Il Sindaco può limitare la fascia oraria massima di apertura e l’apertura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio, anche nella forma di commercio su aree pubbliche, nell’ambito delle proprie competenze, in particolare in materia di sicurezza ed ordine pubblico, nonché per legittimi motivi imperativi di interesse generale ascrivibili alla salvaguardia, in particolare della salute, dei lavoratori, dell’ambiente ivi incluso l’ambiente urbano, dei beni culturali, della sicurezza ed ordine pubblico, degli usi, costumi e tradizioni locali, conciliabilità famiglia e lavoro.