In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 26/10/2022

Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2019, n. 138
Indennità di dirigenza – indennità di coordinamento e indennità per dirigenti sostituti – trasformazione graduale dell’indennità in assegno personale pensionabile – ordinamento civile – previdenza sociale – competenza esclusiva del legislatore statale – illegittimità costituzionale

Sentenza 7 maggio 2019 (6 giugno 2019), n. 138; Pres. Lattanzi, Red. Cartosi

 

Ritenuto in fatto 1.– Con ordinanza dell’8 agosto 2018, iscritta al numero 173 del registro ordinanze del 2018, la Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), dell’art. 47 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia), dell’art. 14, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 settembre 2015, n. 11 (Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017), dell’art. 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2016, n. 21 (Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo), degli artt.1, 2, e 17 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell’indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale) e degli artt. 1 e 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di personale), in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 101, secondo comma, 103, 108, 117, secondo comma, lettere l) e o), e 119, primo comma, della Costituzione.

1.1.– Il rimettente premette che, in sede di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio 2017, è emerso che sono state impegnate e pagate somme a titolo di assegno personale pensionabile per effetto della trasformazione della indennità di direzione e di coordinamento, in assenza dell’espletamento, in detta annualità, del corrispondente incarico. Sulla disciplina di dette erogazioni sono intervenuti, nel corso del 2017 e nel 2018, gli artt. 1, 2 e 17 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017 e gli artt. 1 e 3 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018. Le summenzionate erogazioni tuttavia sarebbero illegittime, in ragione sia della nullità, per contrasto con norme imperative, delle clausole dei contratti collettivi che prevedono la trasformazione, alla cessazione dell’incarico, delle indennità di dirigenza e di coordinamento in assegno personale fisso e pensionabile, sia della dubbia legittimità costituzionale delle menzionate disposizioni – e segnatamente dell’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 – che ne costituiscono il fondamento.

Il rimettente rammenta, inoltre, che tali dubbi di legittimità costituzionale sono stati sottoposti al contraddittorio della Provincia autonoma all’udienza camerale del 20 giugno e del 28 giugno 2018, udienza alla quale hanno partecipato il magistrato relatore e il Procuratore regionale.

Pertanto, ritenendo di dover decidere dell’applicazione di norme di dubbia legittimità costituzionale e, di conseguenza, di non poter parificare i capitoli di spesa ai quali sono imputati i pagamenti delle indennità di direzione e coordinamento trasformate in assegno personale, fisso e pensionabile, il giudice a quo ha sospeso il giudizio e ha sollevato le sopra indicate questioni di legittimità costituzionale.

1.2.– Preliminarmente, il collegio rimettente espone i motivi che lo ritengono legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, quali, anzitutto, il fatto che il giudizio di parificazione si svolge con le formalità della giurisdizione contenziosa, prevede la partecipazione del Procuratore regionale in contraddittorio con i rappresentanti dell’amministrazione e si conclude con una pronuncia adottata in esito a una pubblica udienza. D’altronde, la consolidata giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze n. 213 del 2008, n. 244 del 1995, n. 142 del 1968, n. 121 del 1966 e n. 165 del 1963) avrebbe già riconosciuto la legittimazione a promuovere, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 81 Cost., avverso tutte quelle disposizioni di legge che determinino effetti modificativi dell’articolazione del bilancio per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unità elementari, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione, disegnati con il sistema dei risultati differenziali; nonché, da ultimo, la legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di parificazione del rendiconto delle Regioni ad autonomia ordinaria (sono citate le sentenze n. 89 del 2017, n. 107 del 2016 e n. 181 del 2015).

Il rimettente ritiene che detta legittimazione debba riconoscersi non solo, come già accaduto, in riferimento all’art. 81 Cost., ma, più in generale, e anche in considerazione della nuova formulazione del precetto costituzionale, come modificato a seguito della riforma del 2012, introdotta con legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), alle norme costituzionali che, in modo diretto o indiretto, involgono la materia della finanza pubblica, apprestando tutela alle risorse pubbliche e alla loro corretta utilizzazione.

Il valore dell’equilibrio dei bilanci dovrebbe difatti essere declinato secondo una dimensione dinamica e prospettica, in base a esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, attraverso altri parametri costituzionali, quali i menzionati artt. 3, 36, 117, secondo comma, lettere l) e o), e 119, primo comma, Cost. D’altronde, il principio di sana gestione finanziaria richiederebbe un atteggiamento prudenziale del legislatore provinciale, che eviti la creazione di poste prive di una legittima copertura legislativa con le possibili ripercussioni sugli esercizi futuri. Richiama, a riguardo, le valutazioni relative all’individuazione dei parametri costituzionali nelle ordinanze di rimessione a questa Corte delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla sezione regionale di controllo per il Piemonte (r.o. n. 49 [recte: 246] del 2014) e per la Liguria (r.o. n. 34 del 2017 [recte: 2018]).

Nel caso di specie, la violazione della competenza legislativa esclusiva statale da parte della Provincia autonoma di Bolzano avrebbe determinato un aumento della spesa del personale che costituisce il maggior aggregato della spesa corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale, non solo con riferimento a tetti di spesa e a limiti della stessa, ma anche in termini di violazione delle norme imperative che pongono la regola della corrispettività tra retribuzione e prestazioni effettivamente rese.

Il collegio rimettente, infine, condividendo e facendo proprio quanto già osservato dalle sezioni di controllo per il Piemonte e per la Liguria nelle citate ordinanze di rimessione, evidenzia come il giudizio di parificazione, allo stato della legislazione vigente, sia l’unica possibilità offerta dall’ordinamento per sottoporre a scrutinio di legittimità costituzionale in via incidentale, in riferimento ai princìpi costituzionali in materia di finanza pubblica, le disposizioni legislative che, incidendo sui singoli capitoli, modificano l’articolazione del bilancio e ne possono alterare gli equilibri complessivi.

1.3.− In punto di rilevanza, le sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige richiamano innanzitutto le norme da applicare nel giudizio di parificazione. Viene, infatti, evidenziato che, come disposto dall’art. 39 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), al quale rinvia l’art. 1, comma 5, del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, in legge n. 213 del 2013, l’oggetto del giudizio di parificazione consiste nel porre i risultati del rendiconto generale dello Stato a riscontro con le leggi del bilancio e nel verificare «se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti nel rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l’esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte».

Nel caso di specie, il collegio rimettente ritiene che le norme di cui sospetta l’illegittimità costituzionale incidono sull’articolazione della spesa e sul quantum della stessa, dal momento che ne determinano un effetto espansivo mediante un aumento delle risorse destinate al trattamento accessorio con cui la Provincia avrebbe retribuito soggetti che non ne avrebbero titolo.

