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Delibera 5 aprile 1993, n. 1725
Approvazione delle direttive per l'applicazione delle leggi provinciali di incentivazione in agricolture (modificate ed integrate con le delibere n. 1990 del 11.4.1994, n. 1758 del 22.4.1996, n. 5355 del 4.11.1996, n. 3862 del 16.10.2000, n. 1262 del 23.4.2001, n. 4770 del 16.12.2002, n. 1994 del 06.06.2006, n. 1842 del 04.06.2007, n. 305 del 28.02.2011 e n. 1126 del 23.09.2014)

Allegato

DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI DI INCENTIVAZIONE IN AGRICOLTURA

A) INCENTIVI A FAVORE DI SINGOLE AZIENDE

2) Agriturismo

1. Iscrizione all'albo

II richiedente deve essere proprietario o affittuario di un'azienda agricola.

I contratti di comodato sono equiparati ai contratti di affitto. In presenza di una proprietà e di una corrispondente attività agricola l'attività agrituristica potrà venire svolta anche se i locali, destinati a tale attività sono solo in comodato. In caso di comodato l'attività deve svolgersi nell'edificio in cui il richiedente risiede normalmente.

Ai sensi della circolare del Ministero dell'Agricoltura del 27.06.1986, n. 10, per valutare il prevalere dell'attività agricola sull'attività agrituristica, bisogna principalmente considerare il rapporto tempo-lavoro.

Il maso e le malghe devono disporre di locali idonei all'esercizio dell'attività agri-turistica, o in alternativa di locali da adattare a tali fini. In quest'ultimo caso, l'iscrizione verrà concessa solo dopo l'accertamento dell'esecuzione dei necessari lavori di adeguamento e fino a tale momento sarà rilasciata solo un'iscrizione provvisoria. Sono considerati idonei i locali che sono stati dichiarati abitabili o agibili dal Comune competente.

Condizione necessaria per l'iscrizione definitiva per dare stagionalmente ospitalità è l'esistenza di impianti sanitari riservati solo per gli ospiti.

L'iscrizione nell'ambito della stessa azienda può essere concessa ad una sola persona. Può tuttavia essere esercitata anche più di una attività contemporaneamente, ad esempio alloggiamento di persone e/oppure gestione di un ristoro di campagna o la somministrazione di pasti e bevande se esercitata nella stessa sede.

L'iscrizione viene revocata in caso di cessazione dell'attività agricola.

L'iscrizione per la somministrazione di pasti e bevande sugli alpeggi o malghe, appartenenti ad un maso o ad una comunità di masi, può venire concessa anche per il periodo invernale, se la malga durante il periodo estivo viene sfruttata e in inverno viene rifornita con prodotti dell'azienda nei limiti fissati dal articolo 2, comma 4 della legge provinciale 57 / 88.

Nel caso di gestioni in comune di malghe l'iscrizione avviene nella persona che viene nominata con deliberazione dell'assemblea. Condizione per l'iscrizione è la partecipazione diretta della persona alla gestione della malga. La partecipazione è da dimostrare con atto di comproprietà, contratto di affitto o contratto di lavoro.

L'osservanza delle direttive per l'igiene per la preparazione e somministrazione di alimenti sugli alpeggi, approvate con DPG del 22 giugno 1998 n. 19, è una condizione per l'iscrizione ma non sostituisce l'iscrizione stessa.

Per poter controllare l'osservanza delle norme del 4. comma dell'articolo 2 della LP 57/88, è necessario allegare alle domande per la somministrazione di pasti e bevande e per la conduzione di un ristoro di campagna un elenco dei pasti e delle bevande che vengono somministrate e una lista dei prodotti di produzione aziendale. Eventuali modifiche devono venire comunicate per iscritto all'ufficio competente. D'ufficio possono venire richiesti nuovamente elenchi e liste per verifica, anche successivamente alla concessione dell'iscrizione,.

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 della LP 57/88, è necessario allegare, alle domande di iscrizione delle aziende di ristoro e somministrazione, nel corso della fase istruttoria, una carta geografica che permetta l'identificazione dell'azienda.

L'iscrizione non può essere concessa a titolari di aziende che non siano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio di affittacamere , ovvero che affittano più di 6 camere o più di 4 appartamenti per vacanza.

Qualora il servizio di alloggio per vacanza venga esercitato sia in camere che in appartamenti, va in ogni caso osservato il limite di sei camere, computandosi a tal fine per gli appartamenti soltanto le camere da letto.

Un proprietario, il cui maso consiste in più case d'abitazione, può venire iscritto per l'agriturismo solo se i limiti succitati non vengono superati.
Si possono iscrivere nell'elenco due masi dello stesso proprietario se effettivamente vengono gestiti separatamente.

Per l'alloggiamento di ospiti sugli alpeggi si possono utilizzare solamente locali ad uso abitazione, non fienili, stalle , baite di montagne etc. e non i locali che sono indispensabili per il personale stagionale. L'iscrizione per l'alloggiamento può essere concessa anche nel caso che sia già stata concessa una licenza per alloggiamento per il maso di fondovalle.

I proprietari di esercizi ricettivi pubblici possono venire iscritti solamente se le due attività, agriturismo e attività alberghiera non verranno esercitate nello stesso edificio.

L'alloggiamento di ospiti nell'ambito dell'agriturismo può combinarsi con un'attività d'esercizio pubblico di somministrazione di pasti e bevande.

La richiesta per l'iscrizione per la gestione di un ristoro di campagna viene concessa solo se il richiedente possiede un vigneto e se l'azienda si trova in regione vinicola.

L'iscrizione provvisoria per l'alloggiamento di ospiti o per la gestione di un ristoro agrituristico viene concessa per un periodo di tempo limitato:
nel caso di lavori di costruzione fino al termine dei lavori ma comunque per un periodo di tempo
non superiore ai tre anni.
se non sono previsti lavori di costruzione, per un periodo di tempo non superiore all'anno.
L'iscrizione verrà revocata d'ufficio se entro questi termini non verrà presentata la dichiarazione d'inizio attività.

Nella definizione ,,0rganizzare attività ricreative o culturali" rientrano l'affitto di cavalli nel caso di scuderie, l'offerta di gite in carrozza, la gestione di un bagno di fieno, lo svolgimento di visite aziendali, la gestione di uno zoo per bambini, la gestione di un museo contadino e altre simili offerte.

Le aziende che mettono in vendita i prodotti agricoli lavorati che provengono prevalentemente dalla propria produzione e/o prodotti che provengono dalla attività artigianale nel maso stesso, possono venire iscritti nell'elenco provinciale dell'agriturismo anche se tali prodotti, non vengono classificati dal diritto tributario come prodotti agricoli.

