(1) Se il candidato/la candidata esibisce un attestato equivalente per la professione oggetto di apprendistato, il direttore/la direttrice dell’ufficio provinciale competente per l’apprendistato può disporre l’equiparazione dello stesso all’esame di fine apprendistato. 20)
(2) La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’equiparazione di percorsi formativi.