(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“3/bis. I rivenditori all’ingrosso operanti nel territorio provinciale, che forniscono carburante a imprese munite di recipienti mobili e ad impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, inclusi quelli delle amministrazioni pubbliche, sono tenuti a comunicare annualmente all’amministrazione provinciale l’elenco dei beneficiari e la quantità di prodotto fornita.”