2. Incentivi

I contributi possono essere concessi a titolari di aziende agricole iscritti nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici o in possesso di un certificato provvisorio di idoneità;

Oggetto di finanziamento sono solo i locali utilizzati per attività agrituristica e non anche quelli ad uso della famiglia del richiedente, e semprechè gli stessi non siano già stati oggetto di finanziamento ai sensi di altre leggi;

Ogni appartamento per vacanze deve essere dotato di adeguati servizi igienico-sanitari;

Nel caso di affitto di camere è richiesta una dotazione di ameno un impianto igienico – sanitario ogni due camere;

Per le superfici minime delle stanze valgono le disposizioni del D.P.G.P. n. 22 del 23 maggio 1977. Camere a tre letti devono avere una superficie minima di 18 mq;

Il contributo dovrà essere restituito qualora si verifichino entro 5 anni dalla data della sua concessione circostanze tali da comportare la perdita dei requisiti per l'iscrizione o l'esercizio dell'attivitá agrituristica;

La destinazione d'uso dei progetti finanziati non puó essere modificata per almeno 5 anni a partire dalla liquidazione finale. Se la destinazione d'uso non viene mantenuta, si revoca – tranne per cause di forza maggiore – quella parte del contributo che rappresenta la durata residua del periodo quinquennale. La durata residua si calcola dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportarono la revoca dell'agevolazione fino al termine del periodo quinquennale. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi legali maturati.

Sono esclusi dalla fruizione del contributo le aziende con più di 40 UBA o con più di 4 ha di superficie frutti-viticola, i titolari di aziende agricole che svolgono attività imprenditoriale di carattere non agricolo con dipendenti, nonché i titolari di aziende agricole che svolgano una libera professione o un'attività dipendente con mansioni direttive;

Locali di uso comune possono essere finanziati solo qualora destinati ad una prevalente utilizzazione da parte delle persone alloggiate;

Non sono finanziabili strutture ed impianti per attività ricreative;

Le strutture finanziabili per la conservazione, per la vendita al dettaglio e per il consumo di prodotti agricoli di propria produzione per ristori di campagna, per locali di soggiorno devono essere impianti o beni ammortizzabili. Sono comunque esclusi da finanziamento posate, stoviglie, tende, biancheria, registratori di cassa, apparecchiature per l'elaborazione dati, televisori e simili;

Vengono applicati gli importi minimi di cui alle norme di attuazione alla legge 1/1974;

L'importo ammesso a finanziamento non deve superare nel periodo di 5 anni 60.000,00 Euro per azienda;

Le percentuali massime di contributo concedibili sugli importi ammessi a finanziamento sono le seguenti:

- aziende fino a 20 UBA e senza reddito extra 50%

- aziende con 20-40 UBA o fino a 2 ha di superficie fruttiviticola 40%

- aziende con una superficie fruttiviticola compresa tra 2 e 4 ha 30%

- aziende con fonti aggiuntive di reddito extra-agricolo 30 – 40%

Qualora venga elevato il numero dei posti letto oppure nel caso di inizio di attività agrituristica deve comprovarsi la relativa denuncia effettuata al Comune prima del collaudo finale dei lavori.

3) Fabbricati aziendali

a) Aziende zootecniche

1. Ai fini del finanziamento il carico di bestiame non deve superare, a seconda delle condizioni della produzione foraggera, le 1,0-3 UBA per ettaro di superficie agricola.
Coefficiente di calcolo:
Arativo, prato (falciabile almeno 2 volte l'anno e con suff. possibilità d'irrigazione) 1 ha = 1 ha sup. agric. colt.
Prati di montagna e prati falciabili 1 sola volta l'anno 1 ha = 0,3 - 0,6 ha sup. agric. colt.
Pascoli ed alpeggi

UBA x giorni di pascolo = UBA

360

II superamento dei valori massimi comporta l'esclusione del finanziamento per l'intera opera.
Le superfici agricole in proprietà del richiedente o di componenti del nucleo familiare devono costituire almeno il 40% della superficie foraggera necessaria per il mantenimento del carico di bestiame previsto.
La coltivazione di superfici foraggere che non siano in proprietà o in affitto deve essere comprovata da un contratto scritto. In mancanza di un tale contratto l'effettiva coltivazione del fondo verrà accertata dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Limiti massimi:
A) per max. 12 UBA (corrispondente a 4 ha superfìcie agricola coltivabile)
B) per max. 60% della superficie agricola coltivabile complessiva.

2. Ristrutturazioni e risanamenti di fabbricati aziendali che comprendono anche il manto di copertura sono finanziabili non prima di 20 anni dalla costruzione del fabbricato stesso. Nel caso di ampliamento si applicano le disposizioni di cui al punto 1.
Ristrutturazioni e risanamenti di fabbricati aziendali riguardanti le attrezzature sono fìnanziabili non prima di 12 anni dalla loro installazione.
Investimenti per impianti meccanici (impianti di mungitura, impianto di asportazione letame e simili) sono fìnanziabili solo trascorsi 10 anni da un eventuale precedente finanziamento.
Interventi ad edifici per i quali non è stato mai richiesto alcun contributo pubblico nonché interventi di risanamento di isolazione ed aerazione sono fìnanziabili senza limite di tempo.
Determinante ai fini dell'individuazione dell'ultimo finanziamento è la data della relativa deliberazione di concessione del contributo.

3. Costruzioni di nuove stalle in zone vitivinicole sono fìnanziabili solo qualora l'azienda, già esistente, sia a prevalente indirizzo zootecnico.

