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In vigore al: 26/10/2022

y) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 61)
Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell’Amministrazione provinciale

1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 del B.U. 21 luglio 2022, n. 29.

TITOLO I
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA DEL SISTEMA PUBBLICO PROVINCIALE

CAPO I
Finalità

Art. 1 (Finalità)  

(1)  La presente legge istituisce e disciplina la dirigenza del sistema pubblico provinciale, escluse la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario provinciale e la dirigenza delle scuole a carattere statale.

(2)  La presente legge è finalizzata ad accrescere l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa nonché ad assicurare la trasparenza, l’imparzialità e la qualità della stessa per garantire la tutela dell’interesse pubblico e dei diritti di cittadini e cittadine.

CAPO II
Dirigenza del sistema pubblico provinciale

Art. 2 (Ruolo unico della dirigenza a livello provinciale)

(1)  È istituito il ruolo unico della dirigenza a livello provinciale, di seguito denominato ruolo unico. Nel ruolo unico sono iscritti, all’atto del conferimento dell’incarico, i dirigenti e le dirigenti della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, dei suoi enti strumentali, delle agenzie provinciali, degli altri enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata. Nel ruolo unico non sono iscritti i dirigenti e le dirigenti scolastici delle scuole a carattere statale e quelli del ruolo sanitario del Servizio sanitario provinciale.

(2)  Il ruolo unico di cui al comma 1 si articola nella prima e nella seconda fascia, all’interno delle quali possono essere definite specifiche sezioni.

(3)  La gestione del ruolo unico è affidata alla Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale, che opera in piena autonomia di valutazione. La Commissione è composta da sette membri selezionati in base a requisiti di merito con procedure trasparenti e modalità tali da assicurarne l’indipendenza, l’imparzialità, l’onorabilità e l’assenza di conflitti di interesse, tenendo conto dell’incompatibilità con le cariche politiche e sindacali. Al fine di garantire una rappresentanza proporzionale al numero di dirigenti degli enti di cui al comma 1, quattro membri, tra i quali il/la presidente, sono nominati dalla Giunta provinciale, due d’intesa tra gli organi di governo degli enti strumentali e degli altri enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata, e un membro è nominato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

(4)  Il ruolo unico di cui al comma 1 contiene, per ciascun dirigente iscritto/ciascuna dirigente iscritta, i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, data di primo inquadramento nell’Amministrazione, profilo professionale, data di inquadramento nella fascia di appartenenza e in quella inferiore, ove pertinente, incarichi dirigenziali svolti, con indicazione delle date di inizio e di fine incarico e delle valutazioni ottenute negli ultimi due incarichi, curriculum vitae.

(5)  Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 7.000,00 euro per l’anno 2022, in 14.000,00 euro per l’anno 2023 e in 14.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 3 (Istituzione della qualifica di dirigente)

(1)  Per il personale dirigente del sistema pubblico provinciale, escluse la dirigenza del ruolo sanitario e la dirigenza delle scuole a carattere statale, sono istituite le qualifiche di dirigente di prima fascia e di dirigente di seconda fascia.

(2)  Il personale dirigente del sistema pubblico provinciale di cui all’articolo 1, comma 1, cancellato, anche su richiesta, dal ruolo unico, è ricollocato, su richiesta, con la qualifica di funzionario/funzionaria nel ruolo dell’amministrazione di appartenenza, con riconoscimento dell’anzianità maturata. 2)

2)
L'art. 3, comma 2, è stato così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.

CAPO III
Accesso alla qualifica di dirigente

Art. 4 (Accesso alla qualifica di dirigente)

(1)  Alla qualifica di dirigente si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

(2)  Al concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia sono ammessi:

  1. i dipendenti e le dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale, master universitario di primo livello o laurea triennale. Tali dipendenti devono aver prestato, alla data ultima per la presentazione della domanda, un servizio effettivo di almeno cinque anni in una qualifica funzionale dell’organico provinciale non inferiore alla settima-ter ovvero in qualifiche funzionali corrispondenti anche presso altri enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati. Ai fini della determinazione del periodo minimo di servizio effettivamente prestato vengono valutati cumulativamente i servizi prestati nel settore pubblico e in quello privato;
  2. i dipendenti e le dipendenti di strutture private in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego provinciale e dei titoli di studio indicati in questo comma, purché all’interno di tali strutture siano collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate per le dipendenti e i dipendenti pubblici e al termine ultimo per la presentazione della domanda abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio in tali posizioni;
  3. le persone in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego provinciale e dei titoli di studio di cui al presente comma, già in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche e private, purché alla data ultima per la presentazione della domanda abbiano svolto funzioni dirigenziali per almeno tre anni.

(3)  Al concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia sono ammessi:

  1. i dirigenti e le dirigenti di seconda fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2 nonché delle altre amministrazioni pubbliche, in possesso di diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale o master universitario di primo livello, purché alla data ultima per la presentazione della domanda abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici e di strutture organizzative equiparabili per un periodo effettivo non inferiore a cinque anni;
  2. le persone estranee alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego provinciale nonché dei titoli di studio indicati in questo comma, purché alla data ultima per la presentazione della domanda abbiano ricoperto funzioni dirigenziali in settori attinenti all’attività istituzionale delle pubbliche amministrazioni per un periodo non inferiore a cinque anni effettivi e dispongano di una comprovata specifica esperienza professionale e manageriale. Ai fini della determinazione del periodo minimo di svolgimento delle funzioni dirigenziali vengono valutate cumulativamente le funzioni dirigenziali acquisite nel settore pubblico e in quello privato.

(4)  Con cadenza almeno biennale la Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale indice un concorso, tenendo conto dei posti disponibili nella dotazione organica, delle previsioni sulla cessazione dal servizio delle e dei dirigenti iscritti al ruolo unico di cui all’articolo 2 e del fabbisogno di dirigenti programmato dalle singole amministrazioni di cui allo stesso articolo per il triennio successivo. Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(5)  Nel bando sono indicati il numero dei posti messi a concorso, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, i requisiti richiesti tra cui, ove pertinente, l’abilitazione all’esercizio della libera professione e/o l’iscrizione a un albo professionale nonché l’eventuale necessaria esperienza professionale specifica; sono altresì indicati i criteri e le modalità di selezione a garanzia dell’efficienza, economicità, imparzialità, oggettività, trasparenza e del rispetto delle pari opportunità.

Art. 5 (Conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia)

(1)  Previa pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso riportante il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili e dei criteri di scelta, gli organi di governo delle amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia per la direzione di strutture ovvero all’affidamento di incarichi speciali a dirigenti appartenenti a tale fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2, comma 1. La selezione avviene tra le persone in possesso dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali e aventi il profilo idoneo.

(2)  L’incarico dirigenziale di prima fascia è conferito con apposito provvedimento che ne specifica l’oggetto e la durata. Al provvedimento di conferimento dell’incarico fanno seguito un contratto individuale, con cui è definito il corrispondente trattamento economico, e un apposito accordo sugli obiettivi da conseguire in relazione alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di governo nei propri atti di indirizzo.

Art. 6 (Durata degli incarichi dirigenziali di prima fascia)

(1)  Gli incarichi dirigenziali di prima fascia hanno una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili.

(2)  Per il conferimento o il rinnovo dell'incarico si procede ai sensi dell'articolo 5. L’incarico dirigenziale in essere può essere prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura per il conferimento del nuovo incarico e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. 3)

(3)  Per motivate esigenze organizzative o funzionali, tenuto conto delle professionalità specifiche, gli incarichi di cui al comma 1 possono essere soggetti a rotazione o a modifica, anche prima della scadenza dell'incarico.

3)
L'art. 6, comma 2, è stato così modificato dall'art. 6, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.

Art. 7 (Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia)  

(1)  Previa pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso riportante il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili e dei criteri di scelta, gli organi delle amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, competenti secondo il rispettivo ordinamento, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia per la direzione di strutture a dirigenti appartenenti a tale fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2, comma 1. La selezione avviene tenendo in considerazione i contenuti specifici dell’incarico e le competenze ed esperienze professionali dimostrate.

(2)  L’incarico dirigenziale di seconda fascia è conferito con apposito provvedimento che ne specifica l’oggetto e la durata. Al provvedimento di conferimento dell’incarico fanno seguito un contratto individuale, con cui è definito il corrispondente trattamento economico, e un apposito accordo sugli obiettivi da conseguire in relazione alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di governo nei propri atti di indirizzo.

Art. 8 (Durata degli incarichi dirigenziali di seconda fascia)

(1)  Gli incarichi dirigenziali di seconda fascia hanno una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili.

(2)  Per il conferimento o il rinnovo dell'incarico si procede ai sensi dell'articolo 7. L’incarico dirigenziale in essere può essere prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura per il conferimento del nuovo incarico e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. 4)

(3)  Per motivate esigenze organizzative o funzionali, tenuto conto delle professionalità specifiche, gli incarichi di cui al comma 1 possono essere soggetti a rotazione o a modifica, anche prima della scadenza dell'incarico.

(4)  Il rinnovo degli incarichi avviene sulla base di una relazione sull’attività svolta dal/dalla dirigente, che viene trasmessa al/alla dirigente di vertice competente per il personale.

4)
L'art. 8, comma 2, è stato così modificato dall'art. 6, comma 3, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.

Art. 9 (Ulteriori modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia)

(1)  Gli incarichi di cui agli articoli 5 e 7 possono essere conferiti dalla Provincia, dai suoi enti strumentali, dalle agenzie provinciali, dagli altri enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere i cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile tra le persone iscritte nel ruolo unico di cui all’articolo 2, comma 1, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dal settore della ricerca, dalla docenza universitaria, dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto di lavoro e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti e le dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

(2)  Ferma restando la dotazione effettiva degli enti di cui al comma 1, gli incarichi di cui agli articoli 5 e 7 possono essere conferiti, da ciascuno dei predetti enti, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo unico di cui all’articolo 2 purché dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, o di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 10 (Conferimento di incarichi speciali strategici a dirigenti di prima fascia)

(1)  Con la procedura prevista dall’Art. 5 sono conferiti alle e ai dirigenti di prima fascia incarichi speciali strategici con funzioni di amministrazione attiva, consulenza, studio e ricerca ad altissimo contenuto professionale, funzioni ispettive e di controllo, funzioni di natura tecnico-professionale di altissimo livello e attività finalizzate alla realizzazione di progetti di dimensioni e complessità particolari.

Art. 11 (Conferimento di incarichi speciali complessi a dirigenti di seconda fascia)

(1)  Con la procedura prevista dall’articolo 7 sono conferiti alle e ai dirigenti di seconda fascia incarichi speciali complessi con funzioni di amministrazione attiva, consulenza, studio e ricerca ad alto contenuto professionale, funzioni ispettive e di controllo, funzioni di natura tecnico-professionale di alto livello e attività finalizzate alla realizzazione di progetti di grandi dimensioni e complessità.