La Corte dei conti ritiene, pertanto, di non poter applicare norme di cui sospetta l’illegittimità costituzionale e, di conseguenza, di non poter parificare i capitoli di spesa in esame, dal momento che la corresponsione di detti assegni avrebbe una copertura meramente formale, ma sarebbe priva di copertura sostanziale. Da qui, la rilevanza delle questioni. Al riguardo, consapevole dell’interpretazione fornita dalla sentenza delle sezioni riunite per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, del 15 dicembre 2017, n. 52, degli artt. 1 e 2 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017 e della conseguente declaratoria del difetto di rilevanza, ritiene di discostarsene.

In definitiva, nell’ambito del giudizio di parificazione, la verifica della spesa del personale consentirebbe alle sezioni di controllo di ergersi a garanti imparziali dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

1.4.− Dopo aver premesso il quadro normativo di riferimento, il collegio rimettente dubita, innanzitutto, della legittimità costituzionale delle norme provinciali indicate, in riferimento all’art. 3 e all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Le disposizioni censurate disciplinerebbero difatti un aspetto della retribuzione dei dipendenti provinciali incidendo, secondo la costante giurisprudenza, nella materia «ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva dello Stato la cui regolamentazione deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale. Detto principio è stato affermato anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano che lamentava la lesione della propria competenza legislativa primaria, prevista dall’art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetti» (sentenza n. 61 del 2014).

Evidenzia che, ai sensi della menzionata disposizione statutaria, la competenza legislativa primaria provinciale è soggetta ai limiti di cui all’art. 4 del medesimo statuto, richiamati anche dalle relative norme di attuazione, vale a dire, in particolare, al rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, quale sarebbe, per espressa disposizione statale (art. 2, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale») l’art. 2, comma 1, lettera o), della medesima legge n. 421 del 1992.

Ne deriverebbe la lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» e la violazione dei limiti imposti alla potestà legislativa provinciale primaria dall’art. 4 dello statuto speciale.

1.5.− La qualificazione delle menzionate disposizioni statali quali norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica sarebbe inoltre idonea a determinare la violazione dell’art. 3 Cost.

I dipendenti della Provincia autonoma di Bolzano, diversamente dagli altri dipendenti pubblici, manterrebbero infatti l’indennità di posizione e di direzione anche quando non ricoprono più le pertinenti posizioni apicali dirigenziali o direttive, così derogando all’uniforme applicazione sul territorio nazionale, ivi comprese le Regioni a statuto speciale, che la materia «ordinamento civile» richiede.

1.5.1.− La lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., sarebbe configurabile anche sotto un altro profilo. L’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 avrebbe difatti demandato alla contrattazione collettiva il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici, nei quali rientrerebbero anche i dipendenti provinciali. Peraltro, detta contrattazione non potrebbe porsi in contrasto con i princìpi fondamentali dettati dalla Costituzione e dalle leggi, quali quelli imposti dall’art. 8 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impone la correlazione del trattamento accessorio all’effettività delle prestazioni, come già evidenziato dalle sezioni rimettenti negli ultimi tre giudizi di parificazione relativi agli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016.

1.6.− L’esigenza di correlare il trattamento economico alla effettività delle prestazioni rese, enunciata dall’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, sarebbe inoltre espressione di un principio di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), letto in combinato disposto con l’art. 119 Cost., che si impone anche alle Regioni ad autonomia speciale, in chiave di controllo e indirizzo degli effetti economici derivanti da norme finanziarie volte, nel caso di specie, a collegare l’emolumento a un’utilità per l’amministrazione.

Ne deriverebbe, sotto questo profilo, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.), e della proporzionalità della retribuzione rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro prestato (art. 36, primo comma, Cost.), che impedirebbero di erogare incrementi retributivi sulla base di meri meccanismi automatici privi di ogni correlazione con l’attività effettivamente prestata.

1.7.− Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 17 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017 e degli artt. 1 e 3 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 sarebbero inoltre lesive degli artt. 101, secondo comma, 103 e 108, Cost., in quanto avrebbero interferito con le funzioni, di controllo e giurisdizionali, attribuite alla Corte dei conti.

Le menzionate norme intervengono infatti all’esito di tre giudizi di parificazione relativi agli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016 che hanno accertato l’irregolarità dei capitoli di spesa relativi al pagamento delle indennità in questione, alla conseguente apertura di un’indagine relativa al loro pagamento e all’azione di responsabilità erariale dei componenti della delegazione di parte pubblica firmataria dei contratti collettivi conclusasi con la sentenza di condanna. Esse avrebbero quale unico effetto quello di limitare la responsabilità per danno erariale della delegazione firmataria, salvaguardando l’assetto preesistente.

1.8.− Il collegio rimettente dubita inoltre della natura di legge di interpretazione autentica della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018, dal momento che non ravvisa né le condizioni che possono giustificarne l’adozione, giacché le norme ribadiscono quanto già in precedenza affermato in modo univoco, né i limiti all’efficacia retroattiva di tali leggi individuati da questa Corte (quali il rispetto del principio di ragionevolezza, della tutela dell’affidamento, della coerenza e certezza dell’ordinamento e del rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario). Emergerebbe dunque lo scopo reale della disposizione, vale a dire quello di salvaguardare l’assetto preesistente rendendo «retroattivamente legittimo ciò che era illegittimo» interferendo nei relativi giudizi.

La portata retroattiva della norma censurata si porrebbe inoltre in conflitto con l’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché con l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 maggio 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, da qualificarsi come parametri interposti.

Essa difatti non troverebbe giustificazione in interessi generali e astratti, bensì nell’esigenza di riqualificare un fatto, già considerato illecito contabile, come lecito.

1.9.− Le norme provinciali censurate sarebbero infine illegittime, perché in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera o), Cost. − che devolve alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della previdenza sociale −, nella parte in cui prevedono la trasformazione delle indennità, alla cessazione dell’incarico, in assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo. Lo statuto speciale non attribuirebbe infatti alla Provincia autonoma di Bolzano competenza nelle materie della previdenza e assicurazioni sociali, neanche con riferimento alla previdenza integrativa (attribuita invece esclusivamente alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol).

Con le disposizioni in esame la Provincia autonoma di Bolzano correla il calcolo del trattamento pensionistico delle suddette indennità al sistema retributivo invece che a quello contributivo oggi vigente. Ne deriverebbe la violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’eguaglianza, e dell’art. 36 Cost., per la lesione del principio di proporzionalità fra trattamento pensionistico e quantità e qualità del lavoro prestato.

1.10.− Infine, il giudice a quo esclude la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate, in considerazione della formulazione letterale delle stesse e dell’intenzione del legislatore provinciale, peraltro espressa nel corso del contraddittorio orale durante il giudizio di parificazione.