4. Spesa ammessa a finanziamento: vedasi art. 9 del Regolamento di attuazione alla L.P. 1/74
Ammontare dei contributi: valgono le disposizioni di cui all'art. 19, L.P. 19 dicembre 1988, n. 63;
I prezzi massimi sono comprensivi dei costi di costruzione della stalla, dei locali per il deposito del fieno ed altri locali accessori quali le camere per il latte ed il locale per lettimi (paglia, foglie) nonché degli impianti fissi. Una corretta impostazione della costruzione deve prevedere un adeguato camino di ventilazione e l'isolamento della copertura della stalla.
Vengono valutati separatamente i locali per deposito macchine ed attrezzi agricoli, i silos, la concimaia, la vasca liquame, l'impianto per l'asportazione meccanica del letame, gli impianti solari di produzione di aria calda con rivestimenti isolanti e trasportatrice pneumatica ed altre attrezzature meccaniche.
Nel caso di stalle a stabulazione libera verranno valutati separatamente sulla base di offerte/fatture l'impianto meccanico ed i macchinari della sala di mungitura. Le dimensioni di detto locale devono essere proporzionate al numero dei capi di vacche.
Investimenti il cui finanziamento è possibile anche ai sensi di altre leggi provinciali potranno essere cofinanziati sulla L.P. 1/74 solo in caso di nuova costruzione o totale risanamento del fabbricato aziendale.
Attrezzature meccaniche sono ammesse a fìnanziamento ai sensi della L.P. 1/74 nella misura del 70% dell'importo della fattura IVA esclusa.
Per l'installazione di impianti mungitura sono da osservarsi le direttive pubblicate dalla Federazione latterie sociali altoatesine.
Vasche liquame e concimaie situate in centri abitati con conseguenti elevati costi di costruzione ed in zone di rispetto per la protezione dell'acqua | possono essere finanziate ai sensi della legge 1/74 nella misura massima del 50%.
Locali di macellazione presso singole I aziende, impianti automatici e sistemi computerizzati di distribuzione mangimi non sono fìinanziabili.
Le domande di contributo per risanamento, ampliamento e nuova costruzione 'di fabbricati aziendali verranno accolte solo a condizione che sia prevista anche una concimaia, vasca liquame di dimensioni adeguate.
Sono prescritti come minimo 3 m2di superficie per il letame e 3 m3di vasca per il colaticcio per UBA, oppure 9 m3di vasca nel caso di vasche per liquiletame.
Il sovradimensionamento di questi depositi è generalmente ammesso e favorito. Ai fini del finanziamento verranno prese in considerazione le dimensioni effettive.
Costruzioni di stalle con le relative attrezzature meccaniche di aziende delle categorie «i» e «g» con spesa ammessa al finanziamento di oltre 300 mill. vengono finanziate dal fondo di rotazione.
Le superfici da adibire a ricovero di macchinari ed attrezzi agricoli sono determinate, sulla base della dimensione dell'azienda, secondo gli indici di cui al grafico sottoriportato. È ammessa una tolleranza del 10%, mentre deroghe maggiori devono essere motivate.
Superficie media necessaria per ricoveri macchine agricole inclusi officina, locale deposito carburante ed antiparassitari, vedi tabella: omissis
Alle aziende con > 4 ha di sup. frutti viticola e nel caso di aziende con reddito extra-agricolo molto elevato (aziende con licenza commerciale, aziende condotte da liberi professionisti o dipendenti con funzioni direttive) e aziende di categoria «g», non vengono concessi finanziamenti per ricoveri di macchine agricole.
Nel caso di fabbricati soggetti a vincolo di tutela da parte della Sovrintendenza ai Beni Culturali o di rilevante interesse paesaggistico, la spesa ammessa a finanziamento può essere aumentata del 30%.
Per le nuove costruzioni può essere presentato un preventivo di spesa sommario. Valori indicativi ai
singoli lavori:
Lavori di sterro 2 - 4%
Murature, solai, intonaci 35 - 45%
Lavori da carpentiere 20 - 30%
Installazioni 2 - 5%
Porte e finestre 8 - 10%
Attrezzatura fissa di stalla 15 - 20%

b) Cantine produttori
Possono essere concessi finanziamenti per costruzioni ed acquisto di attrezzature solo a condizione che la cantina possa essere considerata un'azienda agricola ( ovvero almeno 1'80% dell'uva lavorata deve essere di propria produzione). Il dimensionamento viene effettuato sulla base della produzione degli ultimi anni quale risultante dalla denuncia della produzione vinicola.
Ammontare dei contributi
Aziende «d» e «e»
max. 40% per costruzione e contenitori
max 35% per macchinari
altre aziende
max. 30% per costruzioni, contenitori e macchinari
Domande con spesa ammessa superiore a 300 mio. vengono finanziate tramite il fondo di rotazione.

c) Apicoltura
1) Apicoltori possono beneficiare di un contributo solo qualora:
- possano comprovare un'esperienza nel settore dell'apicoltura.
- posseggano almeno 10 famiglie di api.
- non presentino contemporaneamente domanda di finanziamento all'associazione degli apicoltori.
- l'investimento ammonti ad un minimo di Lire 2.500.000. (IVA esclusa)

2) Aziende «i» e «g» non vengono finanziate.

3) Sono fìnanziabili i seguenti interventi:

- Nuova costruzione o risanamento di apiario stanziale comprese attrezzature, locale centrifuga miele, deposito favi, arnie, centrifughe ed ogni altra attrezzatura il cui acquisto sia comprovato da fattura.

4) In caso di modifica della destinazione d'uso entro 10 anni dal finanziamento il contributo dovrà essere restituito.

4) Malghe

1) Definizione
Sono considerate malghe ai sensi delle leggi di incentivo le aree di montagna che forniscono per almeno 60 giorni il nutrimento necessario al bestiame portato all'alpeggio (minimo 5 UBA) e che pur essendo oggetto d'autonoma coltivazione rispetto ai restanti fondi aziendali sono ad essi organicamente collegati, contribuendo all'incremento della produzione foraggera.
Prati di montagna: sono le aree utilizzabili per la fienagione.

2) Costruzioni e ristrutturazioni di alloggiamenti per il personale stazionante
Personale necessario:
Malghe per bovine da latte
fino a 10 mucche 1 persona
10 - 30 mucche 2 persone
30 - 60 mucche 3 persone
60 - 100 mucche 4 persone
> 100 mucche 5 persone
Malghe per bestiame giovane ed asciutto
fino a 50 capi 1 persona
oltre 50 capi 2 persone
Malghe per ovini ed altri 1 persona
Superfìcie abitativa necessaria nel caso di presenza permanente di personale sulle malghe fino a 2 persone 30 mq
3 persone 52 mq
4 persone 65 mq
5 persone 80 mq
Baite di montagna e alloggi per il personale stazionante, vengono finanziati solo nel caso di malghe considerate tali ai sensi della definizione di cui al punto 1, nel caso di prati di montagna con > 5 ha di sup. falciabile e nel caso di assenza o di lunghezza sup. ai 5 km. della strada d'accesso.
Spese ammesse a finanziamento:
Superfìcie abitativa x costi di costruzione/mq x 50% per baita di montagna: max. 10 mq x costi di costruzione x 50%

3) Costruzione e ristrutturazione delle malghe
- Locali deposito fieno
Tipologia costruttiva semplice
Dimensionamento sulla base della quantità di foraggi
Costi ammessi a finanziamento:
Volume utile x costi di costruzione / m3x 25%
Stalle
- dimensionamento sulla base della consistenza media pluriennale del bestiame
- sulla base del bestiame in proprietà
- sulla base del bestiame portato all'alpeggio per conto terzi da comprovarsi con idonea dichiarazione
- sulla base della superficie foraggera disponibile
Spesa ammessa a finanziamento:
Stalle per bovine da latte compreso locale per il foraggio max. 70% dei costi di una stalla aziendale
stalle per bestiame asciutto: max. 40% della stalla aziendale
stalla senza locali per foraggio:
max. 70% di cui sopra
Vasca liquame + concimaia:
50% dei valori normali (con riferimento alle dimensioni)

4) Stalle al pascolo
Valgono le stesse restrizioni di cui al punto 3.

5) Aziende floravivaistiche

Presupposti:
- Il richiedente deve dedicarsi in via principale alla coltivazione di piante ornamentali, all'orticoltura intensiva, alla coltivazione di piantine oppure alla realizzazione di giardini con annesso vivaio.