Art. 12 (Revoca degli incarichi dirigenziali di struttura, degli incarichi speciali strategici e degli incarichi speciali complessi)

(1)  Qualora si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti ovvero l’inosservanza delle direttive impartite dal/dalla dirigente superiore per motivi imputabili al/alla dirigente, l’incarico dirigenziale di struttura, l’incarico speciale strategico o l’incarico speciale complesso viene revocato, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio. Nei casi di responsabilità particolarmente grave o reiterata, si procede al licenziamento.

(2)  Ai/Alle dirigenti cui è stato revocato l’incarico dirigenziale di struttura, l’incarico speciale strategico o l’incarico speciale complesso non spetta più la retribuzione connessa all’incarico stesso.

(3)  I dirigenti e le dirigenti cui è revocato definitivamente l’incarico dirigenziale di struttura, l’incarico speciale strategico o l’incarico speciale complesso ovvero cui non è rinnovato o conferito un altro incarico dirigenziale a seguito dell’esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti al ruolo unico per un periodo non superiore a tre anni. Trascorso tale periodo senza che al/alla dirigente sia stato conferito un nuovo incarico, l’interessato/interessata decade dalla qualifica di dirigente ed è cancellato/cancellata dal ruolo unico.

(3/bis)  Con regolamento di esecuzione ai sensi dell’articolo 21 e nell’ambito della contrattazione collettiva sono definiti gli aspetti di dettaglio per l’applicazione del presente articolo. 5)

5)
L'art. 12, comma 3/bis, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 4, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.

Art. 13 (Dirigenti a disposizione)

(1)  In linea di principio tutti i dirigenti hanno diritto a un incarico.

(2)  Le dirigenti e i dirigenti privi di incarico senza demerito rimangono iscritti al ruolo unico per un periodo di sei anni. Trascorso tale periodo senza conferimento di alcun incarico, l’interessato/interessata decade dalla qualifica di dirigente con conseguente cancellazione dal ruolo unico.

(3)  Alle dirigenti e ai dirigenti privi di incarico senza demerito non spetta la retribuzione variabile connessa all’incarico.

(4)  Per il periodo di permanenza nel ruolo unico le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza o, con il loro consenso, presso enti senza scopo di lucro. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva. Hanno inoltre l’obbligo di partecipare alle procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali di cui agli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, per la rispettiva fascia di appartenenza. Questi incarichi possono essere conferiti anche per una durata inferiore a tre anni. Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.

Art. 14 (Mobilità)

(1)  È garantita la mobilità della dirigenza tra le varie strutture dirigenziali della Provincia e tra gli enti strumentali della stessa nonché con il settore privato, con l’obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti, in cui acquisire nuove competenze, e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative. È altresì favorita la mobilità della dirigenza tra le varie strutture dirigenziali pubbliche. Le dirigenti e i dirigenti che sono collocati in aspettativa mantengono la qualifica acquisita.

Art. 15 (Sostituzione in caso di assenza o impedimento)

(1)  In caso di assenza o impedimento il/la dirigente è sostituito/sostituita da altro/altra dirigente del medesimo dipartimento.

Art. 16 (Sostituzione provvisoria per posizione dirigenziale vacante)

(1)  Fino al suo conferimento una posizione dirigenziale vacante è affidata in via provvisoria al/alla dirigente superiore o, come incarico aggiuntivo ai sensi dell’Art. 20 (, al/alla dirigente di un’altra struttura organizzativa di pari livello. A tal fine è integrato il contratto relativo all’incarico già ricoperto.

Art. 17 (Cumulo temporaneo di incarichi dirigenziali)

(1)  Nell’ambito di processi di razionalizzazione, riorganizzazione e accorpamento di strutture dell’Amministrazione provinciale, di enti dipendenti della Provincia e di società controllate, al fine di garantire la continuità dei servizi è consentito il cumulo temporaneo di incarichi dirigenziali presso gli enti interessati, nel rispetto dei piani di riorganizzazione deliberati dalla Giunta provinciale. Il conferimento di tali incarichi avviene nel rispetto della disciplina statale in materia di cumulo di impieghi e di incompatibilità di incarichi.

Art. 18 (Formazione permanente della dirigenza)

(1)  La dirigenza è tenuta ad assolvere annualmente agli obblighi formativi previsti per la funzione ricoperta, tenuto conto delle proprie competenze professionali.

(2)  I dirigenti e le dirigenti del ruolo unico contribuiscono all’attività di formazione della futura dirigenza. Per le suddette attività prestano la loro opera intellettuale a titolo gratuito.

CAPO IV
Trattamento economico

Art. 19 (Trattamento economico della dirigenza del ruolo unico)

(1)  Il trattamento economico delle e dei dirigenti, distinto per fascia dirigenziale, è determinato dai contratti collettivi in modo da perseguire l’armonizzazione delle retribuzioni della dirigenza del sistema pubblico provinciale. Esso spetta a partire dalla data di conferimento del primo incarico ed è composto dal trattamento fondamentale, differenziato in ragione dell’appartenenza alla fascia dirigenziale, dalla retribuzione di posizione, composta da una parte fissa e da una parte variabile e differenziata secondo criteri oggettivi in ragione della tipologia di incarico dirigenziale e delle relative responsabilità, e dalla retribuzione di risultato.

(2)  La contrattazione collettiva garantisce che la retribuzione di risultato ammonti, in caso di pieno raggiungimento dei risultati concordati, ad almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del/della dirigente, al netto dell’eventuale incremento della retribuzione di risultato di cui all’articolo 20.

(3)  L’organo di governo determina il trattamento economico dei/delle dirigenti apicali nel rispetto dei principi e dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti massimi retributivi.

(4)  Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai/alle dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico conferito loro in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20. I compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

(5)  Fino alla stipula del nuovo contratto collettivo intercompartimentale trovano applicazione, sia per quanto concerne il trattamento economico fondamentale sia per quello accessorio, le disposizioni dei contratti collettivi in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 20 (Indennità per incarichi aggiuntivi)

(1)  Per l’assunzione di incarichi aggiuntivi rispetto a quello ricoperto, al/alla dirigente spetta un incremento della retribuzione di risultato, da stabilirsi con il contratto collettivo.

CAPO V
Norme regolamentari

Art. 21 (Regolamento di esecuzione)

(1)  Alle disposizioni di cui al presente titolo può essere data attuazione con regolamento di esecuzione.

CAPO VI
Disposizioni transitorie

Art. 22 (Disposizioni transitorie)

(1)  La qualifica di dirigente di prima fascia è riconosciuta alle persone iscritte nella Sezione A dell’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nonché nei corrispondenti albi degli enti strumentali della Provincia e degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia, ovvero del Consiglio provinciale, e che ricoprono incarichi dirigenziali e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

(2)  La qualifica di dirigente di seconda fascia è riconosciuta alle persone iscritte nelle Sezioni B e C dell’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all’articolo 15, comma 2, lettere b) e c), della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nonché nei corrispondenti albi degli enti strumentali della Provincia e degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia, ovvero del Consiglio provinciale, e che ricoprono incarichi dirigenziali e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

(3)  Le persone in possesso della mera idoneità alle nomine previste nelle sezioni A, B e C dell’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui agli articoli 15 e 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono iscritte in una sezione separata del ruolo unico, nelle predette sezioni A, B e C dell’Albo, per un periodo di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della corrispondente qualifica dirigenziale, l’interessato/interessata è cancellato/cancellata dal ruolo unico.

(4)  I dirigenti e le dirigenti nominati ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avuto almeno due incarichi dirigenziali di durata complessiva pari ad almeno otto anni presso strutture organizzative dell’Amministrazione provinciale e abbiano ottenuto una valutazione positiva, sono inquadrati, previo espletamento di una procedura comparativa, nella corrispettiva fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2.  6)

(5)  I dirigenti e le dirigenti apicali degli enti e delle agenzie di cui all’articolo 2, ovvero delle società a totale partecipazione pubblica controllate dalla Provincia, affidatarie di funzioni o servizi dalla stessa esternalizzati, che sono stati nominati tramite selezioni pubbliche e, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono la funzione dirigenziale da almeno cinque anni, sono iscritti a richiesta e a esaurimento nella fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2, corrispondente alle caratteristiche dimensionali dell’ente, come da Allegato A, che può essere modificato dalla Giunta provinciale. Gli incarichi dirigenziali conferiti in applicazione delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge sono confermati, fino alla loro scadenza a esaurimento, fatti salvi gli obblighi formativi previsti dalla presente legge.

(6)  Le persone di cui ai commi 1 e 2, anche se collocate in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altre posizioni analoghe, sono inquadrate d’ufficio nelle rispettive fasce del ruolo unico di cui all’articolo 2, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei relativi posti. 7)

(7)  In sede di prima applicazione, nell’Amministrazione provinciale alle persone di cui al comma 1 è conferito un incarico dirigenziale ai sensi della presente legge per la durata di tre anni, mentre alle persone di cui al comma 2 il medesimo è conferito per la durata di quattro anni; fanno eccezione i dirigenti apicali e i direttori e le direttrici di dipartimento, per i quali gli incarichi conferiti ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono confermati fino alla cessazione del mandato del Presidente della Provincia o del rispettivo assessore/della rispettiva assessora. Detti incarichi dirigenziali di dirigenti apicali e direttori e direttrici di dipartimento in scadenza con la cessazione del mandato del Presidente della Provincia o del rispettivo assessore/della rispettiva assessora sono prorogati di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di ripartizione degli affari tra le singole assessore e i singoli assessori.

(8)  I dirigenti e le dirigenti di cui ai commi 1 e 2 ai quali non sono conferiti incarichi dirigenziali di cui alla presente legge restano iscritti al ruolo unico della dirigenza del sistema pubblico provinciale fino alla cessazione dal servizio.

(9)  Gli incarichi vigenti all’entrata in vigore della presente legge, conferiti ai sostituti e alle sostitute dei direttori/delle direttrici di ufficio e ai sostituti incaricati e alle sostitute incaricate negli enti strumentali della Provincia, sono confermati fino alla loro scadenza. Il personale cui sono conferiti tali incarichi coadiuva il rispettivo dirigente/la rispettiva dirigente nell’organizzazione dell’attività della struttura di appartenenza fino alla scadenza naturale dell’incarico.

(10)  I dirigenti e le dirigenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono un incarico dirigenziale e ai/alle quali siano stati conferiti almeno due incarichi dirigenziali di una durata complessiva di almeno otto anni presso strutture organizzative del Consiglio provinciale ed abbiano ottenuto una valutazione positiva, sono inquadrati/inquadrate d’ufficio, ad esaurimento, nella corrispettiva fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2.

(11)  I vincitori e le vincitrici delle procedure selettive per la copertura di strutture dirigenziali della Provincia concluse e in corso all’entrata in vigore della presente legge sono iscritti/iscritte, all’atto del conferimento dell’incarico, nella rispettiva fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2. Alle persone che nelle predette procedure selettive abbiano conseguito la mera idoneità alle nomine previste nelle sezioni A, B e C dell’Albo dei dirigenti e aspiranti dirigenti di cui agli articoli 15 e 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, si applica il comma 3.

6)
L'art. 22, comma 4, è stato così modificato dall'art. 6, comma 5, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.
7)
L'art. 22, comma 6, è stato così modificato dall'art. 6, comma 6, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.

