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Delibera 10 dicembre 2012, n. 1864
Approvazione dei “criteri di applicazione ed oneri connessi agli incentivi per l'acquisizione di aree produttive - Legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, articolo 35 quinquies, e successive modifiche” - Revoca della delibera della Giunta Provinciale n. 2362 del 21.09.2009 "criteri di applicazione ed oneri connessi agli incentivi per l'acquisizione di aree produttive"(modificata con delibera n. 543 del 12.05.2015) (vedi anche delibera n. 543 del 12.05.2015)

Allegato

Legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, art. 35-quinquies, e successive modifiche – criteri di applicazione ed oneri connessi agli incentivi per l'acquisizione di aree produttive

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni in applicazione di quanto previsto dalla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, articolo 35-quinquies, e successive modifiche, “Incentivi per l'acquisizione di aree produttive”.

Articolo 2
Tipologia delle agevolazioni e beneficiari

1. Le agevolazioni possono essere concesse come segue ad imprese che esercitano prevalentemente attività industriale, artigianale o di commercio all'ingrosso, per il loro insediamento ed ampliamento in zone produttive di interesse provinciale o comunale:

a) contributi una tantum,

b) riduzioni del prezzo di assegnazione.

2. Agevolazioni che superino i limiti previsti per le PMI o comunque i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE, vengono interamente concesse a titolo “de minimis” (v. articolo 12, comma 1).

3. L’impresa sceglie tra l’aiuto in regime di esenzione o l’aiuto de minimis (v. articolo 12, comma 1). L’aiuto in regime di esenzione è l’aiuto conforme alle disposizioni del Regolamento n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria (GUUE L 21 del 9.8.2008, p.3).

4. Se la misura delle agevolazioni supera i limiti previsti per le PMI o comunque i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE e l’impresa beneficiaria ha già usufruito di aiuti de minimis per 200.000 Euro, l’agevolazione viene concessa solamente fino al raggiungimento dei limiti previsti nei regolamenti di esenzione della UE.

5. Gli aiuti previsti dai presenti criteri possono essere cumulati per gli stessi costi ammissibili con altri aiuti di stato ai sensi dell’articolo 87 paragrafo 1 del trattato e con aiuti in regime “de minimis” (v. articolo 12, comma 1) se l’aiuto cumulato non supera l’intensità massima indicata da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla commissione.

6. Possono beneficiare delle agevolazioni per gli investimenti di cui ai presenti criteri anche le imprese individuali e le società, che mettono a disposizione i beni agevolati ad altre imprese, per l’esercizio delle attività ammesse alle agevolazioni ai sensi dei presenti criteri. Fermi restando i vincoli di cui al Capo V della legge 13/1997 per le aree oggetto di assegnazione, in tal caso tra il soggetto beneficiario dell’agevolazione ed il soggetto cui sono messi a disposizione i beni agevolati, deve esistere una partecipazione minima del 30%, oppure, a seguito di una scissione della società beneficiaria o a seguito di costituzione di una nuova società senza la partecipazione di soci terzi, una coincidenza tra i soci del 30% minimo.

I suddetti requisiti devono persistere per l’intera durata del periodo di vincolo previsto per i beni agevolati di cui al successivo articolo 7.

Nei suddetti casi la misura e l’ammontare dell’agevolazione devono corrispondere a quelle che potrebbero ottenere l’impresa/le imprese utilizzatrici ai sensi dei presenti criteri.

7. Non è ammesso a contributo l’acquisto di terreni produttivi destinati alla prevalente attivitá di produzione di energia. Fanno eccezione le aree destinate alla realizzazione di impianti per la produzione di biogas che utilizzano residui dell’agricoltura e della zootecnia locale.

8. Sono ammessi ad agevolazione i costi sostenuti dalle imprese per l’acquisto delle aree pubbliche anche qualora le stesse vengano acquisite direttamente dall’ente pubblico competente per la zona produttiva.