- Il richiedente deve essere iscritto all'Albo professionale dei giardinieri ed essere in possesso 8 della licenza di cui alla legge 987/31.
- Vivai frutti-viticoli sono equiparati alle giardinerie.

Interventi oggetto di finanziamento
1. Costruzione di serre o di tunnel in materiale plastico compreso impianto di riscaldamento, di climatizzazione, d'irrigazione, macchinari necessari allo svolgimento dell'attività nonché locali per caldaia, magazzini e ricovero macchine e celle frigorifere.
2. Case di abitazione sono fìnanziabili solo se ubicate nella sede aziendale.
3. Superfìci di vendita non vengono finanziate.

Forma di finanziamento
Aziende < 4000 m2di sup. a serra
Contributo a fondo perduto nella misura max. del 30%, il quale però non può superare i 300 milioni nell'arco di 4 anni. La casa d'abitazione non viene computata ai fini del calcolo del limite dell'investimento massimo.
Aziende > 4000 m2di sup. a serra vengono finanziate con il fondo di rotazione se la spesa ammessa è superiore ai 300 mio. Nel caso di progetti con spesa ammessa inferiore ai 300 mio., vengono concessi contributi a fondo perduto dell'ammontare max. del 15%. L'investimento minimo corrisponde a quello delle cooperative operanti nel settore fruttiviticolo.

Documentazione giustificativa degli investimenti
La concessione e la liquidazione del contributo avvengono dietro presentazione di offerte e rispettivamente fatture ad eccezione di opere edilizie fino a 30 mio. di preventivo per le quali è ammessa la presentazione rispettivamente di un preventivo e di una distinta dei lavori eseguiti quale stato finale.
Per opere edilizie di ammontare superiore a 30 mio. è necessario che preventivo e stato finale o parziale dei lavori siano firmati da un tecnico iscritto ad un Albo Professionale.

Leggi di incentivazione:
L.P. n. 1/74
Acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento di case di abitazione e fabbricati aziendali compresi silo e locali di ricovero macchinari, impianti di riscaldamento ad aria con energia solare con isolazione di locali, trasportatori pneumatici, concimaia o vasca liquame, attrezzature fisse di stalla, meccaniche fisse, nonché malghe appartenenti ad aziende singole, giardinerie, costruzioni ed acquisti di attrezzature di cantine private.
L.P. n. 13/88:
Silo, attrezzature di stalle, silo per foraggio e impianto di essiccamento del fieno, costruzioni e impianti per miglioramenti dell'igiene del latte, opere edilizie con costi preventivati fino a 30 mio., concimaie e vasche liquami anche con costi preventivati superiori a 30 mio., apicoltura.
L.P. n. 2/75:
Costruzione di stalle ed acquisto di attrezzature da parte di aziende prive di terreno agricolo (allevamento di maiali da riproduzione e da ingrasso, allevamento di conigli da riproduzione e da ingrasso nonché costruzioni e attrezzature per l'allevamento di pollame da riproduzione e da ingrasso).
L.R. n. 4/56:
Interventi da parte di interessenze ed associazioni in zone di malghe.
L.P. n. 57/88:
Agriturismo
L.P. n. 63/88:
Costruzione, ristrutturazione di fabbricati rurali, depositi per macchine agricole, malghe e acquisto
macchinari.
L.P. n. 9/91: Fondo di rotazione
Costruzioni di fabbricati rurali con spesa ammessa superiore ai 300 mio.

6) Contributi e prestiti per la meccanizzazione e l'acquisto di bestiame

a) Macchine
- Falciatrinciacaricatrici, seminatrici per mais e seminatrici in genere possono essere finanziate se impiegate per almeno 3 ha di arativo.
- Gli aratri per almeno 1,5 ha di arativo per vomere.
- Rimorchi autocaricanti e caricaforaggi portati per almeno 9 UBA (i suini sono esclusi dal calcolo degli UBA) oppure > 5 ha di prati stabili e/o erbai (3 tagli).
- Spandiletame e liquame tramati per almeno 30 UBA.
- Falciatrici a due assi sono finanziabili solo per almeno 30 UBA, o 12 ha di prati stabili ed erbai (3 tagli).
- Spandiletame e liquame portati per almeno 12 UBA.
- Caricaletame posteriori per almeno 50 UBA.
- Desilatori per almeno 20 UBA.
- Defogliatrici per rape per almeno 2 ha.
- Cavapatate-ortaggi per almeno 0,5 ha.
- Raccoglitrici per patate e/o rape per almeno 10 ha.
- Irroratrici per almeno 2 ha.
- Piantatrici per almeno 1,5 ha.
- Presse per fieno per almeno 12 UBA o 5 ha di prati stabili (3 tagli) e/o erbai.
Carri miscelatori per almeno 25 UBA (tenuto conto che i fabbricati rurali ne consentano un impiego razionale).
- Argani per almeno 15 ha di bosco.
- Nelle zone fruttiviticole sono fìnanziabili solo trattori.
- Per le aziende viticole appartenenti alle categorie «d» ed «e» con una superficie minima a vite di 2,0 ha, con terreni in pendio verranno concessi prestiti per macchine adatte a questi terreni.
- La stessa azienda non può usufruire del finanziamento per uno stesso tipo di macchina se non sono trascorsi 10 anni dal precedente acquisto (fanno eccezione danni per calamità naturali ed acquisti effettuati da organizzazioni di uso in comune).
- I finanziamenti delle attrezzature per fabbricati aziendali sono subordinati alle seguenti dimensioni minime:
Impianto di mungitura per almeno 10 vacche. Argano per fieno : per almeno 25 UBA

b) Bestiame
Sono finanziabili solo acquisti di razze bovine registrate nel libro genealogico e cioè l'acquisto di vacche, vitelle, bestiame giovane e vitelli da razza, tenendo presente che l'età massima per le vacche deve essere di 6 anni.
Le agevolazioni possono essere tuttavia concesse solamente per l'acquisto di prima dotazione previsto dal piano di miglioramento aziendale.
Tutti gli animali devono avere provenienza accertata da un libro genealogico e devono essere in possesso del certificato di origine e sanità.
Le sopraccitate disposizioni, in quanto applicabili, sono valide anche per il bestiame da ingrasso.
Sono ammesse a finanziamento non più di 10 UBA per azienda e per anno ad eccezione di casi straordinari (soppressione per TBC, ecc.).

Leggi di incentivo:
- L.P. n. 13/88, art. 3 comma 2:
Impianti di mungitura, impianti di refrigerazione del latte, cisterne per il latte, impianti di areazione e ventilazione, ventilatori per il fieno, essiccatori per foraggio, impianto meccanico asportazione letame, argani per fieno, distributori di fieno sono finanziati dall'Ufficio Zootecnia. Gli acquisti dei macchinari sopra citati con spesa ammessa superiore a Lire 25.000.000. sono fìnanziabili solo per mezzo del fondo di rotazione. Le altre macchine per aziende zootecniche sono finanziate dall'Ufficio per la Meccanizzazione Agricola.