Art. 23 (Disposizioni transitorie per l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige)

(1)  Alle persone iscritte nella Sezione A dell’albo dirigenti e aspiranti dirigenti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28, che al 1° gennaio 2022 ricoprono incarichi dirigenziali, è riconosciuta la qualifica di dirigente di prima fascia.

(2)  Alle persone iscritte nella Sezione B dell’albo dirigenti e aspiranti dirigenti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28, che al 1° gennaio 2022 ricoprono incarichi dirigenziali, è riconosciuta la qualifica di dirigente di seconda fascia.

(3)  Le persone che al 1° gennaio 2022 sono in possesso della mera idoneità alle nomine previste nelle sezioni A e B dell’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sono iscritte ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28, a esaurimento, in una sezione separata del ruolo unico di cui all’articolo 2 per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della corrispondente qualifica dirigenziale, l’interessato/interessata decade dall’idoneità ed è cancellato/cancellata dal ruolo unico di cui all’Art. 2.

(4)  In sede di prima applicazione, alle persone di cui ai commi 1 e 2 è conferito un incarico dirigenziale ai sensi della presente legge per la durata di tre ovvero quattro anni.

(5)  I vincitori e le vincitrici delle procedure selettive per la copertura di strutture dirigenziali dell’amministrazione dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige concluse e in corso all’entrata in vigore della presente legge sono iscritti/iscritte, all’atto del conferimento dell’incarico, nella rispettiva fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2. Alle persone che nelle predette procedure selettive abbiano conseguito la mera idoneità alle nomine previste nelle sezioni A e B dell’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, si applica il comma 3.

TITOLO II
ORDINAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

CAPO I
Struttura dirigenziale

Art. 24 (Principi generali)    delibera sentenza

(1)  La Provincia adegua il proprio sistema organizzativo alle esigenze di cittadini e cittadine, anche favorendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione della dirigenza e del personale nel governo dell’autonomia.

(2)  L’organizzazione e l’attività dell’Amministrazione provinciale si basano sui seguenti principi:

  1. chiarezza e trasparenza dell’attività dell’apparato amministrativo per una maggiore rispondenza alle esigenze di cittadini e cittadine;
  2. chiara suddivisione delle competenze tra il livello politico e quello amministrativo nonché tra i vari livelli dirigenziali;
  3. flessibilità delle strutture dirigenziali in rispondenza alle nuove esigenze della società;
  4. efficacia ed economicità della gestione, semplificazione e pubblicità dei procedimenti.

(3)  La gestione del personale provinciale si ispira ai seguenti principi:

  1. partecipazione e responsabilizzazione del personale di ogni livello, anche tramite un uso adeguato della delega;
  2. formazione e aggiornamento professionale del personale;
  3. mobilità del personale;
  4. informazione del personale.

(4)  Il modello organizzativo delle aziende, delle agenzie e degli enti della Provincia deve informarsi ai principi stabiliti dalla presente legge.

massimeDelibera 26 gennaio 2021, n. 39 - Criteri per i compensi a esperti o esperte esterni per iniziative di formazione e aggiornamento e altre iniziative analoghe organizzate dalla Provincia

Art. 25 (Pianificazione strategica)                    delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale indica gli obiettivi di programmazione e governance che l’Amministrazione provinciale deve perseguire ed emana le direttive generali per il loro raggiungimento e per la verifica dei relativi risultati.

(2)  Il/La Presidente della Provincia, gli assessori e le assessore provinciali hanno la responsabilità politica dell’attività amministrativa svolta nelle materie di loro competenza. Nel Piano integrato di attività e organizzazione, attuato dalle strutture organizzative dell’Amministrazione previa approvazione della Giunta provinciale, sono definiti gli obiettivi programmatici e strategici della performance e il collegamento tra performance individuale e risultati attesi. La relazione sul raggiungimento degli obiettivi è sottoposta all’approvazione della Giunta provinciale. La finalità del Piano integrato è di garantire la massima semplificazione, una visione integrata e complessiva dei diversi assi di programmazione, la qualità e la trasparenza dei servizi per cittadini, cittadine e imprese, e la progressiva reingegnerizzazione dei processi. La valutazione individuale sul raggiungimento degli obiettivi concordati è il presupposto per l’erogazione degli elementi retributivi legati alla performance.

(3)  La Giunta provinciale, il/la Presidente della Provincia, gli assessori e le assessore provinciali esercitano le funzioni amministrative attribuite loro dalla legge.

(4)  Fatte salve le diverse previsioni contenute in leggi settoriali, rientrano nella competenza della Giunta provinciale in particolare:

  1. il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali di prima fascia;
  2. la promozione di liti attive, la resistenza a quelle passive nonché la transazione delle stesse;
  3. l’approvazione dei capitolati generali dei contratti e disciplinari generali per le concessioni provinciali;
  4. l’approvazione di atti a contenuto pianificatorio e l’emanazione di criteri per l’attribuzione di vantaggi economici;
  5. la determinazione di tariffe, canoni, rette, assegni, indennità e compensi;
  6. l’approvazione degli statuti degli enti della Provincia;
  7. la nomina o designazione di rappresentanti della Provincia in seno ad altri enti;
  8. l’assegnazione alle strutture organizzative dirigenziali delle quote del bilancio provinciale di rispettiva competenza, commisurandole agli obiettivi attribuiti alla responsabilità delle strutture stesse e delle strutture organizzative a queste subordinate.

(5)  La Giunta provinciale può delegare l’adozione di provvedimenti ai propri membri e a strutture organizzative subordinate. Il/La Presidente della Provincia, gli assessori e le assessore provinciali possono delegare l’adozione di provvedimenti a strutture organizzative subordinate. La delega non è ammessa per le attribuzioni di cui all’articolo 54, comma 1, numeri 1), 2) e 7), e all’Art. 98 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli atti amministrativi adottati su delega della Giunta provinciale sono definitivi.

massimeDelibera 17 novembre 2020, n. 893 - Rimborso delle quote d’iscrizione in caso della prescritta iscrizione negli albi e ordini professionali per lo svolgimento delle attività istituzionali
massimeDelibera 17 dicembre 2019, n. 1159 - Riorganizzazione servizio di trasporto con autista per la Giunta provinciale
massimeDelibera N. 1330 del 17.08.2010 - Delega di funzioni
massimeDelibera N. 1303 del 26.04.2005 - Acquisto di oggetti d'arte in vendita all'asta
massimeDelibera N. 637 del 07.03.2005 - Delega ai rispettivi direttori delle Ripartizioni 20, 21, e 22 dell'adozione di provvedimenti autorizzativi di contratti aventi ad oggetto rapporti di lavoro a progetto e di collaborazione coordinata e continuativa - revoca della delibera n. 114 del 24.01.2005

Art. 26 (Sistema organizzativo)

(1)  Il sistema organizzativo della Provincia si basa sul principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione. I dirigenti e le dirigenti svolgono in autonomia le funzioni e i compiti relativi alla gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, nel rispetto degli indirizzi politico-amministrativi della Giunta provinciale.

(2)  La gestione tecnica, finanziaria e amministrativa è attribuita ai e alle dirigenti che, nell’ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti loro dalla legge, sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi, dell’attuazione dei programmi, dell’applicazione delle direttive e dell’osservanza delle priorità definite dalla Giunta provinciale.

(3)  Ai dirigenti e alle dirigenti sono assegnate le risorse finanziarie, organizzative e strumentali commisurate ai procedimenti e alle altre attribuzioni di competenza delle strutture organizzative cui sono preposti.

Art. 27 (Articolazione della struttura dirigenziale)

(1)  La struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale si articola in:

  1. Segreteria generale e Direzione generale;
  2. dipartimenti;
  3. Direzioni Istruzione e Formazione;
  4. ripartizioni;
  5. uffici;
  6. circoli di scuola dell’infanzia e direzioni di scuola di musica.

(2)  In settori di particolare complessità possono essere previste, all’interno dei singoli dipartimenti o delle singole ripartizioni, apposite aree funzionali.

(3)  La specifica articolazione della struttura amministrativa, la denominazione e le competenze delle singole strutture organizzative nonché le direttive per l’individuazione del connesso trattamento economico previsto dai contratti collettivi, sono determinate con regolamento di esecuzione. Con tale regolamento è anche determinato il numero delle ripartizioni e degli uffici.

(4)  Le strutture organizzative di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) sono dirette da dirigenti di prima fascia e le strutture organizzative di cui al comma 1, lettere e) ed f) da dirigenti di seconda fascia.

(5)  Ai fini della riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa e degli enti e delle aziende strumentali – comunque denominati – della Provincia, nonché ai fini della chiarezza e trasparenza dell’attività amministrativa in senso lato, con regolamento di esecuzione possono essere soppressi, accorpati o riorganizzati gli enti strumentali, le aziende, le agenzie, le fondazioni e i vari organismi costituiti nelle materie di competenza della Provincia. A tale scopo il numero delle strutture organizzative e il contingente del personale della Provincia possono essere adeguati nella misura strettamente necessaria.

Art. 28 (Segreteria generale)
Segretario/Segretaria generale     
 delibera sentenza

(1)  Il segretario/La segretaria generale opera alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia. Lui/Lei:

  1. cura la trattazione dei provvedimenti che la Giunta provinciale deve adottare nonché la verbalizzazione delle sedute della Giunta provinciale;
  2. cura i rapporti con la Corte dei Conti, le istituzioni statali e l’Unione europea;
  3. verifica l’istruttoria dei ricorsi gerarchici;
  4. provvede al rogito dei contratti nei quali la Provincia è parte nonché all’autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell’interesse della Provincia;
  5. esercita le funzioni di segretario/segretaria generale della Giunta provinciale e verifica l’attuazione delle decisioni adottate;
  6. esercita anche le funzioni di direttore/direttrice di dipartimento nei confronti delle ripartizioni poste alle sue dipendenze e di direttore/direttrice di ripartizione nei confronti degli uffici o delle aree funzionali eventualmente costituite all’interno della Segreteria generale.

(2)  Per l’esercizio delle sue funzioni, al segretario/alla segretaria generale sono assegnati una segreteria e altro personale.

(3)  In caso di assenza o impedimento del segretario/della segretaria generale le sue funzioni sono esercitate dal vicesegretario/dalla vicesegretaria generale.

massimeDelibera 11 novembre 2014, n. 1309 - Piano triennale della prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2013-2016
massimeDelibera 1 luglio 2013, n. 976 - Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari
massimeDelibera 18 marzo 2013, n. 397 - Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione per l'amministrazione provinciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (modificata con delibera n. 1247 vom 04.11.2014)

Art. 29 (Direzione generale)
Direttore/Direttrice generale    
 delibera sentenza

(1)  Il direttore/La direttrice generale opera alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia, al/alla quale relaziona periodicamente sull’attività svolta.