Articolo 3
Misura delle agevolazioni

1. Per i progetti di cui all'articolo 35-quinquies, comma 1 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, la Giunta Provinciale può concedere i seguenti aiuti:

a) contributi una tantum nella misura del 15% delle spese ammesse o riduzioni del prezzo di assegnazione nella stessa misura, ove si tratti di piccole imprese secondo la definizione della UE;

b) contributi una tantum nella misura del 7,5% delle spese ammesse o riduzioni del prezzo di assegnazione nella stessa misura, ove si tratti di medie imprese secondo la definizione della UE;

c) contributi una tantum nella misura del 7,5% delle spese ammesse o riduzione del prezzo di assegnazione nella stessa misura, ove le imprese non rientrassero nella categoria delle piccole-medie imprese. Alle grandi imprese possono essere concessi solamente aiuti esentati ai sensi del Regolamento n. 800/2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) ed aiuti di importanza minore de minimis (1). Altri aiuti possono essere eventualmente concessi solo previa notifica e autorizzazione della Commissione UE.

2. Nei territori rurali di cui all’articolo 12, comma 3, le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) possono essere aumentate di 10 punti percentuali; in questo caso l’intero contributo viene concesso come “contributo de minimis".

3. Non vengono concessi contributi inferiori ad Euro 2.000,00. Fanno eccezione eventuali contributi a fronte di maggiori spese connesse ad acquisti di aree precedentemente agevolati

4. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai presenti criteri le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che l’ente pubblico é tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999. La verifica é effettuata anche sulla base di autodichiarazioni.

Articolo 4
Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo devono essere presentate prima dell’acquisto di un’area per l’insediamento oppure l’ampliamento di un’impresa.

In particolare le domande devono essere presentate:

a) prima della sottoscrizione dell’atto unilaterale d'obbligo nel caso si tratti del procedimento di assegnazione disciplinato dagli articoli 46 – 50/bis della Legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche e nel caso in cui il richiedente non sia già proprietario dell’area;

b) prima della stipula del contratto nel caso si tratti della procedura contrattuale disciplinata dall’articolo 51 della Legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche e solamente per il caso in cui l’area venga trasferita dall’ente competente;

c) prima della stipula del contratto di compravendita nel caso si tratti di acquisto di aree tra privati.

Ogni documentazione di spesa emessa anche solo parzialmente o pagamenti effettuati antecedentemente la data della domanda determina l’esclusione dell’investimento dall’agevolazione.

2. Le grandi imprese, nella presentazione delle domande, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, devono dimostrare che per effetto dell’agevolazione potranno aumentare significativamente le dimensioni del progetto o dell’iniziativa, oppure aumentarne significativamente la portata o l’importo, oppure ottenere una riduzione significativa dei tempi di realizzazione dello stesso.

3. Le domande, provviste se del caso di marca da bollo, redatte su modulistica già predisposta dalla struttura competente, contenente i dati idonei ad individuare l’attività, l’appartenenza dell’impresa alla classe dimensionale in base ai parametri UE, l’investimento o l’iniziativa programmati, nonché tutti i dati necessari per valutare l’ammissibilità degli stessi, sono da presentare alla struttura competente direttamente o tramite associazioni di categoria, enti, istituti o persone appositamente delegate. Non appena le strutture competenti saranno adeguatamente attrezzate, le domande potranno essere inoltrate anche “online”.

4. Sono ammessi solo investimenti che si riferiscono ad unità operative ubicate in Alto Adige ovvero che si riferiscono ad aree ivi situate. Per gli stessi investimenti non può essere presentata domanda di agevolazione presso altro ente pubblico o nell’ambito della stessa amministrazione.

5. L’acquisto di aree produttive trasferite nell’ambito di una cessione d’azienda è ammesso solamente se il loro valore è stato specificato nel contratto stesso.

6. Le domande contengono le seguenti informazioni:

a) nome e dimensione dell’impresa;

b) informazioni sull’attività;

c) descrizione del progetto con indicazione delle date di inizio e fine;

d) riferimento all’ubicazione del progetto;

e) elenco obbligatorio e vincolante dei costi previsti per il progetto.

Articolo 5
Istruttoria delle domande

1. Le domande di agevolazione vengono esaminate secondo l’ordine cronologico in cui pervengono alle strutture competenti.

2. L' evasione può essere anche determinata dallo stato di avanzamento della procedura di acquisto. Le domande di contributo per l'acquisto di terreni in zone a struttura debole possono essere evase con priorità.