Contributi a fondo perduto:
Categorie a, b, fino al 35% del prezzo d'acquisto risultante da fattura
Categorie c, h, fino al 30 % del prezzo d'acquisto risultante da fattura
Categoria g fino al 25% del prezzo d'acquisto risultante da fattura.
Alle aziende fruttiviticole e floravivaistiche non vengono concessi contributi a fondo perduto.
- L.R. n. 18/62: Contributi per interventi nel settore dell'allevamento del bestiame

Credito:
- Legge n. 910/66, art. 12 e L.P. 12/80 fondo di rotazione per la meccanizzazione Mutuo:
fino al 80% della spesa ammessa per le categorie a, b.
fino al 70% della spesa ammessa per le categorie e, h (zone montane)
fino al 50% della spesa ammessa per le categorie d, e, f, g, i; h (zone fruttivinicole) - Per l'acquisto di mezzi di trasporto sono concedibili solo mutui ad interessi agevolati o rate costanti equivalenti
- Importi minimi di spesa 2 mio. per a, b, d, h (zona montana) o 5 mio. in caso di mutuo agevolato o rate costanti equivalenti 8 mio. per e, e, f, g, h, i o 10 mio. in caso di mutuo o rate costanti equivalenti.

- L.P. n. 63/88
Acquisto macchinari nell'ambito di un piano di miglioramento
- I documenti mancanti sono da inoltrare entro
(1 mese dalla data della lettera di richiesta. Se questi non vengono inoltrati entro il suddetto termine, la domanda verrà annullata a meno che il richiedente non chieda una proroga per telefono o per iscritto, che potrà essere concessa al max. di 6 mesi dalla data della lettera di richiesta dei documenti.

7.1. Lavori di miglioramento fondiario

1) Nel caso di spianamenti, drenaggi, lavori di riempimento, opere murarie, ripristino a verde, i costi ammessi a finanziamento per ciascun tipo di coltura non possono superare i valori medi della terza classe. (Determinazione dei valori medi agricoli della Commissione di cui all'ari. 16 della legge 865/71).
2) Riporti di terreno in zone frutticole non vengono finanziati.
3) Sulle malghe sono finanziabili spietramenti ed estirpazione di cespugli, ma non spianamenti e drenaggi.

7.2. Irrigazione

zona frutti viticola:
- Nuovi impianti irrigui verranno finanziati solo nel caso in cui la sup. interessata dall'intervento corrisponda ad almeno 1 ha di frutticoltura e/o 0,5 ha di viticoltura.
- Il rinnovo dell'impianto irriguo verrà finanziato solo nel caso in cui l'impianto sia esistente da almeno 20 anni e la sup. interessata dall'intervento corrisponda ad almeno 2 ha di frutticoltura e/o 1,0 di viticoltura.
- Pozzi con pompa ad installazione fissa verranno finanziati solo nel caso in cui siano posti a servizio di almeno 2 ha.
- Non vengono finanziati impianti di fertirrigazione e automatizzazione integrativi nel caso in cui esista un impianto irriguo antibrina.
- Non vengono finanziate trasformazioni di impianti di irrigazione esistenti.

- Motori singoli e gruppi di pompe mobili veranno finanziati solo ai sensi dell'art. 7 della legge 910/66.
- Non sono ammessi finanziamenti a favore di singoli richiedenti per la costruzione di pozzi nel caso in cui il terreno da irrigare sia ricompreso in zona consorziale.

7.3. Nuovi impianti viticoli

1 - Ammontare del contributo: 30% della spesa totale.
2 - Sono compresi nelle spese: preparazione del terreno, costruzione di muri e strade, barbatelle, materiale per impalcature, messa a dimora dei vitigni, irrigazione.
3 - Scelta varietà: limitata solamente, a seconda delle zone, dall'elenco negativo dei vitigni.
4 - Superficie minima: 1000 m2per anno, varietà e terreno.
5 - Condizione necessaria: denuncia dell'impianto entro il 30 novembre dell'anno precedente. Nuovi impianti dovranno essere espressamente autorizzati.
6 - La liquidazione del contributo avverrà ad ultimazione dei lavori dell'impianto dietro presentazione di una lista spese e di fatture per barbatelle e materiale irriguo.

8) Fondo di solidarietà ( L.P. 83/73)

1. Presentazione della domanda:
- Le domande devono essere presentate entro 6 I mesi dall'evento dannoso ed il danno prodotto deve essere ancora accertabile.
- La domanda deve contenere l'indicazione del reddito extra-agricolo delle persone appartenenti al nucleo familiare viventi nell'azienda.
- Le dichiarazioni in essa riportate devono essere confermate dal Sindaco, il quale deve altresì dichiarare che il richiedente è coltivatore diretto, che non dispone di rilevanti redditi extra-agricoli, che i danni descritti nella domanda sono stati cagionati da cause di forza maggiore e che gli stessi hanno determinato uno stato di bisogno alla sua famiglia.

2. Accertamento del danno
- I rilevamenti dei danni sono affidati al personale del ruolo speciale dei servizi agrari, dei servizi forestali ed al personale insegnante delle scuole professionali agricole. Il funzionario incaricato redige una relazione evidenziante le cause, il tipo, il momento e l'entità del danno, nonché il grado di bisogno del richiedente. La relazione deve contenere anche un dettagliato calcolo dei danni.

3. Accertamento dello stato di bisogno
- Per l'accertamento dello stato di bisogno vengono stabiliti i seguenti criteri di valutazione:
1. grado:
a, ai sensi art. 6 del Regolamento di attuazione alla L.P. 1/74. L'ammontare del contributo può variare tra il 60 e 1'85% dell'importo del danno accertato o della spesa ammessa.
2. grado:
b, d, h (zone montane) ai sensi dell'art. 6 del Regolamento d'attuazione alla L.P. 1/74 L'ammontare del contributo può variare tra il 40 ed il 60% dell'importo del danno accertato o della spesa ammessa.
3. grado:
e, e, f, h (zone frutti viticole) ai sensi dell'art. 6 del Regolamento d'attuazione alla L.P. 1/74. L'ammontare del contributo non può superare il 40% dell'importo del danno accertato.

4. Entità minima del contributo e del danno
- Il danno accertato deve ammontare ad almeno Lire 1.500.000. ed il contributo concedibile a Lire 1.000.000.
- Nel caso di servizio di personale sostitutivo l'importo minimo deve essere di almeno 500.000. Lire.

- Nel caso di perdite di raccolto conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche può essere concesso un contributo solo nel caso in cui il raccolto dell'intera azienda agricola abbia subito una diminuzione del 35%.

