(1) Alla struttura organizzativa provinciale competente in materia di politiche sociali viene assegnata, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, una quota pari allo 0,3 per cento delle somme annualmente riversate alla Provincia quale compartecipazione al prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. Tale quota è destinata alla prevenzione e alla riabilitazione della dipendenza da gioco d’azzardo. 5)
(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 5/bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2/bis. Per le finalità di cui al comma 1, le limitazioni spaziali e temporali sono estese ad ogni tipo di esercizio dedicato al gioco tramite apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.”