(1) Fermo restando il conseguimento nell’esercizio finanziario 2011 degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 12 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, le strutture provinciali, gli enti dipendenti dalla Provincia e quelli il cui ordinamento rientra nella potestà legislativa propria o delegata della Provincia, che non abbiano integralmente attuato entro la fine dell’esercizio 2011 le specifiche misure di contenimento di cui all’articolo 13 della citata legge, sono tenuti a realizzarle integralmente entro l’esercizio finanziario 2012.
(2) Per l’esercizio finanziario 2012 la Provincia concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante una quota di risparmio, riferita al sottosettore “regioni a statuto speciale”, determinata nel rispetto dello statuto di autonomia e del riassetto finanziario realizzato in attuazione dell’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dall’articolo 19/bis del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
(3) Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte dei comuni della provincia di Bolzano è determinato con le procedure di cui all’articolo 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, e con le modalità del saldo finanziario espresso in termini di competenza mista e riferito al complesso dei comuni. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
(4) Concorrono a determinare l’obiettivo complessivo di saldo finanziario dei comuni le economie di spesa risultanti dall’istituzione di unioni di comuni e da altre forme di collaborazione tra comuni per l’esercizio di servizi di interesse generale, che vengono fissati nell’ambito dell’accordo annuale sulla finanza locale ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. 8)