(1) Per la copertura di eventuali contributi straordinari per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, la Giunta provinciale è autorizzata a prelevare i relativi mezzi dal fondo di riserva.
(2) A seguito della mancata realizzazione del centro sportivo di cui all’articolo 45 della legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4, il contributo straordinario autorizzato è destinato alla ristrutturazione e all’adattamento di altre infrastrutture agonistiche.
(3) La tipologia dell’attività professionistica o dilettantistica delle singole discipline sportive resta definita dagli ordinamenti delle federazioni di rispettiva appartenenza.10)
(4) Gli accertamenti effettuati in difformità agli ordinamenti delle rispettive federazioni sportive sono archiviati. 10)