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Delibera 29 ottobre 2012, n. 1612
Inidirizzi provinciali in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio Art. 6, L.P. 7/2012

Allegato

INDIRIZZI IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN PROVINCIA DI BOLZANO

Art. 1
Fasce orarie

L’esercente è libero di determinare l’orario di apertura e di chiusura dell’esercizio di vendita al dettaglio all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le ore 23:00 per i giorni dal lunedì al sabato, e dalle ore 06:00 alle ore 21:00 per le domeniche ed i giorni festivi.

Art. 2
Deroghe agli orari feriali e festivi

Il Sindaco può limitare la fascia oraria massima di apertura e l’apertura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio, anche nella forma di commercio su aree pubbliche, nell’ambito delle proprie competenze, in particolare in materia di sicurezza ed ordine pubblico, nonché per legittimi motivi imperativi di interesse generale ascrivibili alla salvaguardia, in particolare della salute, dei lavoratori, dell’ambiente ivi incluso l’ambiente urbano, dei beni culturali, della sicurezza ed ordine pubblico, degli usi, costumi e tradizioni locali, conciliabilità famiglia e lavoro.

Art. 3
Deroghe all’apertura domenicale e festiva

1. Compatibilmente con l’ordinamento comunitario, e conformemente ai principi di necessità, proporzionalità, e non discriminazione, considerate le sentenze della Corte di giustizia europea in materia ed a fronte di un motivo imperativo di interesse generale ascrivibile alla salvaguardia, in particolare della salute, dei lavoratori, dell’ambiente ivi incluso l’ambiente urbano, dei beni culturali, della sicurezza ed ordine pubblico, degli usi, costumi e tradizioni locali, dovranno essere osservate almeno le seguenti chiusure domenicali e festive:

1) 22 chiusure domenicali, nonché nei giorni di: Natale, Pasqua e Pentecoste nei comuni di cui all’elenco A;

2) 35 chiusure domenicali, nonché nei giorni di Natale, Pasqua e Pentecoste nei restanti comuni.

Il calendario delle suddette chiusure obbligatorie domenicali e festive degli esercizi di vendita al dettaglio, viene stabilito entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente delibera dal competente Sindaco, sentite le associazioni di categoria e dei lavoratori più rappresentative.

2. In caso di più di due festività consecutive per le quali è prevista la chiusura obbligatoria deve essere in ogni modo garantita, eccezionalmente per un giorno di tale festivitá, l’apertura degli esercizi del settore alimentare .

3. Attività e territori non soggette alle disposizioni di cui al suddetto comma 1, con esclusione del periodo che prescrive la chiusura obbligatoria nei giorni di Natale, Pasqua e Pentecoste:

- gli esercizi specializzati, che vendono esclusivamente o fiori e piante, o articoli per turisti1), o cibi cotti o comunque preparati per asporto e pasticcerie;

- esclusivamente le attività di commercio su aree pubbliche di prodotti riservati ai banchi würstel;

- nei seguenti comuni di confine di Stato e di Provincia, attraversati da importanti direttrici di traffico: Brennero, Curon Venosta, Tubre in Val Monastero, San Candido e Salorno.

- Nel caso di mercati su aree pubbliche disciplinati dagli articoli 18 e 19 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7 che si svolgono di domenica o in giorno festivo, anche gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche, possono tenere aperti gli esercizi per la durata della fiera o mercato, solamente nella zona o quartiere in cui si svolge la manifestazione.

1)
Per articoli per turisti si intendono:fazzoletti, sciarpe, scialli, ricami, confezioni tipiche artigiane, locali e orientali, articoli in pelle e similpelle con fregi o disegni ricordo per ornamento e regalo e piccoli articoli di ornamento personale, cartoline, riproduzioni ricordo delle località turistiche, album, quadretti, carte stradali, carte turistiche, matite, penne, album per francobolli e francobolli per collezione, fiori secchi e confezionati, cappelli, borse e cinture di non elevato valore, oggetti in paglia e vimini, ombrellini da sole, occhiali da sole, ventagli, soprammobili, sottobicchieri, scatole e servizi decorati prodotti in qualunque materia, pellicole ed accessori per foto, incluso materiale da sviluppo, prodotti dell’artigianato artistico, articoli militari.

Art. 4
Informazione relative all’orario osservato

L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, nonché la chiusura per ferie, malattia, lavori di ristrutturazione/rinnovo, cessione d’azienda ed altri gravi motivi, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Art. 5
Attività non soggette alle presenti disposizioni

1. Le presenti disposizioni - con esclusione dell’art. 4 - non si applicano:

a) alle rivendite di generi di monopolio, di giornali ed agli impianti di distribuzione di carburante;

b) agli esercizi di vendita al dettaglio interni ai campeggi, villaggi e complessi turistico-alberghieri;

c) agli esercizi di vendita al dettaglio, anche nella forma di commercio su aree pubbliche, situati nelle aree di servizio o lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali o a monte di impianti di risalita;

d) ai produttori agricoli singoli autorizzati alla vendita al dettaglio ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59;

e) agli operatori di commercio su aree pubbliche, che svolgono la loro attivitá di vendita presso il domicilio del consumatore;

f) alle forme speciali di vendita di cui al capo IV della l.p. 17 febbraio 2000, n. 7.

2. Esercizi di vendita al dettaglio che esercitano attività parzialmente soggette alle presenti disposizioni, devono osservare gli orari previsti per l’attività prevalente da loro esercitata ed in ogni caso è vietato un orario differenziato.

Art. 6
Norma transitoria

Per il periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della presente delibera e la scadenza dei 3 mesi di cui all’art. 3, comma 1, viene applicata la delibera della Giunta provinciale del 19 dicembre 2011, n. 2006.

Allegato A

Elenco Comuni*

Verzeichnis der Gemeinden*

 

Comune/Gemeinde

intensità turistica

Tourismusintensität

presenze

Übernachtungen

Corvara in Badia/Corvara

188,9

922.446

Selva Val Gardena/Wolkenstein in Gröden

122,4

1.184 .629

Scena/Schenna

102,8

1.067.672

Tirolo/Tirol

85,7

776.769

Castelrotto/Kastelruth

54,5

1.292.643

Badia/Abtei

83,1

1.024.473

Ortisei/St.Ulrich

37,6

635.319

Sesto/Sexten

89,4

634.436

Rio di Pusteria/Mühlbach

57,1

617.708

Valdaora/Olang

41,3

463.243

S.Cristina Val Gardena/St.Christina in Gröden

50,4

348.346

Marebbe/Enneberg

52,7

562.876

Racines/Ratschings

36,7

589.129

Stelvio/Stilfs

85,9

379.796

Rasun Anterselva/Rasen-Antholz

42,0

442.276

Senales/Schnals

66,8

322.847

Dobbiaco/Toblach

41,9

504.664

* Dati ASTAT (anno turistico 2010/2011); parametri: “intensità turistica” superiore a 35 punti e numero di presenze superiore a 300.000

* ASTAT- Daten (Tourismusjahr 2010/2011); Parameter: „Tourismusintensität“-Index von mehr als 35 Punkte und eine Anzahl von mehr als 300.000 Übernachtungen

 

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