(2)  Il direttore/La direttrice generale:

  1. provvede alla verifica della struttura dirigenziale e delle attività dell’Amministrazione nonché dei procedimenti amministrativi connessi;
  2. verifica l’impiego delle risorse finanziarie e umane;
  3. supervisiona la dirigenza e le procedure di conferimento dei relativi incarichi;
  4. esercita anche le funzioni di direttore/direttrice di dipartimento e, per quanto compatibili, di direttore/direttrice di ripartizione e d’ufficio nei confronti delle ripartizioni, degli uffici e delle aree funzionali posti alle sue dipendenze per lo svolgimento dei compiti che gli/le sono assegnati.

(3)  Il direttore/La direttrice generale convoca la conferenza dei direttori di dipartimento e delle direttrici di dipartimento nonché dei direttori di ripartizione e delle direttrici di ripartizione per coinvolgerli, con la partecipazione del segretario/della segretaria generale, in aspetti organizzativi, strutturali e procedurali di carattere generale.

(4)  Per l’esercizio delle sue funzioni, al direttore/alla direttrice generale sono assegnati una segreteria e altro personale.

(5)  In caso di assenza o impedimento del direttore/della direttrice generale le sue funzioni sono esercitate dal vicedirettore/dalla vicedirettrice generale.

massimeDelibera 11 novembre 2014, n. 1309 - Piano triennale della prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2013-2016

Art. 30 (Dipartimento)

(1)  Il dipartimento raggruppa le ripartizioni, le aree funzionali e gli uffici posti alle dipendenze di ciascun membro di Giunta in ragione della ripartizione delle materie ai sensi dell’articolo 52, comma 3, dello Statuto di autonomia e degli articoli 67 e seguenti della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14. Il/La Presidente della Provincia può istituire fino a due dipartimenti per le ripartizioni di sua competenza e non facenti capo alla Segreteria generale o alla Direzione generale.

(2)  Ove sussistano particolari esigenze o affinità di compiti, la Giunta provinciale determina specifiche modalità di coordinamento tra le ripartizioni dei vari dipartimenti.

(3)  La denominazione dei dipartimenti è stabilita con il decreto di ripartizione degli affari tra le singole assessore e i singoli assessori effettivi.

Art. 31 (Direzioni Istruzione e Formazione)

(1)  Le Direzioni Istruzione e Formazione italiana, tedesca e ladina assicurano il raccordo con le direttive politiche sulla formazione e coordinano lo sviluppo complessivo del sistema educativo di istruzione e formazione. Per il gruppo linguistico ladino la Direzione Istruzione e Formazione si occupa anche degli ambiti della cultura e del servizio giovani. Le Direzioni Istruzione e Formazione sono equiparate ai dipartimenti e si articolano in ripartizioni, direzioni provinciali e servizi di valutazione. Con regolamento di esecuzione è stabilita l’istituzione di comitati al fine di un migliore raccordo, anche con le associazioni di categoria.

(2)  A ciascuna Direzione Istruzione e Formazione è preposto/preposta un direttore/una direttrice per l’istruzione e la formazione in possesso di comprovate competenze manageriali e dirigenziali nel settore formativo.

Art. 32 (Direttore/Direttrice di dipartimento)

(1)  Il direttore/La direttrice di dipartimento funge da raccordo tra il membro della Giunta provinciale competente per materia e le ripartizioni dipendenti, curando l’attuazione puntuale e tempestiva degli indirizzi e delle decisioni della Giunta provinciale e del membro di Giunta competente per materia. A tal fine, su proposta di quest’ultimo la Giunta provinciale può, solo per specifici obiettivi di particolare rilevanza e con un’adeguata motivazione, attribuire al direttore/alla direttrice di dipartimento i relativi compiti, riservati dalla presente legge alle ripartizioni del dipartimento.

(2)  Il direttore/La direttrice di dipartimento supporta il membro della Giunta provinciale competente per materia, lo coadiuva in tutte le attività e in particolare nell’individuazione degli obiettivi strategici, nell’elaborazione dei Piani integrati di attività e organizzazione e nella loro articolazione in piani settoriali, nella programmazione finanziaria e nella verifica del raggiungimento dei risultati.

(3)  Il direttore/La direttrice di dipartimento è responsabile dell’espletamento dei compiti assegnati al dipartimento, provvede a gestirne la complessità organizzativa e a impiegare efficacemente le risorse disponibili così da ottenere risultati, e assicura un adeguato flusso informativo all’interno del dipartimento.

(4)  In particolare, il direttore/la direttrice di dipartimento:

  1. assicura al membro di Giunta competente per materia l’effettivo coordinamento tra la strategia prescelta, le risorse impiegate e la gestione operativa;
  2. destina le risorse umane alle strutture organizzative del dipartimento e assegna le risorse finanziarie ai rispettivi piani finanziari gestionali;
  3. vista i provvedimenti di competenza del membro di Giunta competente per materia e della Giunta provinciale per i fini di cui all’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;
  4. adotta gli atti generali per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa nonché per l’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo del dipartimento e definisce le misure organizzative per la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative;
  5. stipula i contratti sopra soglia UE di particolare rilevanza;
  6. coordina e controlla l’attività dei e delle dirigenti, sostituendosi ad essi in caso di inerzia;
  7. istruisce i ricorsi gerarchici;
  8. cura l’istruttoria di atti di natura politica;
  9. conferisce gli incarichi di direttore/direttrice d’ufficio, dopo aver sentito il direttore di ripartizione preposto/la direttrice di ripartizione preposta;
  10. autorizza le attività extra servizio dei dirigenti e delle dirigenti delle strutture organizzative del rispettivo dipartimento.

(5)  Il direttore/La direttrice di dipartimento è il diretto/la diretta superiore dei direttori e delle direttrici delle ripartizioni facenti capo al dipartimento. Nei loro confronti esercita funzioni di iniziativa, coordinamento e controllo. D’intesa con il membro di Giunta competente per materia e sentiti il/la dipendente e i direttori e le direttrici di ripartizione interessati provvede all’assegnazione e al trasferimento di dipendenti tra le singole ripartizioni del dipartimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

(6)  Il direttore/La direttrice di dipartimento ha facoltà di avocare a sé, nelle materie che gli/le sono assegnate, l’adozione di provvedimenti di competenza dei/delle dirigenti.

(7)  Per esigenze a cui non si può far fronte con personale in servizio, il direttore/la direttrice di dipartimento può conferire incarichi individuali a esperti ed esperte di comprovata competenza, definendo preventivamente limiti temporali, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 33 (Segreteria dipartimentale)

(1)  Nell’esercizio delle loro funzioni i direttori e le direttrici di dipartimento si avvalgono di una segreteria dipartimentale in cui opera personale assegnato al dipartimento.

(2)  La segreteria dipartimentale provvede a:

  1. fornire informazioni e consulenze al membro di Giunta competente per materia e al direttore preposto o alla direttrice preposta;
  2. predisporre programmi di attività a medio e lungo termine;
  3. svolgere lavori di documentazione nonché analisi e studi;
  4. verificare, su specifico incarico, il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità delle iniziative previste nei programmi di attività e nei progetti del dipartimento.

Art. 34 (Ripartizione)

(1)  La ripartizione è una struttura organizzativa che si occupa di settori omogenei e si articola in almeno tre uffici.

(2)  Le direzioni provinciali istituite nell’ambito delle Direzioni Istruzione e Formazione sono equiparate alle ripartizioni.

Art. 35 (Direttore/Direttrice di ripartizione)   delibera sentenza

(1)  Il direttore/La direttrice di ripartizione è responsabile dell’espletamento dei compiti assegnati alla ripartizione. Insieme ai direttori e alle direttrici d’ufficio definisce, nel quadro degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della ripartizione, gli obiettivi da perseguire nelle attività degli uffici della ripartizione, ne programma e coordina l’esecuzione e ne verifica l’attuazione, sostituendosi, se necessario, al direttore/alla direttrice d’ufficio. Inoltre, assicura un adeguato flusso informativo all’interno della ripartizione.

(2)  Il direttore/La direttrice di ripartizione provvede all’assegnazione e alla mobilità del personale tra gli uffici della ripartizione, sentiti il personale stesso e i direttori e le direttrici degli uffici interessati.

(3)  Il direttore/La direttrice di ripartizione esercita le funzioni amministrative nelle materie di competenza della ripartizione, escluse quelle espressamente attribuite ad altre strutture organizzative.

(4)  In particolare, il direttore/la direttrice di ripartizione:

  1. coadiuva il direttore/la direttrice di dipartimento nella programmazione di strategie e attività, e ha inoltre la facoltà di formulare proposte;
  2. stipula i contratti sopra soglia UE che non sono di particolare rilevanza e i contratti sotto soglia UE;
  3. concede le agevolazioni economiche, di qualunque genere, che costituiscono provvedimenti definitivi, in osservanza dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale; 8)
  4. vista i provvedimenti di competenza del membro di Giunta competente per materia e della Giunta provinciale per i fini di cui all’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(5)  I direttori e le direttrici provinciali esercitano le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione. Tali dirigenti possono dirigere contestualmente anche la Direzione Istruzione e Formazione.

(6)  Nella rispettiva Direzione Istruzione e Formazione un direttore o una direttrice provinciale esercita le funzioni di sovrintendente ossia di intendente scolastico/scolastica; la sua nomina avviene in base alla procedura di cui all’Art. 19 (dello Statuto di autonomia. A tale direttore/direttrice provinciale è assegnato, come struttura di supporto, l’ispettorato scolastico. Questi direttori e direttrici provinciali possono delegare alle ispettrici e agli ispettori scolastici compiti di coordinamento, dirigenza o ispezione in relazione a specifiche materie o gradi di scuola; possono inoltre, in accordo con il direttore/la direttrice della Direzione Istruzione e Formazione competente, delegare propri compiti anche ad altre direzioni provinciali o ripartizioni.

massimeDelibera N. 4064 del 02.09.1996 - Applicazione degli art. 2, comma 4, lett. b), e 10, comma 4, della L.P. 23 aprile 1992, n. 10 in riguardo all'applicazione dell'art. 10, lett. d), della L.P. 22 maggio 1996, n. 12 (integrata con delibera n. 43 del 15.1.2001)
8)
La lettera c) dell'art. 35, comma 4, è stato così modificato dall'art. 6, comma 7, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.

Art. 36 (Ufficio)

(1)  Gli uffici sono le strutture operative all’interno delle singole ripartizioni.

(2)  Di norma gli uffici sono dotati di almeno dieci dipendenti, oltre al direttore/alla direttrice d’ufficio.

Art. 37 (Direttore/Direttrice di ufficio)

(1)  Il direttore/La direttrice d’ufficio assicura il buon andamento dell’ufficio e cura l’esecuzione dei provvedimenti di competenza propria e delle strutture organizzative sovraordinate.

(2)  Il direttore/La direttrice d’ufficio cura personalmente o assegna ad altro/altra dipendente dell’ufficio l’istruttoria e ogni altro adempimento inerente ai singoli procedimenti amministrativi. È responsabile di ogni singolo procedimento, fino a quando non lo ha assegnato ad altri.

(3)  Il direttore/La direttrice d’ufficio coadiuva il direttore/la direttrice di ripartizione e il direttore/la direttrice di dipartimento nella programmazione delle attività, sia nella fase propositiva sia in quella di verifica.