2.‒ Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per l’infondatezza delle questioni sollevate.

In via preliminare, dopo aver premesso che il rendiconto presenta un saldo positivo e che l’equilibrio economico-finanziario non è messo in discussione dalle misure contestate, la difesa provinciale assume che le sezioni riunite rimettenti non sarebbero legittimate a sollevare, in sede di parificazione del rendiconto, questioni di legittimità costituzionale in riferimento a parametri diversi e ulteriori rispetto agli artt. 81 e 119 Cost., i quali pongono principi a “diretta” tutela degli equilibri economico-finanziari.

A voler ritenere diversamente, infatti, la Corte dei conti sarebbe legittimata, in sede di parificazione, a sollevare qualsiasi questione di legittimità costituzionale, con il solo limite dell’esistenza di un effetto, anche indiretto, sulla finanza pubblica, della norma oggetto di censura. Il giudizio di parificazione verrebbe così a configurarsi come uno strumento di controllo generalizzato e diretto della legittimità costituzionale.

D’altronde, la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in questo ambito sarebbe stata già delimitata da questa Corte, sin dalla sentenza n. 244 del 1995, mediante la specificazione dei parametri costituzionali che possono essere lesi ‒ l’art. 81 Cost., al quale si è affiancato l’art. 119 Cost. ‒ da disposizioni che violino i principi contabili volti a salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Secondo la Provincia autonoma di Bolzano le considerazioni che precedono troverebbero conferma anche nella recente sentenza n. 196 del 2018.

Sarebbero, dunque, inammissibili le questioni sollevate in relazione agli artt. 3, 36, 97, 101, secondo comma, 103 e 108 Cost. In relazione all’art. 117, secondo comma, Cost., la Provincia autonoma di Bolzano evidenzia, inoltre, che la citata pronuncia ha esteso la cognizione anche a detto parametro, in considerazione delle peculiarità del giudizio, dal momento che le norme impugnate determinavano «una “nuova” spesa in una condizione “speciale” in cui non vi sarebbe stata possibilità di sottoporre altrimenti la questione al giudizio della Corte», ipotesi non ravvisabili nell’odierno giudizio. L’odierna questione era stata infatti già sollevata e ritenuta non rilevante dal medesimo giudice contabile; le disposizioni avrebbero potuto essere impugnate in virtù di quanto previsto dall’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) e comunque erano state esaminate dal Consiglio dei ministri, Dipartimento affari regionali, ai fini di un’eventuale impugnazione in via principale, poi esclusa.

2.1.‒ La Provincia autonoma eccepisce inoltre il difetto di rilevanza, in quanto le norme censurate non sarebbero applicabili nel giudizio a quo, in ragione del loro specifico oggetto.

Le disposizioni in esame, difatti, a differenza di quelle oggetto di precedenti giudizi di legittimità costituzionale (sono citate le sentenze n. 89 del 2017, n. 181 del 2015, n. 213 del 2008, n. 244 del 1995, n. 139 del 1969 e n. 142 del 1968), non incidono sulla struttura del bilancio. Anche nella recente sentenza di questa Corte n. 196 del 2018, la norma censurata era una disposizione di spesa per l’incremento di un Fondo che il giudice era tenuto ad applicare nel giudizio di parificazione.

Gli artt. 1 e 2 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017 e l’art.1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 sarebbero invece censurati nella parte in cui legittimerebbero – con effetto retroattivo – un meccanismo retributivo integralmente regolato dai contratti collettivi: la finalità di dette norme sarebbe dunque del tutto estranea all’oggetto del giudizio di parificazione.

2.2.– Le questioni non sarebbero rilevanti anche sotto un ulteriore profilo.

Le somme erogate nel 2017 – esercizio oggetto del giudizio di parificazione – a titolo di assegno personale pensionabile sarebbero state liquidate in base ai vigenti contratti collettivi e non in base alle norme censurate. L’art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 21 del 2016 sarebbe difatti una norma meramente programmatica che demanda a una legge provinciale la revisione della disciplina sulla trasformazione graduale dell’indennità di funzione, revisione poi intervenuta con l’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017 a far data dal 1° gennaio 2019, successivamente anticipata al 1° giugno 2018. Le norme censurate, pertanto, non avrebbero alcun effetto nell’esercizio 2017 oggetto del giudizio di parificazione.

2.3.‒ La Provincia autonoma di Bolzano ha infine eccepito l’inammissibilità delle questioni sollevate per la carenza di giurisdizione della Corte dei conti in materia di trattamento economico dei dirigenti; per omessa descrizione della fattispecie e omessa motivazione sulla rilevanza; per non essere state illustrate le ragioni per le quali non troverebbero applicazione nel caso in esame le norme speciali statutarie; e, infine, per l’omessa sperimentazione di un’interpretazione costituzionalmente orientata.

2.4.− Le questioni sollevate sarebbero comunque infondate in quanto basate su un erroneo inquadramento tanto della competenza in materia della Provincia autonoma di Bolzano, quanto della natura dell’istituto in questione.

2.4.1.− La Provincia autonoma è infatti titolare, in virtù dell’art. 8 dello statuto di autonomia, della competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetti», soggetta ai limiti di cui all’art. 4 del medesimo statuto, vale a dire, in particolare, al rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. In detta materia rientra anche la disciplina dello status giuridico e economico del personale (sono citate le sentenze n. 522 del 1989 e n. 40 del 1972) e, quindi, anche quella della dirigenza, nonché la disciplina della contrattazione collettiva (sono citate le sentenze n. 102 del 1989 e n. 219 del 1984). Nell’esercizio di detta competenza, sono state emanate diverse leggi, tra le quali la legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 marzo 1990 n. 6 (Nuove norme sulla contrattazione), e la legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano), con la quale ha disciplinato nuovamente la dirigenza a livello provinciale.

La difesa provinciale evidenzia inoltre che la successiva privatizzazione del pubblico impiego, in virtù della legge n. 421 del 1992 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ha generato un articolato contenzioso tra Presidente del Consiglio dei ministri e la medesima Provincia dinanzi alla Corte.

Infine, rammenta che il d.lgs. n. 165 del 2001, all’art. 1, comma 3, dispone espressamente che solo i principi desumibili dall’art. 2 della legge n. 421 del 1992 e dall’art. 11, comma 4, della legge 15 novembre 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), costituiscono, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

La Provincia autonoma di Bolzano godrebbe, inoltre, di autonomia anche in materia di contrattazione collettiva, dal momento che l’articolazione, i contenuti e il procedimento di contrattazione sono disciplinati dalla legge prov. Bolzano n. 6 del 2015.