3. Per le domande di contributo relative ai presenti criteri, la struttura competente conferma per iscritto che, sulla base delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, l’investimento o l’iniziativa soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dagli stessi criteri, riservandosi il diritto di una successiva verifica particolareggiata. Dalla data del ricevimento della suddetta comunicazione decorre il termine massimo di cinque anni entro il quale deve essere documentato, ai sensi del successivo articolo, l’acquisto dell’area produttiva. Il predetto termine può essere prorogato a seguito di una richiesta motivata.

4. Gli importi degli investimenti ammessi vengono arrotondati ai 100,00 Euro inferiori.

5. La determinazione delle aree per il cui acquisto viene concesso il contributo avviene sulla base dell’acquisto definitivo nonchè, laddove previsto, dei provvedimenti di insediamento e di imputazione dei costi per le aree pubbliche disposti dall’ente competente per la zona produttiva. L’indicazione delle aree per le quali si chiede il contributo nella domanda di agevolazione è apposta solo a fini indicativi.

Articolo 6
Concessione e liquidazione delle agevolazioni

1. La concessione dei contributi, disposta con decreto dell’Assessore competente per materia e la successiva liquidazione avvengono sulla base della seguente documentazione definitiva:

a) delibera definitiva di assegnazione, in originale o in copia autentica, nel caso si tratti del procedimento di assegnazione disciplinato dagli articoli 46 – 50bis della Legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche;

b) contratto di compravendita o di leasing, in originale o in copia autentica, stipulato dopo l’inoltro della domanda nonché contratto, in originale o in copia autentica, sottoscritto con l’ente competente nel caso si tratti della procedura contrattuale disciplinata dall’articolo 51 della Legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche;

c) contratto di compravendita o di leasing, in originale o in copia autentica, stipulato dopo l’inoltro della domanda, nel caso si tratti di acquisto di aree tra privati e non abbia luogo né la procedura di assegnazione né la procedura contrattuale;

d) istanza presentata all'ufficio del libro fondiario - con indicazione del numero di giornale tavolare – volta ad ottenere l’'iscrizione del diritto di proprietà oppure estratti tavolari , decreti o delibere tavolati.

Per la valutazione delle domande, gli uffici possono avvalersi di pareri e stime elaborati da esperti esterni o interni all’amministrazione provinciale.

2. Se, nelle ipotesi di cui alle lettere a) b) e c), nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la liquidazione, l’azienda viene trasferita a seguito di decesso o per atto tra vivi oppure se la ditta individuale/società viene sciolta/cessa l’attività ma la stessa è proseguita da uno o più dei soci/titolari in forma di ditta individuale/società, l’agevolazione viene liquidata ai subentranti, sempreché gli stessi dimostrino di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e continuino ad esercitare l’attività assumendosi gli obblighi relativi.

3. Il direttore dell’ufficio competente dispone la liquidazione del contributo a seguito dell’approvazione dello stesso mediante decreto dell’Assessore competente per materia e dietro presentazione dei documenti di cui all’articolo 6, comma 2.

4. Il rigetto della domanda è disposto con decreto dell’Assessore competente per materia.

5. Se l’impresa richiedente ritira la propria domanda prima del decreto assessorile, questa viene archiviata dalla struttura competente.

Articolo 7
Obblighi

1. La concessione delle agevolazioni comporta per il beneficiario l’assunzione degli obblighi di seguito elencati:

a) per la procedura di assegnazione di cui agli articoli da 46 a 50/bis della Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, trovano applicazione gli obblighi previsti dalle disposizioni che disciplinano l’assegnazione.

b) per la procedura contrattuale di cui all'articolo 51 della Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche; trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge provinciale del 13 febbraio 1997, n. 4 e successive modifiche, nonché i relativi criteri di applicazione.

c) per l'acquisto del terreno da privati trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge provinciale del 13 febbraio 1997, n. 4 e successive modifiche.

Articolo 8
Sanzioni

1. In caso di inosservanza degli obblighi a carico del beneficiario previsti dalla legge, il contributo è revocato, in tutto o in parte, e deve essere restituito nella misura di seguito indicata, fatta salva l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo, 49/ter, commi 2 e 3, e 50 comma 5 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché di cui all'articolo 2/bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, nonché dei relativi criteri di applicazione:

1.1. per contributi concessi per l'acquisto di aree secondo la procedura di assegnazione:

a) in caso di violazione degli obblighi nei primi cinque anni di svolgimento dell'attività sul terreno agevolato, deve essere restituito l'intero contributo concesso, maggiorato degli interessi legali;

b) in caso di violazioni degli obblighi dal sesto anno di attività sul terreno agevolato, il contributo da restituire è compreso nelle sanzioni previste per il mancato rispetto degli obblighi di legge;

1.2. per le aree per le quali è stato stipulato un contratto ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, o che sono state acquistate da privati:

a) in caso di violazione degli obblighi nei cinque anni successivi alla concessione dell'agevolazione, deve essere restituito l'intero contributo concesso, maggiorato degli interessi legali;

b) in caso di violazione degli obblighi dal sesto anno successivo alla concessione dell'agevolazione, deve essere restituito il contributo concesso in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza del vincolo.