(4)  Il direttore/La direttrice d’ufficio è il diretto/la diretta superiore del personale assegnato all’ufficio e vigila sull’osservanza dei doveri di servizio da parte dello stesso.

(5)  Il direttore/La direttrice d’ufficio esercita le competenze attribuite o delegate. Provvede in particolare:

  1. all’esecuzione delle operazioni successive all’approvazione dei progetti o dei contratti per lavori, acquisti, forniture, prestazioni e servizi;
  2. alla liquidazione delle spese e all’accertamento delle entrate relative ad atti divenuti esecutivi;
  3. all’attività di certificazione.

(6)  Il direttore/La direttrice d’ufficio può, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, delegare, per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle proprie competenze delegabili, non aventi rilevanza esterna, a dipendenti in possesso delle necessarie competenze professionali. In via transitoria, tale delega è conferita prioritariamente ai sostituti e alle sostitute dei direttori/delle direttrici d’ufficio di cui all’articolo 22, comma 9.

Art. 38 (Istituzioni formative della Provincia)

(1)  Le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica a carattere statale nonché le scuole professionali e di musica della Provincia costituiscono le istituzioni formative del sistema educativo provinciale d’istruzione e formazione. Esse definiscono e realizzano l’attività educativa e formativa nel rispetto dell’autonomia che è loro riconosciuta e delle competenze attribuite loro dalla normativa vigente.

(2)  Le scuole dell’infanzia e le scuole professionali e di musica della Provincia sono dirette da dirigenti di seconda fascia.

Art. 39 (Dirigenti di scuola dell’infanzia, di scuola professionale o di scuola di musica della Provincia)

(1)  Il/La dirigente di una scuola dell’infanzia o di una scuola professionale o di una scuola di musica della Provincia organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficacia formativa, nel rispetto degli ordinamenti vigenti.

(2)  Il/La dirigente ha la legale rappresentanza dell’istituzione alla quale è stata attribuita personalità giuridica.

(3)  Il/La dirigente delle scuole dell’infanzia e delle scuole di musica della Provincia coadiuva il direttore/la direttrice provinciale competente e il direttore/la direttrice di Istruzione e Formazione competente nella programmazione delle attività, sia nella fase propositiva sia in quella di verifica.

(4)  Il/La dirigente delle istituzioni formative di cui al comma 1:

  1. esercita tutte le competenze che gli/le sono attribuite o delegate;
  2. è il diretto/la diretta superiore del personale assegnato all’istituzione formativa dalla Provincia e dai Comuni e vigila sull’osservanza dei doveri di servizio da parte dello stesso.

(5)  Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il/la dirigente di istituzioni formative di cui al comma 1, può avvalersi di insegnanti di scuola dell’infanzia o di docenti da lui/lei individuati, cui può delegare specifici compiti.

Art. 40 (Gestione del personale)

(1)  Tutti i provvedimenti di gestione del personale sono, per quanto non diversamente disposto, di competenza del diretto/della diretta superiore a norma della presente legge.

(2)  Compete, in particolare, al diretto/alla diretta superiore:

  1. vigilare sull’osservanza dei doveri d’ufficio e autorizzare brevi assenze dal servizio nei casi di stretta necessità;
  2. autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione nel territorio provinciale;
  3. determinare i turni e gli orari di servizio, nel rispetto dei criteri prestabiliti;
  4. autorizzare il congedo ordinario;
  5. autorizzare la prestazione di lavoro straordinario nel limite del contingente assegnato alla struttura e il recupero del lavoro straordinario prestato.

(3)  Compete rispettivamente al direttore/alla direttrice di dipartimento o di ripartizione autorizzare e disporre:

  1. le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento in località ubicate nel territorio nazionale, escluso quello provinciale;
  2. i congedi straordinari per matrimonio, per esami, per prove di concorso o di abilitazione, per donare il sangue, per decesso e per altri gravi motivi, esclusi la malattia e il congedo straordinario per malattia del figlio/della figlia.

(4)  Competono al direttore/alla direttrice della ripartizione competente per il personale:

  1. i provvedimenti connessi con la selezione, l’assunzione e l’assegnazione del personale, compresa la nomina in ruolo, fatta eccezione per il personale dirigente;
  2. i provvedimenti di amministrazione del personale non riservati o delegati ai sensi della presente legge e di altre norme alle e ai superiori del personale interessato;
  3. i provvedimenti di cessazione dal servizio, esclusi quelli attribuiti ad altre strutture organizzative per effetto di altre norme specifiche;
  4. la disposizione di ispezioni sull’osservanza dei doveri d’ufficio del personale;
  5. i provvedimenti relativi alla corresponsione del trattamento economico, inclusi gli adempimenti fiscali e contributivi, nonché i trattamenti di quiescenza e di previdenza del personale ispettivo, dirigente, docente e educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dell’Alto Adige.

(5)  Compete al direttore/alla direttrice di dipartimento autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento in località ubicate all’estero.

Art. 41 (Gestione di progetti)

(1)  Fatti salvi gli eventuali altri strumenti disponibili, per la realizzazione e gestione dei progetti che coinvolgono più dipartimenti, ripartizioni o uffici possono essere adottate, per la durata degli stessi, forme idonee di gestione progettuale.

Art. 42 (Responsabilità dei/delle dirigenti)

(1)  I dirigenti e le dirigenti sono direttamente responsabili del risultato dell’attività svolta dalla struttura cui sono preposti e rispondono dell’attuazione dei programmi, dei progetti e delle direttive impartite dalla Giunta provinciale o dal membro di Giunta competente per materia; rispondono altresì del corretto impiego delle risorse.

(2)  Alla fine di ogni anno solare il direttore/la direttrice preposto/preposta presenta al direttore/alla direttrice di ripartizione ovvero d’ufficio una relazione scritta in ordine al conseguimento degli obiettivi fissati all’inizio dell’anno; in qualsiasi momento può inoltre contestargli/contestarle l’insoddisfacente espletamento dei compiti dirigenziali.

(3)  In caso di valutazione negativa, il direttore interessato/la direttrice interessata può presentare le sue controdeduzioni nel termine di 30 giorni.

(4)  Qualora consideri insufficienti le controdeduzioni presentate, il dirigente preposto/la dirigente preposta rimette gli atti alla struttura competente per la revoca dell’incarico dirigenziale.

CAPO II
Strutture presso gli organi politici

Art. 43 (Segreteria del/della Presidente della Provincia)

(1)  Della segreteria del/della Presidente della Provincia fanno parte il/la capo di gabinetto, il/la portavoce, tre segretari/segretarie particolari, un segretario/una segretaria personale, l’autista e altre quattro unità di personale addette al supporto organizzativo e strategico del/della Presidente della Provincia.

Art. 44 (CAPO di gabinetto)

(1)  Il/La capo di gabinetto coadiuva il/la Presidente della Provincia nell’esercizio delle sue funzioni e nella trattazione delle materie di sua competenza. Su indicazione del/della Presidente, il/la capo di gabinetto ha diritto, su richiesta, di ottenere copia dei provvedimenti formali con efficacia esterna adottati dagli assessori/dalle assessore e dalle strutture della Provincia e di prendere visione della relativa documentazione.

(2)  Il/La capo di gabinetto non può interferire nell’attività delle strutture provinciali né sostituirsi a esse. Nell’esercizio dei suoi compiti il/la capo di gabinetto risponde direttamente al/alla Presidente della Provincia.

(3)  Il/La Presidente della Provincia sceglie il/la capo di gabinetto tra il personale iscritto nella prima fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2, per la sua stessa durata in carica. La nomina del/della capo di gabinetto può essere conferita anche con le modalità di cui all’Art. 9.

Art. 45 (Portavoce del/della Presidente della Provincia)

(1)  Per il periodo della sua durata in carica il/la Presidente della Provincia può avvalersi di un/una portavoce, che può essere anche una persona esterna all’Amministrazione, il cui compito sarà di curare i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Per tutta la durata dell’incarico la persona nominata direttamente dal Presidente della Provincia quale suo/sua portavoce non può esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

Art. 46 (Segretari e segretarie particolari)

(1)  Il/La Presidente della Provincia può avere alle proprie dirette dipendenze fino a tre segretari/segretarie particolari e un segretario/una segretaria personale; ogni assessore/assessora provinciale può avere alle proprie dirette dipendenze un segretario/una segretaria particolare. I segretari e le segretarie coadiuvano il/la Presidente della Provincia ovvero gli assessori e le assessore nello svolgimento delle attività connesse con la loro carica.

(2)  I segretari e le segretarie particolari nonché il segretario/la segretaria personale rispondono dell’esercizio dei loro compiti al/alla Presidente della Provincia o all’Assessore/Assessora provinciale dal quale/dalla quale dipendono.

(3)  Nell’espletamento dei loro compiti i segretari e le segretarie particolari possono consultare i direttori e le direttrici delle strutture organizzative. Tuttavia, non possono interferire nell’attività degli uffici o impartire loro istruzioni né trattare affari di competenza degli uffici.

(4)  I segretari e le segretarie particolari nonché il segretario/la segretaria personale possono essere scelti fra il personale della Provincia o anche tra persone estranee all’Amministrazione provinciale in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso all’impiego provinciale.

(5)  L’assunzione dei segretari e delle segretarie particolari nonché del segretario/della segretaria personale è a tempo determinato; l’incarico è rinnovabile e, comunque, di durata non superiore a quella del mandato del/della Presidente della Provincia o del rispettivo assessore/della rispettiva assessora.

Art. 47 (Segreterie assessorili)

(1)  Ciascun membro della Giunta provinciale è coadiuvato da una segreteria assessorile in cui opera personale individuato tra i dipendenti e le dipendenti dell’Amministrazione provinciale o chiamato dall’esterno per la durata in carica del membro di Giunta e in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso all’impiego provinciale.

(2)  Fanno parte del citato personale di diretta collaborazione del membro di Giunta il segretario/la segretaria particolare, l’addetto/addetta alla comunicazione, l’autista e altre quattro unità di personale addette al supporto organizzativo e strategico del membro della Giunta.

(3)  Il personale delle segreterie assessorili, ad esclusione del segretario/della segretaria particolare, è sottoposto al direttore/alla direttrice di dipartimento, ferma restando la dipendenza funzionale dal membro della Giunta provinciale. Detto personale può consultare i/le dirigenti delle strutture organizzative, ma non può interferire nelle attività amministrative o impartire istruzioni.