2.4.2.− Nell’esercizio di dette competenze, la Provincia autonoma di Bolzano ha istituito un modello di conferimento degli incarichi dirigenziali mediante l’iscrizione in un “albo” e la conservazione, nel caso di attribuzione dell’incarico, dell’inquadramento di provenienza, riconoscendo, con l’art. 22 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992, un’indennità di funzione mensile che veniva gradualmente trasformata in assegno personale pensionabile. L’indennità in questione dunque non sarebbe una forma di trattamento accessorio bensì un elemento fisso e continuativo della retribuzione.

Successivamente alla cosiddetta contrattualizzazione della materia la norma è stata pressoché integralmente trasposta nei successivi contratti collettivi di comparto, a partire dal biennio 1999-2000.

Quanto previsto dalla legislazione provinciale sarebbe peraltro conforme alla disciplina della dirigenza dei Ministeri, il cui trattamento economico fisso sarebbe costituito dallo stipendio tabellare; dalla retribuzione di posizione-parte fissa; dalla retribuzione individuale di anzianità (artt. 49 e 53 CCNL 21 aprile 2006). Tale trattamento si conserva anche in caso di perdita della «posizione» per effetto del collocamento a disposizione dei ruoli (art. 4 CCNL).

2.4.3.− Alla luce di tali rilievi le questioni sollevate sarebbero, oltre che inammissibili, infondate.

La dedotta violazione dell’art. 81 Cost. sarebbe innanzitutto generica e priva di autonomia, risolvendosi nella mera affermazione di principio per cui qualunque norma che comporti un effetto (diretto o indiretto) in termini di spesa e che presenti un qualunque profilo di possibile incostituzionalità determinerebbe un vulnus al principio costituzionale di copertura della spesa. Essa peraltro, così formulata, risentirebbe dell’inammissibilità o della infondatezza delle altre censure.

Con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la difesa provinciale ribadisce che le norme censurate sono parte di una complessa e originale disciplina della dirigenza provinciale, rimessa alla potestà legislativa esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale». Peraltro, non sarebbe comunque violata la dedotta norma interposta (art. 2 comma 1, lettera o, del d.lgs. n. 421 del 1992), che fa salvi i trattamenti fondamentali e accessori aventi natura retributiva ordinaria, dal momento che l’art. 28 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992 aveva già previsto la trasformazione in trattamento fisso di una parte dell’indennità di dirigenza. Inoltre, la menzionata norma interposta consentirebbe comunque la conservazione, anche dopo la cessazione dell’incarico dirigenziale, di una parte fissa del trattamento legato all’incarico medesimo, come avviene nel caso del CCNL della dirigenza ministeriale. Né sarebbe violato l’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, dal momento che il trattamento in esame non avrebbe natura accessoria, ma rappresenterebbe una componente del trattamento fisso.

Sarebbe inoltre contraddittoria, prima che infondata, la prospettata lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., per avere adottato leggi in materia riservata alla contrattazione collettiva. Le norme provinciali censurate, infatti, o sono state abrogate e sostituite dalla contrattazione; o hanno preso atto della prevalenza della disciplina contrattuale ratione temporis; ovvero, da ultimo, hanno demandato all’autonomia collettiva la disciplina della materia, limitandosi a porre alcuni limiti al fine del controllo della spesa.

Quanto alla presunta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera o), Cost., la Provincia autonoma ritiene trattarsi di un «equivoco», dal momento che l’attribuzione al dipendente dell’assegno personale pensionabile a seguito della trasformazione graduale dell’indennità dirigenziale non avverrebbe al momento della cessazione dell’incarico, bensì in costanza di esso, accumulandosi di anno in anno, a condizione che l’operato del dirigente fosse stato valutato positivamente. Una volta cessato l’incarico, cesserebbe quindi anche la relativa trasformazione.

Parimenti infondate, oltre che inammissibili, sarebbero le questioni sollevate in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., anche in combinato disposto con l’art. 119, primo comma, Cost. Oltre a essere dedotte in modo del tutto generico e non indicate nelle conclusioni, esse si fonderebbero sulla “singolare” affermazione per cui tutte le norme in materia di trattamento economico costituiscono espressione dell’esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica e che, in quanto tali, assurgono a princìpi fondamentali; e su quella per cui la violazione consisterebbe nell’incremento di spesa determinato dalla legislazione provinciale mentre, come prima illustrato, quest’ultima comporterebbe costi minori rispetto a quelli statali.

Da tali rilievi deriverebbe inoltre la non fondatezza dell’asserita violazione dell’art. 3 Cost., anche in ragione della specificità dell’organizzazione provinciale della dirigenza.

Infine, non sarebbe ravvisabile la violazione degli artt. 101, secondo comma, 103 e 108 Cost.

La trasformazione delle indennità dirigenziali sarebbe difatti già stata prevista dagli artt. 22 e 28 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992, al fine di garantire la tendenziale equiparazione del trattamento retributivo del personale degli enti facenti parte dell’intercomparto provinciale rispetto a quelli del restante territorio nazionale. La legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 sarebbe quindi legittimamente intervenuta per dirimere dubbi interpretativi inerenti alle norme preesistenti.

Ne consegue che non sussisterebbe nemmeno la violazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. l del menzionato Protocollo addizionale, dovendosi escludere la sussistenza di un principio secondo cui la necessaria incidenza delle norme retroattive sui procedimenti in corso si porrebbe automaticamente in contrasto con la medesima Convenzione.

3.– Con ulteriore ordinanza dell’8 agosto 2018, iscritta al n. 177 del registro ordinanze del 2018, le medesime sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige della Corte dei conti, nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 dicembre 2017, n. 11 (Legge regionale di stabilità 2018), in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 117, secondo comma, lettere l) e o), e 119, primo comma, Cost.

Le predette disposizioni prevedono che «1. A far data dal 1° gennaio 2018 la retribuzione di posizione e l’indennità di direzione previste dai rispettivi contratti collettivi del personale regionale sono trasformate in indennità di posizione, composta da una parte fissa ed una parte variabile. L’ammontare dell’indennità di posizione, di cui la parte fissa è pari al 40 per cento del valore complessivo dell’indennità stessa, è determinato dalla contrattazione collettiva. Dopo almeno sei anni di incarico di preposizione alle strutture organizzative o loro articolazioni, la sola parte fissa dell’indennità di posizione si trasforma, alla cessazione dell’incarico, in assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo. […] 3. Sono fatti salvi gli effetti giuridici già prodotti e gli effetti economici già maturati, sino al 1° gennaio 2018, a seguito dei meccanismi di trasformazione graduale della retribuzione di posizione e dell’indennità di direzione in assegno personale pensionabile, in applicazione dei contratti collettivi. L’assegno personale pensionabile già maturato ai sensi del presente comma non è cumulabile con l’indennità di posizione di cui al comma 1».

