(1) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, è così sostituito:
“1. A decorrere dal periodo d'imposta 2011, i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 15.000,00 euro sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale IRPEF di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, è così sostituito:
“2. A decorrere dal periodo d'imposta 2011, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a 70.000,00 euro e con figli fiscalmente a carico spetta una detrazione dall’importo dovuto a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di 252,00 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale di carico. Se l’imposta dovuta è minore della detrazione, non sorge alcun credito d’imposta”.