Art. 48 (Trattamento economico)    delibera sentenza

(1)  Il trattamento economico del personale di cui al presente capo viene determinato dalla Giunta provinciale nel rispetto dei principi della contrattazione collettiva. È comunque garantito il trattamento economico in essere all’entrata in vigore della presente legge.

massimeDelibera 6 settembre 2022, n. 627 - Legge provinciale del 21 luglio 2022, n. 6 - articolo 48 - Determinazione del trattamento economico degli autisti /delle autiste chiamati/e dall'esterno

CAPO III
Altre strutture organizzative

Art. 49 (Avvocatura)

(1)  L’Avvocatura della Provincia è collocata all’interno della Segreteria generale ed è posta alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia. All’Avvocatura è preposto/preposta l’Avvocato/Avvocata della Provincia, individuato/individuata tra i dirigenti e le dirigenti di prima fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, oppure tra gli avvocati e le avvocate con funzioni di coordinamento in servizio presso l’Avvocatura della Provincia. L’Avvocatura è composta da avvocati e avvocate, distinti in due livelli, alcuni con funzioni di coordinamento, e da personale amministrativo di supporto. Agli avvocati e alle avvocate è assicurata piena indipendenza e autonomia nella trattazione continuativa degli affari legali per la Provincia e i suoi enti strumentali, nel rispetto delle direttive generali dell’Avvocato/Avvocata della Provincia. 9)

(2)  Gli avvocati e le avvocate con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso l’Avvocatura della Provincia e iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo professionale forense tenuto dal consiglio dell’Ordine competente per territorio, sono inquadrati di diritto nel profilo professionale di legale. Essi sono suddivisi in due livelli in ragione del grado di esperienza e di specializzazione, della professionalità acquisita e delle abilitazioni professionali conseguite.

(3)  I due livelli in cui sono inquadrati gli avvocati e le avvocate, le funzioni di coordinamento, le competenze specifiche dell’Avvocatura, le modalità di assegnazione dei contenziosi in considerazione delle competenze acquisite, le misure atte a garantire ad avvocati e avvocate autonomia e indipendenza di giudizio, e il loro costante aggiornamento professionale sono disciplinati con regolamento di esecuzione.

(4)  Il trattamento economico degli avvocati e delle avvocate, adeguato al ruolo e alla funzione professionale svolta nonché al regime di esclusiva cui è soggetta la loro attività, è definito con contratto collettivo; il trattamento economico complessivo degli avvocati e delle avvocate con funzioni di coordinamento, inquadrati nel livello più elevato, è definito dalla contrattazione collettiva con riguardo al trattamento economico medio dei e delle dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione provinciale. 10)

(5)  Sino all’adozione del regolamento di esecuzione e nelle more della contrattazione collettiva, rimane in essere il trattamento economico in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge.

(6)  Gli avvocati e le avvocate che alla data di entrata in vigore della presente legge erano preposti alla direzione delle Aree dell’Avvocatura della Provincia sono iscritti di diritto e a esaurimento nella corrispondente fascia del ruolo unico di cui all’Art. 2 (. Essi sono altresì inquadrati nel livello più elevato previsto per gli avvocati e le avvocate in servizio presso la Provincia ai sensi del regolamento di esecuzione di cui al comma 3.

9)
L'art. 49, comma 1, è stato così modificato dall'art. 6, commi 8 e 9, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.
10)
L'art. 49, comma 4, è stato così modificato dall'art. 6, comma 10, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.

Art. 50 (Organismo di valutazione)

(1)  L’organismo di valutazione, collocato presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, esercita, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, le seguenti funzioni:

  1. monitora il funzionamento del sistema dei controlli interni all’Amministrazione provinciale;
  2. esprime un parere in merito alla relazione sulla performance delle strutture organizzative dell’Amministrazione provinciale;
  3. valida il sistema di attribuzione dei premi al personale della Provincia;
  4. attesta l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità;
  5. redige una relazione sulla legittimità, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa della Provincia e degli enti da essa dipendenti;
  6. si raccorda con gli organi di controllo esterno e le autorità indipendenti a livello statale ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni;
  7. esegue l’analisi delle relazioni sui costi successivi presentate dai/dalle proponenti di una proposta di legge;
  8. esprime il parere motivato di cui all’articolo 5, comma 5, lettera b), della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sulle ipotesi di contratti collettivi.

(2)  L’organismo di valutazione relaziona al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e alla Giunta provinciale sull’attività di cui al comma 1 entro giugno dell’anno successivo.

(3)  L’organismo di valutazione effettua, in base a un programma di lavoro annuale, i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all’attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nei confronti degli enti individuati dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia. Da questi controlli sono esclusi gli enti locali, al cui controllo provvede la competente ripartizione provinciale.

(4)  L’organismo di valutazione è composto da sei membri, di cui tre nominati dalla Giunta provinciale e tre dall’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale. Rimane in carica cinque anni e può essere rinnovato. I suoi membri, anche estranei all’Amministrazione, sono dotati di requisiti di elevata professionalità. Uno di essi esercita le funzioni di coordinatore/coordinatrice. I membri dell’organismo di valutazione non possono essere nominati tra i soggetti che rivestano cariche pubbliche elettive o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali.

(5)  L’organismo di valutazione definisce con propri atti interni le modalità del proprio funzionamento. La sua dotazione di personale non può superare le 5 unità. Alla copertura di tali posti si provvede mediante personale dell’Amministrazione provinciale, del Consiglio provinciale o di altre amministrazioni, società o enti pubblici, senza che ciò comporti un aumento del contingente di personale complessivo delle amministrazioni, società o enti di provenienza.

(6)  Gli incarichi dei membri dell’organismo di valutazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla loro rispettiva scadenza.

Art. 51 (Stampa e comunicazione)

(1)  Un’efficace, tempestiva e professionale opera di informazione a cittadini e cittadine sulle attività della Giunta provinciale e dell’Amministrazione provinciale è svolta dall’Agenzia di stampa e comunicazione, di seguito denominata Agenzia, gestita come ripartizione.

(2)  La Giunta provinciale approva il piano di sviluppo della comunicazione e dell’informazione elaborato dall’Agenzia e inteso come strumento di garanzia della trasparenza amministrativa.

(3)  L’Agenzia si avvale di uno specifico sistema informativo per fornire tempestivamente, attraverso tutti i media, tutte le informazioni possibili sulle attività della Giunta provinciale e dell’Amministrazione provinciale.

(4)  Allo svolgimento delle attività giornalistiche di competenza dell’Agenzia la Provincia può assegnare, con contratto a tempo determinato di durata pari a quella della legislatura, non più di 12 giornalisti e giornaliste.

(5)  Il/La responsabile dell’Agenzia assume la qualifica di direttore/direttrice; è nominato/nominata dalla Giunta provinciale e opera in base alle direttive impartite dall’organo di vertice dell’Amministrazione.

(6)  L’incarico di direttore/direttrice dell’Ufficio Stampa è conferito, con la procedura di cui all’Art. 9, a una persona iscritta all’albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti, che in qualità di caporedattore/caporedattrice assume anche il ruolo di direttore/direttrice responsabile.

TITOLO III
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 52 (Valorizzazione delle alte professionalità)

(1)  Per favorire la valorizzazione del personale avente elevata professionalità è istituito un apposito elenco. Al personale che vi è iscritto possono essere affidati incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili, per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione.

(2)  I requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco nonché il numero massimo di incarichi di alta professionalità che possono essere affidati al personale altamente qualificato, inserito nell’elenco, sono determinati con regolamento di esecuzione.

(3)  L’incarico di alta professionalità è conferito dal/dalla dirigente di prima fascia della struttura di riferimento. Gli incarichi di alta professionalità sono oggetto di verifica annuale da parte del/della dirigente della struttura di assegnazione e sono revocati in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati.

(4)  Al personale a cui sono conferiti gli incarichi di cui al comma 1 spetta una specifica indennità stabilita dalla pertinente contrattazione collettiva.

Art. 53 (Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano)

(1)  Le disposizioni dell’articolo 28, comma 3, dell’articolo 46 e dell’articolo 52 trovano applicazione anche per il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

(2)  In riferimento alle disposizioni dell’Art. 46 i componenti dell’ufficio di presidenza sono da equiparare agli assessori provinciali.

Art. 54 (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”)

(1)  Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“d) per la corrispondenza alla strategia approvata, alle risorse previste e alle indicazioni fornite con il Piano integrato di attività e organizzazione, dal direttore di dipartimento competente.”

(2)  Il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Ogni proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta provinciale deve essere corredata dei visti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).”

TITOLO IV
ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 55 (Abrogazione di norme)

(1)  Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. la legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche;
  2. la legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche;
  3. la legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche;
  4. l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, e successive modifiche.

(2)  Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi l’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nella versione vigente prima della sua abrogazione, il decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, nonché i regolamenti di esecuzione della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

Art. 56 (Disposizioni finanziarie)

(1)  Salvo quanto previsto all’Art. 2, all’attuazione degli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Allegato A

Verzeichnis der Hilfskörperschaften und der Gesellschaften mit Beteiligung der Autonomen Provinz Bozen (Artikel 22 Absatz 5)/Elenco degli enti strumentali e delle società partecipate dalla Provincia autonoma di Bolzano (articolo 22, comma 5)

Körperschaft/Gesellschaft

Ente/Società

Erste Ebene

Prima fascia

Zweite Ebene

Seconda fascia

Agentur für Bevölkerungsschutz

Agenzia per la Protezione civile

Erste Ebene

Prima fascia

 

Ladinisches Kulturinstitut „Micurà de Rü“

Istituto ladino di cultura "Micurà de Rü"

 

Zweite Ebene

Seconda fascia

RAS – Rundfunk- und Fernseh-Anstalt Südtirol

RAS Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia autonoma di Bolzano

Erste Ebene

Prima fascia

 

Betrieb Landesmuseen

Azienda Musei provinciali

Erste Ebene

Prima fascia

 

Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“

Scuola provinciale Superiore di Sanità “Claudiana”

Erste Ebene

Prima fascia

 

Arbeitsförderungsinstitut – AFI

Istituto per la promozione dei lavoratori - IPL

 

Zweite Ebene

Seconda fascia

Versuchszentrum Laimburg

Centro di sperimentazione Laimburg

Erste Ebene

Prima fascia

 

Agentur Landesdomäne

Agenzia Demanio provinciale

Erste Ebene

Prima fascia

 

Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung – ASWE

Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

Erste Ebene

Prima fascia

 

Agentur für die Verfahren und Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge – AOV

Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - ACP

Erste Ebene

Prima fascia

 

Institut für den sozialen Wohnbau – Wohnbauinstitut

Istituto per l’edilizia sociale - IPES

Erste Ebene

Prima fascia

 

Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau – AWA

Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata - AVE

 

Zweite Ebene

Seconda fascia

Südtiroler Sanitätsbetrieb

Azienda Sanitaria dell’Alto Adige

Erste Ebene

Prima fascia

 

Südtiroler Einzugsdienste AG

Alto Adige Riscossioni SpA

Erste Ebene

Prima fascia

 

Südtiroler Informatik AG

Informatica Alto Adige SpA

Erste Ebene

Prima fascia

 

 

 

 

 