5. Misure straordinarie
a) Danni a case di abitazione e fabbricati aziendali:
- qualora case di abitazione e fabbricati aziendali subiscano danni per forza maggiore di entità tale da porre l'azienda in uno stato di necessità ed i danni non superano i 30.000.000 di Lire può essere concesso un contributo «una tantum» ai sensi della L.P. 83/73 il cui ammontare deve di regola essere equivalente a quello previsto dalla L.P. 1/74.
- Qualora i danni superino i 30.000.000. di Lire i lavori di ripristino verranno finanziati dalla | L.P. 1/74. Qualora i danni siano causati da | catastrofi naturali che interessano tutta la provincia o singole vallate possono essere concessi immediatamente aiuti «una tantum», ai sensi della L.P. 83/73, svincolati dalle normali procedure burocratiche, per il superamento della momentanea situazione di bisogno in misura non superiore a
Lire 7.000.000. 1. grado di bisogno
Lire 6.000.000. 2. grado di bisogno
Lire 5.000.000. 3. grado di bisogno

b) Danni a case di abitazione e fabbricati aziendali causati da incendio:
Possono essere concessi immediatamente aiuti «una tantum», svincolati dalle normali procedure burocratiche per il superamento dello stato di bisogno nelle misure massime di
Lire 7.000.000. 1. grado di bisogno
Lire 6.000.000. 2. grado di bisogno
Lire 5.000.000. 3. grado di bisogno
- Se a causa di un incendio di una abitazione rurale si rendesse necessario l'affitto di un appartamento per il periodo della ricostruzione della casa stessa, potrà essere concesso un ulteriore contributo per l'affitto, nell'ammontare massimo di L. 500.000. mensili per non oltre 12 mesi.
- nel caso di incendi di edifici aziendali disabitati o non utilizzati, non verrà concesso nessun contributo ai sensi della legge 83.
- il richiedente deve presentare copia della polizza assicurativa contro gli incendi.
- La ricostruzione del fabbricato può essere finanziata ai sensi della L.P. 1/74 e la relativa domanda di contributo sarà istruita prioritariamente

c) Danni da avversità atmosferiche ad edifici aziendali:
- Contributi per danni da avversità atmosferiche ad edifici aziendali verranno concessi qualora non esistano possibilità di finanziamento ai sensi di altre Leggi Provinciali, in tal caso l'ammontare deve di regola essere equivalente a quello previsto dalla L.P. n. 1/74.
- Il contributo dovrà essere utilizzato per i lavori di ripristino della situazione danneggiata e verrà di regola liquidato ad avvenuta esecuzione dei lavori.
- Non verranno rimborsati lavori relativi alla manutenzione ordinaria.

d) Aiuti all'azienda agricola:
Casi di morte, malattia, incidente ecc. L'onere finanziario derivante all'azienda dalla perdita di forze di lavoro della propria famiglia è da considerare causa di uno stato di bisogno qualora da perdita sia da attribuire a cause di forza maggiore e comporti necessariamente l'assunzione di personale esterno all'azienda.
Per le prestazioni ed il finanziamento del personale sostitutivo che assicura il funzionamento dell'azienda agricola nella momentanea situazione di bisogno valgono le seguenti disposizioni:
1 - il collocamento in servizio deve essere approvato dagli organi locali degli agricoltori (SBB, Col. Dir., etc.) in accordo con i funzionari tecnici competenti dell'Ispettorato;

2 - Le ore di servizio sono da limitare allo stretto necessario, dunque da utilizzare solo per quei lavori improrogabili e assolutamente indispensabili al mantenimento e al funzionamento dell'azienda agricola.
3 - in linea di principio può essere concesso un massimo di 9 ore giornaliere e 40 ore settimanali. Il servizio di aiuto sussidiario può essere autorizzato nei giorni di sabato e domenica e negli altri giorni festivi solo in motivati casi eccezionali;
4 - Durata del servizio nel caso di:
- malattia o incidente del dirigente dell'azienda max. fino a 6 mesi
- di un'altra forza lavoro della famiglia max. fino a 3 mesi
- Caso di morte del dirigente dell'azienda max. fino a 6 mesi
max. fino a 12 mesi in casi particolarmente gravi
- di un'altra forza lavoro della famiglia max. fino a 4 mesi
5 - Contributi della Provincia:
- come base di calcolo per il compenso orario del personale esterno vengono utilizzati i compensi giornalieri lordi degli operai, fissati nelle tabelle provinciali per la manodopera agricola
- Aliquote del contributo secondo il grado di bisogno
I grado 80%
II grado 60%
III grado 40%
6 - Se non viene concesso il servizio del personale sostitutivo e le forze di lavoro della famiglia devono di conseguenza rinunciare alla maggior parte del loro guadagno secondario, viene concesso un aiuto straordinario per far fronte alle prime necessità, nell'ammontare massimo di:
Lire 6.000.000. 1. grado di bisogno
Lire 5.000.000. 2. grado di bisogno
Lire 4.000.000. 3. grado di bisogno
II richiedente deve presentare a seconda dei casi certificato medico o certificato di morte in cui siano precisati la data del decesso o dell'incidente, la durata della malattia.

e) Perdita di bestiame
Non viene di regola concesso alcun sussidio ai sensi della L.P. 83/73, essendo queste perdite coperte dalle società di assicurazione del bestiame. Tuttavia possono essere concessi contributi ai sensi della L.P. 83/73 nel caso di danni di gravita eccezionale (quando cioè la perdita di bestiame supera il 35% dell'intero patrimonio in aziende zootecniche) o nel caso di mancanza di un'associazione di mutua assicurazione bestiame tenendo presente che la base di calcolo dell'entità del danno è costituita dai prezzi medi fissati all'ultima asta di bestiame per le corrispondenti razze e categorie.
Per perdite di animali che non sono assicurabili (caprini, ovini, suini) possono essere concessi sussidi solo in caso di perdite superiori al 35%.
Il richiedente deve allegare certificato veterinario in cui sia indicato il momento della perdita.

f) Danni ai boschi
Non sono risarcibili danni di ordinaria amministrazione ai boschi in particolare se appartenenti a Comuni e Frazioni.
Contributi possono essere concessi solo qualora il danno sia sopportato dal titolare di una azienda agricola che ricavi una parte preponderante del proprio reddito dalla vendita del legname e sia un danno di rilevante entità (conseguente a carico di neve, trombe d'aria ecc.) ed a condizione che il legname spezzato superi il 50% del legname danneggiato.

g) Infrastrutture:
- Le domande relative a strade poderali, funivie, ponti, acquedotti ecc. verranno di regola istruite dai servizi forestali ai sensi della legge n. 24/80.

- Non verranno presi in considerazione i lavori di manutenzione ordinaria.

h) Danni da grandine alle culture intensive saranno oggetto di finanziamento solo se non assicurabili.

