ubicate in Alto Adige ovvero che si riferiscono ad aree ivi situate. Per gli stessi investimenti non può essere presentata domanda di agevolazione presso altro ente pubblico o nell’ambito della stessa amministrazione.
5. L’acquisto di aree produttive trasferite nell’ambito di una cessione d’azienda è ammesso solamente se il loro valore è stato specificato nel contratto stesso.
6. Le domande contengono le seguenti informazioni:
a) nome e dimensione dell’impresa;
b) informazioni sull’attività;
c) descrizione del progetto con indicazione delle date di inizio e fine;
d) riferimento all’ubicazione del progetto;
e) elenco obbligatorio e vincolante dei costi previsti per il progetto.