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. 59 —
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 23 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1980, n. 33
ActionActione) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 1989, n. 32
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1998, n. 3
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 agosto 2001, n. 46
ActionActionk) Legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia9 novembre 2009 , n. 54
ActionActionm) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 6 dicembre 2017, n. 44
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 2 febbraio 2018, n. 3
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2020, n. 36
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2021, n. 32
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionA Associazioni agrarie
ActionActiona) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 2
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1966, n. 9
ActionActionB Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
ActionActionf) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
ActionActionh) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionActionn) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
ActionActionArt. 1 (Applicazione della )
ActionActionArt. 2 (Personale del servizio sanitario - festività)
ActionActionArt. 3-5.   
ActionActionNorme transitorie
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
ActionActionArt. 1
ActionActionq) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
ActionActions) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionActiont) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionActionw) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
ActionActionx) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
ActionActionz) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
ActionActionz) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
ActionActiona') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
ActionActionb') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionActionc') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
ActionActiond') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
ActionActione') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
ActionActionf') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
ActionActiong') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
ActionActionh') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
ActionActioni') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
ActionActionj') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
ActionActionk') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
ActionActionl') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
ActionActionm') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
ActionActionn') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
ActionActiono') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
ActionActionp') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
ActionActionq') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3
ActionActionr') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 4
ActionActions') Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2017, n. 21
ActionActiont') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27
ActionActionu') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28
ActionActionv') Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 30
ActionActionw') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 33
ActionActionx') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 35
ActionActiony') Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2017, n. 37
ActionActionArt. 1 (Ambito d’applicazione)
ActionActionArt. 2 (Composizione, nomina e durata della Commissione)
ActionActionArt. 3  (Compiti e compenso)
ActionActionArt. 4  (Criteri per la valutazione delle esperienze formative manageriali estere)
ActionActionArt. 5  (Modalità di riconoscimento)
ActionActionArt. 6  (Entrata in vigore)
ActionActionz') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28
ActionActiona'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 2
ActionActionb'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 3
ActionActionc'') Decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2020, n. 37
ActionActiond'') Decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2020, n. 43
ActionActione'') Decreto del Presidente della Provincia 4 febbraio 2021, n. 4
ActionActionf'') Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29
ActionActiong'') Decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2022, n. 21
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionAction Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1994, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2012, n. 37
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17
ActionActione) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2  (Segreteria generale)
ActionActionArt. 3 (Direzione generale)
ActionActionArt. 4 (Dipartimento Cultura italiana, Edilizia abitativa, Edilizia e Patrimonio)
ActionActionArt. 5 (Dipartimento Diritto allo studio, Cultura tedesca e Integrazione)
ActionActionArt. 6 (Dipartimento Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro)
ActionActionArt. 7 (Dipartimento Agricoltura, Foreste, Protezione civile e Comuni)
ActionActionArt. 8 (Modifica del , recante “Temporaneo adeguamento della struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale”)
ActionActionArt. 9 (Abrogazione)
ActionActionArt. 10 (Entrata in vigore)
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 24 agosto 2017, n. 31
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2018, n. 12
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2018, n. 26
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 29
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6  (Entrata in vigore)
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2019, n. 1
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2019, n. 3
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 7 febbraio 2019, n. 4
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2019, n. 15
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2019, n. 21
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2019, n. 26
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 38
ActionActionr) Decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2020, n. 7
ActionActions) Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 10
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 14
ActionActionu) Decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2020, n. 47
ActionActionv) Decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2021, n. 22
ActionActionw) Decreto del Presidente della Provincia 14 febbraio 2022, n. 5
ActionActionArt. 1 (Definizioni)
ActionActionArt. 2 (Dipartimento Edilizia, Libro Fondiario, Catasto e Patrimonio)
ActionActionArt. 3 (Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione)
ActionActionArt. 4 (Dipartimento Infrastrutture e Mobilità)
ActionActionArt. 5 (Direzione Generale della Provincia)
ActionActionArt. 6 (Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali)
ActionActionArt. 7 (Entrata in vigore)
ActionActionx) Decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2022, n. 17
ActionActiony) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionArt. 1 (Determinazione dei comparti)
ActionActionArt. 2 (Comparto dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale)
ActionActionArt. 3 (Comparto dei dipendenti dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata della Provincia di Bolzano)
ActionActionArt. 4 (Comparto dei dipendenti delle aziende di cura, soggiorno e turismo)
ActionActionArt. 4/bis (Comparto dei dipendenti delle comunità comprensoriali)
ActionActionArt. 4/ter (Comparto dei dipendenti del servizio sanitario provinciale)
ActionActionArt. 5 (Procedure di stipulazione degli accordi)
ActionActionArt. 6 (Disciplina transitoria per il periodo contrattuale 1988 - 1990)
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionArt. 1 (Area di applicazione e durata)
ActionActionArt. 2 (Disciplina del diritto di sciopero e norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali)
ActionActionArt. 3   
ActionActionArt. 4 (Servizio di reperibilità)
ActionActionArt. 5-6.   
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8   
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10   
ActionActionArt. 11 (Effetti dei nuovi stipendi)
ActionActionArt. 12-13.   
ActionActionArt. 14 (Indennità di coordinamento)
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16   
ActionActionALLEGATO 1
ActionActionALLEGATO 2
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Durata e decorrenza)
ActionActionArt. 3 (Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero)
ActionActionRELAZIONI SINDACALI
ActionActionRAPPORTO DI LAVORO
ActionActionASSETTO GIURIDICO ED ECONOMICO
ActionActionDISPOSIZIONI VARIE
ActionActionNORME TRANSITORIE ED ABROGAZIONE DI NORME
ActionActionDisciplina dei servizi essenziali da garantire in caso di sciopero
ActionActionTrattamento giuridico ed economico del personale appartenente ai profili professionali del servizio sanitario provinciale
ActionActionRappresentante per la sicurezza
ActionActionALLEGATO 4
ActionActionTempo parziale
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionNorme transitorie
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionAction Art. 1 (Ambito di applicazione)
ActionAction Art. 2 (Oggetto e durata del contratto)
ActionAction Art. 3 (Indennità provinciale)
ActionAction Art. 4 (Indennità di bilinguismo)
ActionAction Art. 5 (Compenso per lavoro straordinario)
ActionAction Art. 6 (Premi di produttività)
ActionAction Art. 7 (Trattamento economico del personale docente comandato presso i nuclei di supporto per la valutazione della qualità del sistema scolastico)
ActionActionIndennità provinciale annua lorda per il personale docente ed educativo ed equiparati
ActionActionIndennità provinciale annua lorda per il personale docente ed educativo ed equiparati con decorrenza 1° luglio 2006
ActionActionCompensi per lavoro straordinario per il personale docente
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionSalario di produttività per l'anno 2000
ActionActionSalario di produttività per l'anno 2001
ActionActionOrario di lavoro flessibile
ActionActionBuoni pasto
ActionActionArt. 11 (Buoni pasto)
ActionActionPersonale del Corpo permanente dei vigili del fuoco
ActionActionCAPO VI
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionRelazioni sindacali
ActionActionArt. 4 (Omogeneizzazione tra le aree)
ActionActionArt. 5 (Livelli di contrattazione e relative materie)
ActionActionArt. 6 (Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati)
ActionActionArt. 7 (Diritto sindacale all'informazione)
ActionActionArt. 8 (Patronato sindacale)
ActionActionRapporto di lavoro
ActionActionAssetto giuridico ed economico
ActionActionDisposizioni varie
ActionActionNorme transitorie ed abrogaziuone di norme
ActionActionDisciplina dei servizi essenziali da garantire in caso di sciopero
ActionActionTrattamento giuridico ed economico del personale appartenent ai profili professionali del servizio sanitario provinciale
ActionActionStipendio annuo ed indennità integrativa speciale nonché progressione in carriera con decorrenza 1° gennaio 2002
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Durata, decorrenza e procedure di applicazione del contratto)
ActionActionArt. 3 (Aumento della retribuzione )
ActionActionArt. 4 (Effetti degli aumenti della retribuzione)
ActionActionArt. 5 (Modifica all’articolo 42 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008, in materia di congedo parentale)
ActionActionArt. 6 (Modifiche all’articolo 43 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008 in materia di frazionabilità del congedo parentale)
ActionActionArt. 7 (Modifiche all’articolo 47 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008 in materia di congedo straordinario per malattia del figlio)
ActionActionArt. 8 (Modifiche all’articolo 50 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008 in materia di aspettativa per il personale con prole)
ActionActionArt. 9 (Modifica all’articolo 52 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008 in materia di permesso per motivi educativi)
ActionActionArt. 10 (Congedo straordinario per personale con disabilità praticante sport agonistico)
ActionActionArt. 11 (Modifiche all’articolo 4 dell’allegato 3 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008 in materia di contribuzione al fondo pensione)
ActionActionArt. 12 (Assistenza sanitaria integrativa)  
ActionActionDichiarazione congiunta a verbale
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionj'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
ActionActionk'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
ActionActionl'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionn'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
ActionActiono'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
ActionActionp'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
ActionActionq'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
ActionActionr'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
ActionActions'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
ActionActiont'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
ActionActionu'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
ActionActionv'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
ActionActionw'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionx'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
ActionActiony'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
ActionActionz'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
ActionActiona''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
ActionActionb''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActionc''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
ActionActiond''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActione''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
ActionActionf''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
ActionActiong''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
ActionActionh''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
ActionActionb) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 1/bis
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9 (Contingente di posti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali)
ActionActionArt. 10 (Mobilità del personale tra l'Amministrazione provinciale ed il Consiglio provinciale: riconoscimento del servizio)
ActionActionc) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
ActionActiond) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
ActionActione) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3
ActionActionArt. 1 (Istituzione e compiti)
ActionActionArt. 2 (Composizione)
ActionActionArt. 3 (Modalità di funzionamento della Convenzione)
ActionActionArt. 4  (Collaborazione con i parlamentari e il Consiglio della Provincia autonoma di Trento)
ActionActionArt. 5  (Coordinamento e partecipazione)
ActionActionArt. 6  (Durata dei lavori)
ActionActionArt. 7  (Norma finanziaria)
ActionActionArt. 8  (Entrata in vigore)
ActionActionf) Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 26
ActionActiong) Legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5
ActionActionh) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 2021, n. 4
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionA Tempo libero
ActionActionB Sport
ActionActiona) Legge provinciale 9 agosto 1977, n. 32
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 16
ActionActionc) Legge provinciale 25 novembre 1987, n. 29
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5
ActionActione) Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19
ActionActionf) Legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3
ActionActiong) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 novembre 1994, n. 55
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 febbraio 2001, n. 4
ActionActioni) Legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
ActionActionj) Legge provinciale23 novembre 2010 , n. 14
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3
ActionActionl) Legge provinciale 13 marzo 2013, n. 2
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 3 gennaio 2014, n. 1
ActionActionn) Legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction Delibera 9 gennaio 2018, n. 1
ActionActionAllegato A
ActionActionAllegato B
ActionAction Delibera 30 gennaio 2018, n. 79
ActionAction Delibera 30 gennaio 2018, n. 89
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 100
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 114
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 122
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 125
ActionAction Delibera 16 febbraio 2018, n. 143
ActionAction Delibera 27 febbraio 2018, n. 169
ActionAction Delibera 6 marzo 2018, n. 186
ActionAction Delibera 13 marzo 2018, n. 223
ActionAction Delibera 20 marzo 2018, n. 240
ActionAction Delibera 20 marzo 2018, n. 257
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 320
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 321
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 331