8bis) Danni causati da eventi calamitosi

1) Oggetto dei contributi
Per il rimedio o la copertura di danni causati da eventi calamitosi ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 29.11.1973, n. 83, sono ammesse al finanziamento le seguenti spese o perdite:
a) per i lavori relativi al ripristino ed agli interventi di protezione geotecnica di:
- superfici coltivate,
- infrastrutture agrarie,
- fabbricati abitativi ed aziendali nell'ambito rurale;
b) per il ripristino e l'acquisto di macchine agricole;
c) per la ricostituzione del capitale di conduzione che non trova reintegrazione o compenso per effetto della perdità straordinaria della produzione e del bestiame.

2) Beneficiari
I beneficiari dei contributi ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale n. 83/73 e successive modificazioni sono:
a) titolari di aziende agricole, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile,
b) coltivatori diretti, ai sensi dell'articolo 31 della legge 26.5.1965, n. 590,
c) affittuari coltivatori diretti, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3.5.1982, n. 203
d) associazioni costituite prevalentemente da coltivatori diretti ed affittuari coltivatori diretti.

3) Termine per la presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dall'evento dannoso semprechè il danno sia ancora accertabile.

4) Istruttoria della domanda
La domanda deve essere presentata presso l'ufficio servizi agrari della ripartizione provinciale agricoltura o presso gli uffici distrettuali dell'agricoltura.
Accertata la completezza della domanda, l'ufficio provinciale competente verifica l'ammissibilità a contributo, effettua di norma un sopralluogo, redige una relazione tecnica e determina le spese ammesse a contributo, dalle quali sono detratti i risarcimenti assicurativi.
Le spese ammesse sono determinate in base al prezziario fissato annualmente dalla commissione tecnica, ai sensi della legge provinciale 19.11.1993, n. 23.
In caso di particolari condizioni gravose da indicare nella succitata relazione tecnica, le spese ammesse possono essere maggiorate fino alla misura del 30 per cento.

5) Entità minima del danno
Le spese ammesse a contributo devono ammontare ad almeno Lire 2.000.000.
Qualora i danni siano esclusivamente riconducibili a perdite di raccolto, queste devono ammontare ad almeno il 35 per cento del raccolto complessivo consegnato a livello aziendale riferito alla produzione media degli ultimi tre anni nei quali non si siano verificate delle perdite causate da avversità atmosferiche.

6) Ammontare del contributo
L'ammontare del contributo puó raggiongere per i beneficiari elencati al punto 2, lettere b), c) e d) fino al 70 per cento delle spese ammesse e per tutti gli altri beneficiari fino al 50 per cento delle spese ammesse.

9) Acquisto di terreno

Crediti per lo sviluppo della proprietà contadina
La L.P. 31/87 prevede la concessione di un contributo in conto interessi della durata massima di 15 anni o di un equivalente contributo in rate costanti per l'acquisto di masi chiusi o di fondi rustici e terreni forestali destinati all'arrotondamento o alla formazione di un maso chiuso.
In alternativa può essere concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 30% della spesa ammessa. II contributo non può comunque superare Lire 50.000.000.

I. Oggetto del finanziamento:
1. Acquisto di masi chiusi con esclusione dell'ipotesi di assunzione da parte dell'erede per la quale sono già previste specifiche agevolazioni creditizie.
2. Acquisto di fondi rustici e terreni forestali di qualsiasi tipo purché rientranti nella zona di verde agricolo, di verde alpino o bosco, del Piano Urbanistico Comunale e comunque idonei all'arrotondamento e formazione di un maso chiuso.
3. Acquisto di diritti di comproprietà di fondi agricoli (diritti di alpeggio), a condizione che tali diritti possano essere iscritti a favore del maso chiuso.

II. Casi di esclusione dal finanziamento:
1. Qualora il richiedente sia già proprietario di 4 o più ettari di superficie frutti viticola, oppure di una superficie foraggera sufficiente al mantenimento di 30 o più UBA oppure di una superficie agricola utile (arativo, prato) superiore a 10 ha, indipendentemente dal fatto che il maso sia chiuso o meno. Qualora l'oggetto dell'acquisto sia un terreno in affitto o un terreno direttamente confinante è ammesso un finanziamento per la costituzione di una superfìcie fruttiviticola massima di 5 ha o una superfìcie agricola utile di 15 ha (arativo o prato).
2. In zona frutti - viticola qualora l'oggetto dell'acquisto abbia una superficie inferiore a 2.000 m2oppure una spesa ammessa che non supera l'importo di 20.000.000. Lire. In zona di montagna qualora l'oggetto dell'acquisto abbia una superficie inferiore a 3.000 m2oppure la spesa ammessa non supera l'importo di Lire 10.000.000., a meno che non si tratti di terreni in affitto o di terreni adiacenti la sede aziendale.
3. Qualora il richiedente negli ultimi 5 anni abbia alienato fondi agricoli di dimensioni superiori a 3.000 m2, con esclusione delle alienazioni di terreni effettuate al comprovato scopo di acquisire altri terreni più idonei alla conduzione dell'azienda.
4. Qualora l'oggetto dell'acquisto sia già stato finanziato con fondi pubblici negli ultimi 10 anni.
5. Qualora il richiedente abbia dato in affitto o in lavorazione a terzi terreni agricoli.
6. Qualora il trasferimento di fondi agricoli avvenga all'interno dello stesso ed unico nucleo familiare e per l'assunzione del maso chiuso sia già stato concesso un credito di assunzione.

III. Gli affittuari ed i confinanti hanno priorità rispetto agli altri richiedenti.

IV. Il limite massimo della spesa ammessa a finanziamento è fissato attualmente in Lire 200.000.000.
1) In caso in cui l'affittuario acquisti l'intero maso chiuso, premesso che lo stesso sia direttamente coltivato in affitto dall'interessato da almeno 10 anni, il limite massimo può essere aumentato a Lire 300.000.000.-
2) L'importo massimo di cui sopra in caso di acquisto di un maso chiuso spetta anche ai giovani agricoltori (al di sotto dei quarant'anni) a condizione che siano in possesso di un adeguato attestato professionale.

V. Per le domande di incentivazione per l'acquisto di fondi rustici presentate all'amministrazione provinciale nel 2008 il contributo in conto capitale è concesso quale aiuto ad importo limitato per un massimale di Euro 15.000,00 per ogni richiedente, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23.12.2010.

VI. Pagamento del contributo:
Ai fini del pagamento deve essere presentata all'Ufficio competente la seguente documentazione.
a) contratto definitivo di compravendita
b) estratto tavolare o corrispondente decreto dell'Ufficio tavolare dal quale risulti che l'oggetto dell'acquisto è parte integrante del maso chiuso e che il maso è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 5 della L.P. n. 31/87
c) per i contributi in conto capitale previsti dalla precedente parte V, una dichiarazione del richiedente, con la quale egli dichiara di non aver percepito aiuti de minimis o aiuti di importo limitato dal 1° gennaio 2008 oppure gli aiuti de minimis o aiuti di importo limtato percepito a decorrere dal 1° gennaio 2008.

