(1) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. La Provincia autonoma di Bolzano assegna ai comuni idonei finanziamenti, secondo le seguenti disposizioni, mettendo a disposizione una quota fissa del 13,5 per cento delle entrate tributarie di cui al titolo I del bilancio provinciale, al netto dell’imposta regionale sulle attività produttive nonché del gettito tributario derivante dalla maggiorazione di aliquote di tributi o dall’istituzione di nuovi tributi. Nell’importo predetto è altresì tenuto conto della quota di spettanza dei comuni sui tributi locali istituiti con la legislazione statale, come individuata con apposita normativa provinciale da emanarsi entro il 30 giugno 2012. [Fermo restando il termine previsto dall’ordinamento regionale per l’approvazione del bilancio di previsione dei comuni, questi possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio di previsione, limitatamente a materie sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l’anno di riferimento ovvero altri atti normativi che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.]” 9)
(2) L’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è così sostituito:
“Art. 2 (Comitato per gli accordi finanziari - Determinazione dei fondi)
1. La dotazione dei fondi e la loro ripartizione tra i singoli comuni sono concordate ogni anno tra il Presidente della giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria dei comuni.
2. Ai fini dell'intesa, si tiene conto delle risorse globali e della politica tariffaria e tributaria dei comuni, computate con l'aliquota minima fissata dalla legge ovvero nella misura stabilita dalla legge.
3. Le funzioni della rappresentanza dei comuni sono svolte dal consiglio dei comuni di cui alla legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4.”
(3) L’articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è così sostituito:
“Art. 4 (Fondo ordinario)
1. I finanziamenti a carico del fondo ordinario sono utilizzati dai comuni per far fronte alle spese correnti.
2. L’assegnazione dei finanziamenti ai comuni di cui al comma 1 avviene sulla base di criteri e parametri che descrivono il fabbisogno finanziario dei singoli comuni, tenendo conto anche delle risorse finanziarie dei comuni. I criteri e i parametri per il rilevamento del fabbisogno finanziario e la loro ponderazione nonché i dettagli per tenere conto delle risorse finanziarie sono stabiliti con l’accordo di cui all’articolo 2.
3. Sono inoltre assegnati ai comuni i fondi per far fronte alle spese risultanti dalle funzioni delegate, in base ai programmi di attività e di spesa concordati.”
(4) L’articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 5 (Fondo per gli investimenti)
1. Per la copertura delle spese di investimento i comuni ricevono annualmente, sulla base di criteri di fabbisogno, sia una quota di capitale fissa che, per progetti oltre i 100.000 euro, un finanziamento attraverso il fondo di rotazione di cui all’articolo 7/bis.
2. Con la quota di capitale fissa di cui al comma 1 sono da finanziare le opere di cui all’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 7/bis della stessa legge provinciale.
3. I criteri di fabbisogno e la loro ponderazione nonché i dettagli per il finanziamento delle spese di investimento sono stabiliti con l’accordo di cui all’articolo 2.”
(5) L’articolo 7 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è così sostituito:
“Art. 7 (Fondo perequativo)
1. I finanziamenti del fondo perequativo sono assegnati ai comuni per sostenere lo svolgimento di servizi in forma coordinata.
2. I criteri per l'assegnazione ai singoli comuni dei finanziamenti di cui al presente articolo sono stabiliti con l’accordo di cui all’articolo 2.”
(6) Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Nel quadro delle disposizioni costituenti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e al fine di favorire uno sviluppo equilibrato della finanza comunale e il concorso della gestione finanziaria dei comuni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il Presidente della Provincia ed il Comitato per gli accordi finanziari dei comuni sottoscrivono annualmente, entro il termine massimo del 28 febbraio, un patto di stabilità provinciale. Tale patto di stabilità si riferisce a più esercizi finanziari ed è diretto a impegnare le amministrazioni locali a conseguire miglioramenti dei saldi di bilancio e riduzioni di finanziamenti in disavanzo delle spese, anche mediante misure correttive.”
(7) L’articolo 3 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è abrogato.