(1) Al comma 2 dell’articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano” sono sostituite dalle parole: “sul sito della Rete civica dell’Alto Adige” e le parole: “con periodicità semestrale” sono sostituite dalle parole: “entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’esercizio precedente”.
(2) Al comma 2/bis dell’articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “con scadenza semestrale” sono sostituite dalle parole: “con la medesima scadenza di cui al comma 2”.
(3) Al comma 2/quater dell’articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: “semestre” è sostituita dalla parola: “esercizio”.