VII. Le domande di incentivazione per l'acquisto di fondi rustici presentate nel 2008 all'amministrazione provinciale devono essere integrate, compilando un modulo predisposto dall'ufficio provinciale competente, entro il 31.03.2011 e la documentazione mancante deve essere integrata entro il 31.08.2011. La non osservanza di questo termine determina l'esclusione dalla concessione del contributo.

10) Allacciamento telefonico

Possono beneficiare del contributo titolari (compresi affìttuari) di aziende agricole a conduzione familiare sempreché né il richiedente ne un membro convivente della famiglia sia già in possesso di una licenza di commercio o per l'esercizio di attività alberghiera.

L'esercizio di attività agroturistica o la conduzione di ristori di campagna non costituiscono invece motivi di preclusione alla fruizione dei benefìci previsti dalla presente legge.

Sono finanziabili solo allacciamenti telefonici alla casa di abitazione principale del richiedente con esclusione di residenze secondarie.

Non sono ammesse a contributo domande per allacciamenti telefonici il cui costo sia inferiore a Lire 500.000. Vengono presi in considerazione a tal fine i costi denominati in fattura come «contributo impianto principale» e come «contributi suppletivi fuori abitato».

Il contributo verrà liquidato su presentazione di una domanda corredata dalla fattura quietanzata attestante l'avvenuto pagamento.

I costi dello scavo e della fornitura e messa in opera delle tubazioni (cavi esclusi) sono ammessi a finanziamento se documentati con fatture.

B) INCENTIVI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

a) Zootecnia, coltivazioni erbacee, alpeggio

I Locali di vendita sono fìnanziabili solo se ubicati nella sede aziendale.

Sono fìnanziabili locali di macellazione per società di assicurazione bestiame, mentre in nessun caso sono finanziabili macelli.

b) ...omissis... revocato con delibera n. 4770 del 16.12.2002

c) ...omissis ... revocato con delibera n. 4770 del 16.12.2002

C) Contributi ai consorzi di bonifica e miglioramento fondiario

Le disposizioni valgono per lavori di bonifica nella sfera di competenza privata e per lavori di miglioramento fondiario condotti da consorzi di bonifica montana e di miglioramento fondiario.

Aliquote di contributo

a) Irrigazione

Impianti nuovi per zone fruttiviticole: fino al 40%

per opere di adduzione e accumulo in zone frutti vinicole: fino al 50%

per altre superfici agricole utili: fino al 65%

II rifacimento dell'impianto o di sue parti è finanziabile per impianti con più di 20 anni di esercizio. E ammessa tuttavia a finanziamento la trasformazione della tipologia dell'impianto da pioggia a goccia o a «microjet» in caso di accertata necessità di risparmio idrico o di possibilità di ampliamento del comprensorio ferma restando la quantità di acqua derivata.

b) Opere di sistemazione idraulica di competenza privata. La percentuale massima di contributo è del 50% in zona fruttiviticola, del 65% nelle altre zone.

c) Opere di viabilità

E finanziabile la realizzazione, la sistemazione e la manutenzione straordinaria di strade poderali e interpoderali. La percentuale massima di contributo è del 40% in zona fruttiviticola, del 65% nelle altre zone.

d) Acquisto macchine ed attrezzi

Sono finanziabili macchine ed attrezzi per la trazione, per i movimenti di terra e per la manutenzione delle opere consortili, contributo massimo: 40%.

e) Drenaggi, spianamenti, spietramenti

II contributo massimo è: in zona fruttiviticola 40%, in zona montana 65%.

f) Locali di servizio e deposito

Sono ammessi a finanziamento locali per il deposito di macchine e di attrezzature di proprietà del consorzio nonché locali a servizio dell'attività generale del comprensorio; contributo massimo 45%.

g) Contributi di ordinaria amministrazione e per il personale. Il contributo provinciale massimo erogabile non può superare l'importo dei corrispondenti contributi consortili introitati.

Le percentuali di contributo di cui al punto «a» possono essere aumentate di 10 punti in caso di lavori particolarmente gravosi e nel caso di costruzione di un bacino di raccolta.

Le percentuali di contributo di cui ai punti «b», «e» ed «e» possono essere aumentate di 5 punti in caso di lavori particolarmente gravosi e qualora le opere siano finalizzate alla realizzazione di un riordino fondiario. Per tutte le categorie di cui sopra l'importo ammesso a contributo dovrà raggiungere almeno 30 mio., ad esclusione della «g», per la quale il livello minimo di spesa, è rappresentato da 15 mio.

D) DISPOSIZIONI GENERALI

1. Non sono concedibili finanziamenti per lavori ed acquisti effettuati prima della presentazione della domanda di contributo o prima del sopralluogo.

2. Interventi minori
Per progetti di interventi edilizi per i quali non è necessario il rilascio della concessione edilizia e/o per preventivi di spesa inferiore a 30 mio. non è richiesta la firma di un tecnico iscritto ad un Albo professionale.

3. Assicurazione contro gli incendi
Per il pagamento di contributi relativi a case d'abitazione, stalle e fienili con spesa ammessa superiore a Lire 50 mio. di aziende singole è richiesta la presentazione di una polizza di assicurazione antincendio.
Non è richiesta la presentazione di una polizza di assicurazione per vasconi liquame, concimaie e impianti meccanici.
L'importo assicurato, che dovrebbe corrispondere al valore del fabbricato, per le case d'abitazione deve essere almeno pari all'importo della spesa ammessa a finanziamento indipendentemente dal fatto che si tratti di un'assicurazione a primo rischio o a copertura.
Per stalle e fienili nel caso di polizza a 1° rischio la somma assicurata dovrà coprire almeno il 70% della spesa ammessa a finanziamento, mentre nel caso di polizza a copertura intera la somma assicurata dovrà essere pari almeno all'intera somma ammessa a finanziamento.

4. Nel caso di incendi ed espropriazione l'importo del contributo sommato a quello ricavato dalla assicurazione o al prezzo di esproprio non deve superare l'importo della spesa ammessa.

5. Se nella concessione edilizia è prescritta la demolizione del vecchio edificio, l'avvenuta demolizione rispettivamente la presentazione della licenza d'abitabilità ovvero dell'agibilità è condizione per la liquidazione dell'intero contributo.

6. Entrata in vigore delle nuove disposizioni
- Disposizioni delle presenti direttive meno favorevoli di quelle contenute nella precedente regolamentazione troveranno applicazione solo per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore delle presenti direttive.
- Disposizioni delle presenti direttive più favorevoli di quelle contenute nella precedente regolamentazione troveranno applicazione sia per le domande presentate successivamente, sia per quelle presentate anteriormente all'entrata in vigore delle presenti direttive e non ancora finanziate con deliberazione della Giunta Provinciale.

7. Eccezioni
Interventi in deroga alle presenti disposizioni potranno essere finanziati solo in presenza di una espressa e motivata autorizzazione dell'Assessore competente.