Il rimettente ritiene le questioni rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione ai parametri evocati, per le ragioni sostanzialmente coincidenti a quelle già esposte.

4.‒ Analoghe sono altresì le difese della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol quanto alla inammissibilità delle questioni sollevate nonché alla loro non fondatezza.

4.1.‒ In particolare, la Regione autonoma ritiene di essere titolare di competenze legislative di tipo esclusivo in materia di «ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto», in virtù dell’art. 4, comma 1, numero 1, dello statuto speciale.

Nell’esercizio di detta competenza legislativa esclusiva, la Regione ha emanato numerose leggi, tra le quali, per quanto di interesse, la legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli Uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), come successivamente modificata dalla legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 giugno 1987, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 «Ordinamento degli Uffici regionali e norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale»), nonché la legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 6 dicembre 1993, n. 22 (Adeguamento normativa della dirigenza e disposizioni urgenti in materia di personale).

In particolare, la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 15 del 1983 avrebbe introdotto un modello “misto” di dirigenza regionale, parzialmente diverso tanto rispetto a quello della dirigenza statale, quanto a quello delle Province autonome di Trento e Bolzano, ma non per questo in contrasto con la Costituzione o con i princìpi dell’ordinamento.

La legislazione regionale, infatti, prevedrebbe alternativamente sia una carriera dirigenziale basata sulla relativa qualifica (art. 23), che un «albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell’idoneità alla direzione d’ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l’esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall’amministrazione [...]» (art. 24).

Attualmente, dunque, convivrebbero, nell’organizzazione regionale, tanto dirigenti in possesso della relativa qualifica, quanto soggetti titolari di una qualifica di quadro che, tuttavia, essendo iscritti all’albo degli idonei, hanno ricevuto un incarico dirigenziale. Questi ultimi, ove l’incarico non fosse confermato o rinnovato, conserverebbero l’originario inquadramento (non dirigenziale).

Tale assetto sarebbe sopravvissuto alle successive evoluzioni dell’ordinamento statale in materia di dirigenza pubblica e al vaglio di costituzionalità (sono citate la sentenza n. 156 del 1994 e l’ordinanza n. 382 del 2002).

Inoltre, il giudice a quo ricostruirebbe erroneamente l’istituto in questione ritenendolo un trattamento accessorio corrisposto in assenza del relativo incarico, mentre in realtà si tratterebbe di una componente fissa del trattamento economico che, in quanto tale, si conserverebbe anche a seguito della cessazione dell’incarico dirigenziale.

5.‒ In prossimità dell’udienza pubblica sia la Provincia autonoma di Bolzano che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol hanno depositato memorie, in cui hanno ribadito l’inammissibilità e l’infondatezza delle questioni di legittimità sollevate.

Considerato in diritto 1.‒ Con le ordinanze indicate in epigrafe la Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, nel corso di due giudizi di parificazione per l’esercizio finanziario 2017 dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni di leggi provinciali e regionali che, a partire dal 1992, hanno consentito ai dirigenti dei predetti enti territoriali di conservare, come assegno personale, indennità di direzione e coordinamento a vario titolo percepite dopo la cessazione dei relativi incarichi.

Il procuratore regionale è intervenuto nella udienza camerale della parificazione e ha depositato memorie conclusionali, con le quali ha chiesto di sollevare questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di personale), e dell’art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell’indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale), in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 103, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione. Nella pubblica udienza del 28 giugno 2018 il contraddittorio si è svolto con l’intervento del magistrato relatore, del Procuratore regionale, che ha confermato oralmente le conclusioni scritte, e del Presidente della Giunta provinciale.

1.1.– Con l’ordinanza iscritta al n. 173 del registro ordinanze dell’anno 2018 la Corte dei conti ha censurato l’art. 28 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), l’art. 47 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia), l’art. 14, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 settembre 2015, n. 11 (Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017), l’art. 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2016, n. 21 (Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo), gli artt. 1, 2, e 17 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017 e gli artt. 1 e 3 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018, in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 101, secondo comma, 103, 108, 117, secondo comma, lettere l) e o), e 119, primo comma, Cost.

Il rimettente premette che, in sede di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio 2017, è stato accertato l’impegno e il pagamento di somme a titolo di assegno personale pensionabile, corrispondenti a indennità di direzione e di coordinamento, in assenza di formale incarico e di espletamento di alcuna funzione. Sulla disciplina di dette erogazioni sono intervenuti, nel corso del 2017 e del 2018, gli artt. 1, 2 e 17 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017 e gli artt. 1 e 3 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018.

Le norme di cui il giudice a quo sospetta l’illegittimità costituzionale inciderebbero sulla spesa, determinandone un effetto espansivo, e altererebbero la consistenza del risultato di amministrazione, incrementando indebitamente le poste passive del bilancio.

Il rimettente riferisce – proprio al fine di evitare l’alterazione del risultato di amministrazione e la validazione di spese non coperte da presupposto normativo – di avere già disapplicato, per gli esercizi antecedenti al 2017, ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), alcune norme del contratto collettivo provinciale, in quanto affette da nullità secondo il combinato disposto degli artt. 7, comma 5, e 2, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 2, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale).

Attraverso tale disapplicazione – prosegue il rimettente – aveva assunto decisioni di parificazione parziale, negandola alle partite di spesa inerenti alla corresponsione di indennità svincolate da qualsiasi prestazione di lavoro, nonché ai relativi oneri pensionistici a carico del datore di lavoro. La sopravvenienza, in data antecedente alla parificazione dell’esercizio 2017, delle norme provinciali censurate avrebbe vanificato, nel procedimento di parificazione relativo a detto esercizio, la disapplicazione del contratto collettivo nella parte affetta da nullità, dal momento che avrebbe sanato, con una fonte legislativa intangibile per la Corte dei conti, una situazione della cui legittimità costituzionale il giudice a quo dubita.

Viene precisato che, dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, l’erogazione delle indennità di dirigenza, in assenza di espletamento del corrispondente incarico, è stata prevista con diverse, ma teleologicamente equivalenti, norme contenute in contratti collettivi regionali e provinciali a partire dalla fine del secolo scorso (contratto collettivo riguardante il personale dell’area dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige biennio economico 2004-2005 del 27 febbraio 2006, come modificato dal contratto collettivo area dirigenziale del 27 aprile 2009; contratto collettivo riguardante il personale dell’area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, quadriennio giuridico 2008-2011 e biennio economico 2008-2009 del 1° dicembre 2008; contratto collettivo intercompartimentale per il personale dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo 1999-2000 del 17 luglio 2000; contratto di comparto per il personale dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano del 6 agosto 2001).