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 332
ActionAction Delibera 17 aprile 2018, n. 350
ActionActionAllegato 1
ActionAction Delibera 17 aprile 2018, n. 357
ActionAction Delibera 24 aprile 2018, n. 375
ActionAction Delibera 8 maggio 2018, n. 415
ActionAction Delibera 15 maggio 2018, n. 431
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 477
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 497
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 499
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 505
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 506
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 508
ActionAction Delibera 5 giugno 2018, n. 529
ActionAction Delibera 5 giugno 2018, n. 531
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 552
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 555
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 566
ActionAction Delibera 19 giugno 2018, n. 579
ActionAction Delibera 19 giugno 2018, n. 601
ActionAction Delibera 26 giugno 2018, n. 630
ActionAction Delibera 3 luglio 2018, n. 657
ActionAction Delibera 3 luglio 2018, n. 658
ActionAction Delibera 10 luglio 2018, n. 673
ActionAction Delibera 17 luglio 2018, n. 703
ActionAction Delibera 17 luglio 2018, n. 704
ActionAction Delibera 24 luglio 2018, n. 733
ActionAction Delibera 31 luglio 2018, n. 757
ActionAction Delibera 7 agosto 2018, n. 798
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 833
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 839
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 840
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 853
ActionAction Delibera 4 settembre 2018, n. 876
ActionAction Delibera 4 settembre 2018, n. 883
ActionAction Delibera 11 settembre 2018, n. 902
ActionAction Delibera 11 settembre 2018, n. 905
ActionAction Delibera 18 settembre 2018, n. 949
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 957
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 961
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 964
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 965
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 968
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 978
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 998
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 1005
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1015
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1027
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1031
ActionAction Delibera 16 ottobre 2018, n. 1051
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1099
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1102
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1104
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1108
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1109
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1120
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1121
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1150
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1156
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1158
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1161
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1165
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1199
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1202
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1209
ActionAction Delibera 27 novembre 2018, n. 1235
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1286
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1324
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1346
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1347
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1350
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1363
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1384
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1385
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1401
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1404
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1405
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1415
ActionActionAllegato A
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1418
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1419
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1446
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1466
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1470
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1472
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1285
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction Delibera 26 gennaio 2016, n. 62
ActionAction Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
ActionAction Delibera 2 febbraio 2016, n. 95
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 126
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 143
ActionAction Delibera 23 febbraio 2016, n. 211
ActionAction Delibera 8 marzo 2016, n. 270
ActionAction Delibera 15 marzo 2016, n. 292
ActionAction Delibera 15 marzo 2016, n. 294
ActionAction Delibera 22 marzo 2016, n. 301
ActionAction Delibera 22 marzo 2016, n. 310
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 349
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 354
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 364
ActionAction Delibera 12 aprile 2016, n. 398
ActionAction Delibera 19 aprile 2016, n. 420
ActionAction Delibera 19 aprile 2016, n. 421
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 441
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 442
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 448
ActionAction Delibera 3 maggio 2016, n. 470
ActionAction Delibera 10 maggio 2016, n. 497
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 542
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 545
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 566
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 570
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 583
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 597
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 612
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 614
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 615
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 629
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 631
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 633
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 667
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 678
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 681
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 706
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 738
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 739
ActionAction Delibera 5 luglio 2016, n. 764
ActionAction Delibera 12 luglio 2016, n. 789
ActionAction Delibera 19 luglio 2016, n. 805
ActionAction Delibera 19 luglio 2016, n. 817
ActionAction Delibera 26 luglio 2016, n. 832
ActionAction Delibera 26 luglio 2016, n. 846
ActionAction Delibera 9 agosto 2016, n. 872
ActionAction Delibera 9 agosto 2016, n. 886
ActionAction Delibera 23 agosto 2016, n. 923
ActionAction Delibera 30 agosto 2016, n. 948
ActionAction Delibera 13 settembre 2016, n. 989
ActionAction Delibera 13 settembre 2016, n. 990
ActionAction Delibera 27 settembre 2016, n. 1036
ActionAction Delibera 4 ottobre 2016, n. 1051
ActionAction Delibera 11 ottobre 2016, n. 1079
ActionAction Delibera 11 ottobre 2016, n. 1098
ActionAction Delibera 25 ottobre 2016, n. 1164
ActionAction Delibera 25 ottobre 2016, n. 1176
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1187
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1188
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1197
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1198
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1223
ActionAction Delibera 15 novembre 2016, n. 1236
ActionAction Delibera 15 novembre 2016, n. 1245
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1290
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1294
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1296
ActionAction Delibera 29 novembre 2016, n. 1322
ActionAction Delibera 29 novembre 2016, n. 1331
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1350
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1359
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1362
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1365
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1367
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1376
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1386
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1407
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1436
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1439
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1447
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1462
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1457
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1458
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1475
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1477
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1478
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1493
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1512
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 102
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 108
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 112
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 115
ActionAction Delibera 11 febbraio 2014, n. 144
ActionAction Delibera 18 febbraio 2014, n. 166
ActionAction Delibera 18 febbraio 2014, n. 172
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 187
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 196
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 211
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 217
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 238
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 268
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 286
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 292
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 293
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 317
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 318
ActionAction Delibera 25 marzo 2014, n. 357
ActionAction Delibera 1 aprile 2014, n. 361
ActionAction Delibera 15 aprile 2014, n. 438
ActionAction Delibera 15 aprile 2014, n. 450
ActionAction Delibera 29 aprile 2014, n. 484
ActionAction Delibera 29 aprile 2014, n. 492
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 540
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 541
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 542
ActionAction Delibera 20 maggio 2014, n. 577
ActionAction Delibera 27 maggio 2014, n. 590
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 660
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 663
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 658
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 687
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 688
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 691
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 771
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 817
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 821
ActionAction Delibera 8 luglio 2014, n. 861
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 889
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 895
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 920
ActionAction Delibera 29 luglio 2014, n. 938
ActionAction Delibera 5 agosto 2014, n. 964
ActionAction Delibera 2 settembre 2014, n. 1041
ActionAction Delibera 9 settembre 2014, n. 1060
ActionAction Delibera 7 ottobre 2014, n. 1181
ActionAction Delibera 14 ottobre 2014, n. 1188
ActionAction Delibera 14 ottobre 2014, n. 1216
ActionAction Delibera 21 ottobre 2014, n. 1242
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1248
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1302
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1304
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1308
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1309
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1315
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1366
ActionActionAllegato 1
ActionActionAllegato 2
ActionActionAllegato 3
ActionActionAllegato 4
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1388
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1370
ActionAction Delibera 25 novembre 2014, n. 1421
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1525
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1528
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1530
ActionAction Delibera 16 dicembre 2014, n. 1547
ActionAction Delibera 23 dicembre 2014, n. 1579
ActionActionAllegato
ActionAction Delibera 23 dicembre 2014, n. 1599
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction Delibera N. 74 del 19.01.2009
ActionAction Delibera N. 2 del 12.01.2009
ActionAction Delibera N. 135 del 19.01.2009
ActionAction Delibera N. 189 del 26.01.2009
ActionAction Delibera N. 278 del 02.02.2009
ActionAction Delibera N. 331 del 09.02.2009
ActionAction Delibera N. 333 del 09.02.2009
ActionAction Delibera N. 478 del 16.02.2009
ActionAction Delibera N. 625 del 09.03.2009
ActionAction Delibera N. 755 del 16.03.2009
ActionAction Delibera N. 829 del 23.03.2009
ActionAction Delibera N. 922 del 30.03.2009
ActionAction Delibera N. 1150 del 27.04.2009
ActionAction Delibera N. 1195 del 27.04.2009
ActionAction Delibera 27 aprile 2009, n. 1181
ActionAction Delibera N. 1196 del 27.04.2009
ActionAction Delibera 4 maggio 2009, n. 1257
ActionActionAllegato A)
ActionAction Delibera 4 maggio 2009, n. 1264
ActionAction Delibera N. 1273 del 04.05.2009
ActionAction Delibera N. 1274 del 04.05.2009
ActionAction Delibera N. 1438 del 25.05.2009
ActionAction Delibera N. 1440 del 25.05.2009
ActionAction Delibera N. 1508 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1510 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1544 del 08.06.2009
ActionAction Delibera 8 giugno 2009, n. 1572
ActionAction Delibera 15 giugno 2009, n. 1600
ActionAction Delibera N. 1588 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1605 del 15.06.2009
ActionAction Delibera N. 1853 del 13.07.2009
ActionAction Delibera N. 1816 del 06.07.2009
ActionAction Delibera N. 1829 del 13.07.2009
ActionAction Delibera N. 1958 del 27.07.2009
ActionAction Delibera N. 1977 del 13.08.2009
ActionAction Delibera N. 2049 del 13.08.2009
ActionAction Delibera N. 2209 del 07.09.2009
ActionAction Delibera N. 2201 del 07.09.2009
ActionAction Delibera 14 settembre 2009, n. 2264
ActionAction Delibera N. 989 del 06.04.2009
ActionAction Delibera N. 2321 del 21.09.2009
ActionAction Delibera N. 2325 del 21.09.2009
ActionAction Delibera N. 1027 del 06.04.2009
ActionAction Delibera N. 2398 del 28.09.2009
ActionAction Delibera N. 1060 del 14.04.2009
ActionAction Delibera 28 settembre 2009, n. 2406
ActionAction Delibera N. 2510 del 19.10.2009
ActionAction Delibera N. 2740 del 09.11.2009
ActionAction Delibera N. 2717 del 09.11.2009
ActionAction Delibera N. 2756 del 16.11.2009
ActionAction Delibera N. 2780 del 16.11.2009
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ActionAction Delibera Nr. 2800 vom 23.11.2009
ActionAction Beschluss N. 2913 del 14.12.2009
ActionAction Delibera N. 2916 del 14.12.2009
ActionAction Delibera 14 dicembre 2009, n. 2978
ActionAction Delibera 21 dicembre 2009, n. 3088
ActionAction Delibera N. 3167 del 30.12.2009
ActionAction Delibera N. 3197 del 30.12.2009
ActionAction Delibera N. 2294 del 14.09.2009
ActionAction2008
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ActionAction Delibera N. 311 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 342 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 637 del 07.03.2005
ActionAction Delibera N. 842 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 848 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 1270 del 18.04.2005
ActionAction Delibera N. 1303 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 412 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 1317 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 1533 del 09.05.2005
ActionAction Delibera N. 1626 del 17.05.2005
ActionAction Delibera N. 1705 del 17.05.2005
ActionAction Delibera N. 1749 del 23.05.2005
ActionAction Delibera N. 1884 del 30.05.2005
ActionAction Delibera N. 1999 del 06.06.2005
ActionAction Delibera N. 2039 del 13.06.2005
ActionAction Delibera N. 2225 del 20.06.2005
ActionAction Delibera N. 2260 del 20.06.2005
ActionAction Delibera N. 2297 del 27.06.2005
ActionAction Delibera N. 2691 del 25.07.2005
ActionAction Delibera N. 2750 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 2912 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 3300 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3351 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3553 del 26.09.2005
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ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3652
ActionAction Delibera N. 3793 del 10.10.2005
ActionAction Delibera N. 3988 del 24.10.2005
ActionAction Delibera N. 4038 del 31.10.2005
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ActionAction Delibera N. 1798 del 23.05.2005
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