2. Nel caso di acquisto di aree che non sono oggetto di assegnazione e fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’agevolazione viene revocata nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai presenti criteri ed in particolare:

a) nel caso di investimenti in leasing, il mancato riscatto, comporta la revoca dell’intera agevolazione;

b) nel caso di cessazione dell’attività, di fallimento o nel caso in cui i terreni agevolati vengano distolti dalla destinazione per la quale le agevolazioni sono state concesse prima della scadenza dei termini.

3. La violazione accertata dalle strutture competenti in materia di contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, di normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro nonché di assicurazioni pensionistiche per i collaboratori familiari, comporta la revoca dell’intero contributo.

4. La Giunta provinciale può rinunciare alla revoca del contributo se la violazione degli obblighi è riconducibile a incidente, malattia o decesso, che limitano gravemente e durevolmente la continuazione dell’attività aziendale. Inoltre la Giunta provinciale può rinunciare alla revoca dell’agevolazione in casi motivati, ai quali sia da attribuire una importanza straordinaria e strategica sotto il profilo dei posti di lavoro e della struttura economica dell’Alto Adige.

5. Non si procede altresì alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi, a condizione che gli investimenti agevolati continuino ad essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività aziendale:

a) trasformazione dell’impresa in altra impresa industriale, artigianale o commerciale semprechè i beni siano agevolabili anche in base ai criteri del nuovo settore al quale l’impresa ora appartiene;

b) operazioni di “sale e lease-back”;

c) fusione, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda, compresi i beni agevolati, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e dichiari di assumersi gli obblighi previsti dai presenti criteri.

Articolo 9
Controlli

1. Nelle zone produttive di interesse comunale il controllo dell'osservanza delle condizioni e disposizioni che regolano le assegnazioni, nonché la procedura contrattuale, è di competenza del Comune.

a) Qualora vengano accertate violazioni e applicate sanzioni, il Comune ne dà comunicazione alla Provincia.

b) La sanzione applicata è riscossa dal Comune; la percentuale corrispondente al contributo è restituita alla Provincia.

2. Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimenti ammessi ad agevolazione nelle zone produttive di interesse provinciale, vengono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6% dei progetti e delle iniziative agevolate. Ad essi vanno aggiunti i casi che si ritiene opportuno controllare. L’individuazione degli stessi avviene secondo il principio di casualità.

3. Il controllo sull’osservanza delle condizioni e disposizioni, nonché l’applicazione e la riscossione delle sanzioni, è di competenza dell’Ufficio Artigianato della Provincia.

4. I beneficiari si impegnano, pena la revoca delle agevolazioni, a mettere a disposizione dell’Ufficio Artigianato, ovvero del Comune, la documentazione ritenuta opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione.

Articolo 10
Interventi ammessi ed interventi non ammessi alle agevolazioni

1. Non sono ammessi alle agevolazioni i trasferimenti di aree produttive fra coniugi, parenti entro il terzo grado ed affini in linea retta, fra una societá ed i suoi soci, fra società associate o collegate o fra societá delle quali fanno parte gli stessi soci.

2. In caso di trasferimento di aree produttive fra societá costituite solo in parte dagli stessi soci o da persone parenti ed affini entro il terzo grado in linea retta, puó essere ammessa la parte di beni e servizi che corrisponde alla quota societaria dei soci non facenti parte, rispettivamente non legati da vincoli di parentela ai soci, della societá venditrice

3. La suddetta disciplina trova applicazione anche nel caso di trasferimenti di aree produttive tra privati a società, nonché nel caso di trasferimenti mediante operazioni di leasing.

4. Può comunque essere ammesso a finanziamento l’ acquisto esclusivo di aree produttive da parte di singole imprese da consorzi di cui le stesse siano socie.