Per questo motivo, ai soli fini della parificazione, il rimettente aveva disapplicato dette prescrizioni contrattuali per violazione di norme imperative di diritto privato, precedentemente menzionate.

Tale operazione, tuttavia, nell’esercizio 2017 non sarebbe stata idonea ad assicurare il rispetto delle suddette norme imperative appartenenti all’ordinamento civile e – nel caso di specie – neppure di quelle inerenti alla pensionabilità delle indennità, dal momento che le disposizioni di legge provinciale, intervenute prima della parificazione del rendiconto inerente all’esercizio 2017, avrebbero comunque precluso di stralciare dalla validazione le partite di spesa illegittime.

Le norme provinciali censurate disciplinerebbero, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., un aspetto della retribuzione dei dipendenti provinciali, incidendo nella materia «ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva dello Stato, la cui regolamentazione dovrebbe essere uniforme su tutto il territorio nazionale.

Tali norme sarebbero inoltre illegittime perché in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera o), Cost. − che devolve alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della previdenza sociale − nella parte in cui prevedono la trasformazione delle indennità, alla cessazione dell’incarico, in assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo.

Alla luce di quanto esposto, il rimettente ritiene che le questioni debbano essere sollevate non solo in riferimento all’art. 81 Cost., ma anche agli artt. 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost., la cui violazione comporterebbe l’alterazione del risultato di amministrazione e l’aumento della spesa del personale oltre i limiti consentiti dai vincoli di finanza pubblica.

In particolare, viene rimarcata la ridondanza sull’art. 81 Cost. della violazione della competenza esclusiva dello Stato contemplata nell’art. 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost.

Viene inoltre dedotta la violazione delle disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), nonché dei principi di imparzialità e buon andamento (art. 97, secondo comma, Cost.) e di proporzionalità della retribuzione rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro prestato (art. 36, primo comma, Cost.).

Viene infine lamentata l’indebita interferenza con la funzione esercitata in sede di parificazione (artt. 101, secondo comma, e 103 Cost.) e l’illegittima retroattività della norma di interpretazione autentica contenuta nella legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 in violazione dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.

1.2.‒ La Provincia autonoma di Bolzano, costituitasi in giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per l’infondatezza delle questioni sollevate.

In via preliminare, dopo aver premesso che il rendiconto presenta un saldo positivo e che l’equilibrio economico-finanziario non è messo in discussione dalle misure contestate, la difesa provinciale assume che il giudice rimettente non sarebbe legittimato a sollevare, in sede di parificazione del rendiconto, questioni di legittimità costituzionale in riferimento a parametri diversi e ulteriori rispetto agli artt. 81 e 119 Cost., i quali pongono princìpi a «diretta» tutela degli equilibri economico-finanziari.

Eccepisce inoltre il difetto di rilevanza delle questioni sollevate, in quanto le norme censurate non sarebbero applicabili nei giudizi a quibus, poiché, a differenza di quelle oggetto di precedenti giudizi di legittimità costituzionale, non inciderebbero sulla struttura del bilancio.

In particolare, gli artt. 1 e 2 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017 e l’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 legittimerebbero – con effetto retroattivo – un meccanismo retributivo integralmente regolato dai contratti collettivi: la finalità di dette norme sarebbe dunque del tutto estranea all’oggetto del giudizio di parificazione.

Infine, evidenzia che le somme erogate nel 2017 – esercizio oggetto del giudizio di parificazione – a titolo di assegno personale pensionabile sarebbero state liquidate in base ai vigenti contratti collettivi e non in base alle norme censurate.

Le questioni sollevate sarebbero comunque infondate nel merito, in quanto basate su un erroneo inquadramento tanto della competenza della Provincia autonoma di Bolzano in materia, quanto della natura dell’istituto in questione.

La Provincia, difatti, avrebbe istituito un modello di conferimento degli incarichi dirigenziali mediante l’iscrizione in un “albo” e la conservazione, nel caso di attribuzione dell’incarico, dell’inquadramento di provenienza, riconoscendo, con l’art. 22 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992, un’indennità di funzione mensile gradualmente trasformata in assegno personale pensionabile. L’indennità in questione, dunque, non sarebbe una forma di trattamento accessorio, bensì un elemento fisso e continuativo della retribuzione.

Quanto previsto dalla legislazione provinciale, peraltro, corrisponderebbe alla disciplina della dirigenza dei Ministeri, il cui trattamento economico fisso sarebbe costituito dallo stipendio tabellare, dalla retribuzione di posizione-parte fissa e dalla retribuzione individuale di anzianità (artt. 49 e 53 del CCNL 21 aprile 2006). Tale trattamento si conserva anche in caso di perdita della «posizione» per effetto del collocamento a disposizione dei ruoli (art. 4 del citato CCNL).

Alla luce di tali rilievi le questioni sollevate non sarebbero fondate.

1.3.‒ Con ordinanza iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2018 la Corte dei conti ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 dicembre 2017, n. 11 (Legge regionale di stabilità 2018), in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 117, secondo comma, lettere l) e o), e 119, primo comma, Cost., per ragioni sostanzialmente coincidenti con quelle illustrate nell’ordinanza n. 173 del 2018 in ordine alla legislazione della Provincia autonoma di Bolzano.

Le disposizioni censurate, dopo aver disposto la trasformazione, alla cessazione dell’incarico, della parte fissa dell’indennità di posizione in assegno personale pensionabile, fanno salvi gli effetti giuridici già prodotti e quelli economici già maturati sino al 1° gennaio 2018.

1.4.– Le difese della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, costituitasi in giudizio, sono analoghe a quelle svolte dalla Provincia autonoma di Bolzano, quanto a inammissibilità o, comunque, infondatezza delle questioni sollevate.

In particolare, anche la Regione autonoma sarebbe titolare di competenze legislative di tipo esclusivo in materia di «ordinamento degli Uffici regionali e del personale ad essi addetto», in virtù dell’art. 4, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Nell’esercizio di detta competenza, la legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli Uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), avrebbe introdotto un modello “misto” di dirigenza regionale, parzialmente diverso tanto rispetto a quello della dirigenza statale, quanto a quello delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ma non per questo in contrasto con la Costituzione o con i princìpi dell’ordinamento.

La legge regionale, infatti, prevederebbe, alternativamente, sia una carriera dirigenziale basata sulla relativa qualifica (art. 23) che un «albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell’idoneità alla direzione d’ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l’esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall’amministrazione [...]» (art. 24).

Attualmente, dunque, convivrebbero, nell’organizzazione regionale, tanto dirigenti in possesso della relativa qualifica, quanto soggetti titolari di una qualifica di quadro che, tuttavia, essendo iscritti all’albo degli idonei, hanno ricevuto un incarico dirigenziale. Questi ultimi, ove l’incarico non fosse confermato o rinnovato, conserverebbero l’originario inquadramento (non dirigenziale).