Articolo 11
Validitá

1. I presenti criteri si applicano a tutte le domande di contributo, presentate dopo l’entrata in vigore degli stessi. Può essere ammesso a contributo anche l’acquisto di aree per le quali sia stato sottoscritto l’anno unilaterale d’obbligo prima del 13.5.2009, a condizione che l’acquisto dell’area non sia avvenuto prima della presentazione della domanda.

2. Le domande di contributo presentate da Comuni ai sensi dell’art. 35/quinquies della L.P. 15/1972, presentate prima del 25.6.2008 vengono ammesse a finanziamento ai sensi dei criteri di applicazione della medesima legge vigenti al momento della presentazione delle stesse.

3. Le nuove disposizioni che siano più favorevoli per i richiedenti sono applicabili anche retroattivamente.

Articolo 12
Definizioni

Ai fini dei presenti criteri si definisce:

1. Aiuti a titolo de minimis

a) Per aiuti de minimis si intendono quelli di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (Gazzetta ufficiale n. L 379 del 28/12/2006.)

b) I seguenti aiuti devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3:

L’importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto "de minimis" o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora l’importo complessivo dell’aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d’aiuto non può beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell’aiuto né in un momento successivo.

I massimali stabiliti al paragrafo precedente sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

La concessione di un’agevolazione a titolo “de minimis” comporta l’obbligo per l’ufficio competente di informare il beneficiario circa la natura “de minimis” dell’aiuto.

Gli aiuti “de minimis” non possono essere cumulati con altri aiuti previsti per le specifiche caratteristiche di ogni caso, dai regolamenti d’esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.

Il rispettivo aiuto “de minimis” è concesso previo accertamento dell’ammontare complessivo degli aiuti „de minimis“ accordati allo stesso beneficiario nei precedenti due esercizi finanziari, unitamente agli aiuti “de minimis” di cui al regolamento 360/2012 (in caso di SIEG). Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dell’impresa.

1. Classificazione delle imprese

Ai fini della classificazione delle imprese si rimanda all’allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 ,che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) Testo rilevante ai fini del SEE

(Gazzetta ufficiale n. L 214 del 09/08/2008)

ALLEGATO I Definizione di PMI.

a) Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

b) Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

3. Territori rurali

I seguenti comuni sono classificati come territori rurali:

Aldino, Anterivo, Avelengo, Badia, Barbiano, Braies, Brennero, Caines, Campo Trens, Campo Tures, Castelbello-Ciardes, Castelrotto, Chienes, Chiusa, Cornedo all’Isarco, Cortaccia s.s.d.Vino (solo Corona e Penon), Curon Venosta, Dobbiaco, Falzes, Fiè allo Sciliar, Fortezza, Funes, Gais, Glorenza, La Valle, Laces (solo S. Martino al Monte, Masetti di Fuori), Lagundo (solo Velloi e Maso Quadrato), Laion, Lana (solo Pavicolo), Lasa, Lauregno, Luson, Magrè, Malles Venosta, Marebbe (solo Mantena, Val della Torre, Pieve di Marebbe, Corte, Rara, Les Ciases, Costamesana, Fordora, Frena, Ciaselles, Pliscia, Longega, Rina, Vallarga-Tintal, Costalungia, Rü, Colac, Case sparse), Martello, Meltina, Monguelfo, Moso in Passiria, Naturno (solo Monte Tramontana e Monte Sole), Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Parcines (solo Monte Sole, Tablà, Maso Quadrato, Vallentina), Perca, Plaus, Ponte Gardena, Prato allo Stelvio, Predoi, Proves, Racines, Rasun-Anterselva, Renon, Rifiano, Rio Pusteria, Rodengo, S.Candido, S. Genesio Atesino, S. Leonardo in Passiria, S. Lorenzo di Sebato, S. Martino in Badia, S. Martino in Passiria, S. Pancrazio, Sarentino, Scena, Selva di Molini, Senale-S.Felice, Senales, Sesto, Silandro (solo Monte Tramontana e Monte Mezzodi), Sluderno, Stelvio, Terento, Tesimo, Tires, Tirolo, Trodena, Tubre. Ultimo, Valdaora, Val di Vizze, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Varna, Verano, Villabassa, Villandro, Vipiteno, Velturno.

 

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