Inoltre, il giudice a quo avrebbe ricostruito erroneamente l’istituto in questione, ritenendolo un trattamento accessorio corrisposto in assenza del relativo incarico, mentre in realtà si tratterebbe di una componente fissa del trattamento economico che, in quanto tale, si conserverebbe anche a seguito della cessazione dell’incarico dirigenziale.

2.– Stante l’affinità della normativa censurata e la parziale coincidenza dei parametri di cui essa si assume lesiva, i giudizi devono essere riuniti ai fini di una definizione congiunta.

3.– Il problema pregiudiziale della legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di parificazione, ai sensi dell’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte Costituzionale), e dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), si inquadra in quello più ampio inerente all’ammissibilità di questioni sollevate in sedi diverse da quella giurisdizionale in senso stretto e dalla volontaria giurisdizione, quest’ultima già inquadrata da questa Corte nella funzione giurisdizionale «anche se manchi la lite o non vi sia contraddittorio tra le parti» (sentenza n. 129 del 1957).

Con più largo riferimento ad altre ipotesi di procedimenti pendenti dinanzi a una magistratura, diversi – come i giudizi in esame – da quelli di volontaria giurisdizione, è stato affermato che, per aversi un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, è sufficiente che ricorra «il requisito oggettivo dell’esercizio “di funzioni giudicanti per l’obiettiva applicazione della legge”, da parte di organi “pur estranei alla organizzazione della giurisdizione ed istituzionalmente adibiti a compiti di diversa natura”, che di quelle siano investiti anche in via eccezionale, e siano all’uopo “posti in posizione super partes”» (sentenza n. 226 del 1976).

Per quanto concerne la Corte dei conti, plurime pronunce di questa Corte ne hanno riconosciuto la legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità nel corso del giudizio di parificazione (sentenze n. 196 del 2018, n. 181 del 2015, n. 213 del 2008, n. 121 del 1966 e n. 165 del 1963). Coerentemente con la natura di tale specifica funzione, la legittimazione della Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione è stata costantemente riconosciuta con riferimento ai parametri costituzionali posti a tutela degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria.

Nelle fattispecie in esame, peraltro, oltre all’art. 81 Cost., vengono invocati ulteriori parametri costituzionali, in relazione ai quali deve essere verificata l’ammissibilità.

4.– Prima di procedere all’esame della rilevanza delle questioni sollevate con le ordinanze in esame, occorre, tuttavia, individuare il petitum sostanziale delle predette, dal momento che non tutte le disposizioni censurate risultano eziologicamente collegate alla decisione di parificazione.

Il percorso argomentativo dei giudici a quibus evidenzia come, ai fini della parificazione, le disposizioni rilevanti siano quelle provinciali e regionali – sopravvenute dopo la precedente disapplicazione, da parte della medesima Corte dei conti, dei contratti collettivi nelle parti contemplanti le contestate erogazioni – che impongono di validare, ai fini della determinazione del risultato di amministrazione e del sindacato di legittimità della spesa, le partite che contengono le somme inerenti alla elargizione delle indennità prive del requisito sinallagmatico e ai conseguenti oneri di natura pensionistica. Ed è proprio questo profilo eziologico della rilevanza che deve essere scrutinato.

In concreto, le norme che rivestono tale pregiudizialità sono le seguenti: a) art. 1, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017; b) art. 2 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017; c) art. 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017; d) art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018; e) art. 4, comma 1, terzo periodo e comma 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017. Per quanto si dirà espressamente in prosieguo, analogo diretto collegamento non si riscontra per altre disposizioni impugnate.

Evidenti ragioni sistematiche inducono, pertanto, a circoscrivere il petitum a quella parte della legislazione in grado di condizionare direttamente la decisione delle sezioni riunite della Corte dei conti.

5.– Alla luce di quanto premesso, sono, invece, inammissibili le questioni sollevate nei confronti delle disposizioni della Provincia autonoma di Bolzano antecedenti alla stipula del primo contratto collettivo provinciale disciplinante il rapporto di lavoro dei dirigenti provinciali e quelle che non riguardano la copertura legislativa delle spese contestate.

Le disposizioni antecedenti sono quelle contenute nell’art. 28 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992.

Tali disposizioni non erano vigenti al momento in cui il giudice contabile è stato chiamato ad assumere la decisione circa la parificazione delle contestate partite di spesa. Infatti, l’art. 2, comma 1, lettera o), della legge n. 421 del 1992 – disposizione imperativa e inderogabile ascrivibile alla materia di competenza esclusiva statale «ordinamento civile» – stabilisce che la privatizzazione del pubblico impiego deve essere caratterizzata dalla «abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all’apporto partecipativo». L’art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 – norma di analogo tenore della precedente – prevede che le disposizioni antecedenti alla sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione stessa (in tal senso, sentenza n. 196 del 2018).

L’unica fonte normativa vigente – per espressa ammissione del rimettente – era il contratto collettivo provinciale, che è stato, però, disapplicato per contrasto con la disposizione imperativa contenuta nell’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale stabilisce che «[l]e amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese».

Da quanto evidenziato deriva inequivocabilmente l’inammissibilità delle questioni sollevate nei riguardi di disposizioni antecedenti all’ultimo contratto collettivo di comparto, poiché esse non spiegano alcun effetto giuridico nei confronti delle spese sottoposte a parificazione.

Esulano inoltre dall’odierno giudizio le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulle disposizioni che trovano applicazione «a far data dal 1° giugno 2018» e, quindi, sull’art. 1, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, sull’art. 3 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 e sull’art. 4, comma 1, primo e secondo periodo della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, oltre a quelle che evidentemente non riguardano le tematiche oggetto del giudizio (art. 1, comma 2, e art. 17 comma 1, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017).

Non riguardano direttamente la copertura legislativa delle spese contestate l’art. 47 della legge prov. Bolzano n. 6 del 2015, l’art. 14, comma 6, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2015, l’art. 7 della legge prov. Bolzano n. 21 del 2016, in quanto tutte prevedono lo scaglionamento nel tempo di una disciplina sulla trasformazione graduale delle indennità di funzione e di coordinamento in assegno personale pensionabile.

Risultano inammissibili, per inconferenza con i parametri invocati, le censure proposte nei confronti degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, dell’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018, dell’art. 4, commi 1, terzo periodo, e 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, in riferimento agli artt. 3, 36, 97, 101, secondo comma, 103, 108 e 119, primo comma, Cost.

Risultano altresì inammissibili, per irrilevanza nel presente giudizio, le censure proposte nei confronti delle medesime disposizioni, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.

6.– Superano, invece, il vaglio di ammissibilità le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, dell’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018, dell’art. 4, commi 1, terzo periodo, e 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost.

Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione della Provincia autonoma di Bolzano secondo cui la Corte dei conti non sarebbe legittimata a sollevare in sede di parificazione del rendiconto questioni di legittimità costituzionale in riferimento a parametri diversi e ulteriori rispetto agli artt. 81 e 119 Cost.

Dalle prospettazioni dei giudici a quibus precedentemente richiamate appare evidente l’incidenza della violazione delle regole di riparto della competenza legislativa, – nel caso di specie di quelle contenute nell’art. 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost. – sulla lesione dei princìpi della sana gestione finanziaria presidiati dall’art. 81 Cost.

Non è neppure fondata l’eccezione secondo cui le norme soggette a scrutinio non sarebbero rilevanti, in quanto le contestate erogazioni discenderebbero dai vigenti contratti collettivi.

È precisato con chiarezza nelle ordinanze di rimessione che i richiamati contratti sono stati disapplicati in parte qua proprio per contrasto con le norme imperative dell’ordinamento civile. Pertanto, tali contratti non ostacolano il diniego di parificazione (già adottato nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano con riguardo ai tre precedenti esercizi), a differenza della preclusione ingenerata dalle norme successivamente intervenute.

A ben vedere, le fattispecie in esame risultano analoghe, quanto al carattere di interdipendenza degli artt. 81 e 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost., a quella recentemente decisa da questa Corte con la sentenza n. 196 del 2018.

Ricorrono, infatti, nei casi di specie, le stesse situazioni che hanno indotto a scrutinare favorevolmente l’ammissibilità della rimessione incidentale da parte della Corte dei conti, sezione di controllo della Regione Liguria, poiché il giudice contabile, ove avesse applicato tali norme, si sarebbe trovato nella condizione di validare un risultato di amministrazione non corretto, in quanto relativo a una spesa, conseguente all’adozione di un istituto retributivo illegittimo (in tal senso, sentenza n. 196 del 2018).

Peraltro, la prospettazione dei rimettenti pone chiaramente in luce come, nella materia dell’ordinamento civile e della previdenza sociale, l’intervento legislativo provinciale e quello regionale vengano a determinare una spesa non conforme ai criteri dettati dall’ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata. Correttamente il rimettente ha affermato che le norme della cui legittimità costituzionale dubita, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere l) e o), e 81 Cost., hanno dato vita alla spesa per indennità di dirigenza, corrisposte in assenza di prestazione lavorativa e assoggettate a contribuzione pensionabile, in contrasto con la legge statale (sentenza n. 196 del 2018).

Tenuto conto che compito della Corte dei conti, in sede di parificazione del rendiconto generale delle autonomie territoriali, è accertare il risultato di amministrazione, nonché eventuali illegittimità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (art. 1, comma 3, del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), i rimettenti hanno esaurientemente spiegato l’effetto preclusivo che le disposizioni impugnate avrebbero sul controllo di legittimità delle partite di spesa contenenti le contestate indennità.

È utile ricordare come questa Corte, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 7, del d. l. n. 174 del 2012 – nella parte che consentiva alla magistratura contabile di condizionare le modifiche alle norme finanziarie in contrasto con i principi dell’equilibrio di bilancio e di precludere i programmi di spesa privi di copertura e comunque della relativa sostenibilità finanziaria – abbia precisato che la Corte dei conti non può condizionare il contenuto degli atti legislativi regionali o privarli dei loro effetti, perché tale prerogativa è demandata al «sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale […]. La Corte dei conti, d’altro canto, è organo che − come, in generale, la giurisdizione e l’amministrazione − è sottoposto alla legge (statale e regionale); la previsione che una pronuncia delle sezioni regionali di controllo di detta Corte possa avere l’effetto di inibire l’efficacia di una legge si configura, perciò, come palesemente estranea al nostro ordinamento costituzionale» (sentenza n. 39 del 2014).

La predetta pronuncia, salvando la parte del citato art. 1 riservata al controllo sugli equilibri del bilancio e sulla correttezza della spesa regionale e colpendolo solo in quella che eccedeva dalle attribuzioni costituzionali della magistratura contabile, corrobora l’argomento dei giudici rimettenti, secondo cui, ove sia la legge stessa a pregiudicare principi di rango costituzionale, l’unica via da percorrere per il giudice della parificazione rimane proprio il ricorso all’incidente di costituzionalità.

Il giudizio si presenta, pertanto, circoscritto dai parametri che attengono all’an della spesa, non al quomodo della stessa.

Si aggiunga che, come nella fattispecie di cui alla predetta sentenza n. 196 del 2018, le questioni in esame si collocano in una zona d’ombra della sindacabilità costituzionale, che ne determina indubbiamente analoga peculiarità. A favore di tale conclusione concorrono due distinte ma complementari concause: a) gli interessi erariali alla corretta spendita delle risorse pubbliche – salvo quanto si dirà appresso per il Governo – non hanno, di regola, uno specifico portatore in grado di farli valere processualmente in modo diretto; b) le disposizioni contestate non sono state impugnate nei termini dal Governo, unico soggetto abilitato a far valere direttamente l’invasione di materie di competenza legislativa statale, divenendo intangibili per effetto della decorrenza dei predetti termini e della decadenza conseguentemente maturata.

Deve, dunque, riconoscersi l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe, sia con riguardo alla legittimazione dell’organo rimettente, sia con riguardo ai parametri evocati sia, infine, quanto alla rilevanza delle questioni sollevate in relazione alle finalità dei giudizi a quibus. Significativa è in proposito la formulazione dell’art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede che siano proprio le sezioni regionali della Corte dei conti ad accertare la violazione dei vincoli di spesa del personale delle Regioni e degli enti locali ai fini del recupero delle somme erogate in eccedenza.

7.– Nel merito, le questioni sollevate nei confronti degli artt. 1, comma 3, 2, e 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, dell’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 e dell’art. 4, commi 1, terzo periodo, e 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost., sono fondate.

Incidendo in due materie di competenza esclusiva statale, quali l’ordinamento civile e la previdenza sociale, la normativa censurata pone in essere una lesione diretta dei principi posti a tutela dell’equilibrio del bilancio e della copertura della spesa presidiati dall’art. 81 Cost.

Quanto al collegamento funzionale, nei presenti giudizi, degli art. 81 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. è utile ricordare come, «[s]econdo la costante giurisprudenza costituzionale, “a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici – tra i quali, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni – compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia ‘ordinamento civile’ (ex multis, sentenze n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)” (sentenza n. 175 del 2017)» (sentenza n. 196 del 2018).

Analogo rapporto si verifica con la materia della previdenza sociale, poiché le somme indebitamente erogate dagli enti territoriali resistenti costituiscono la base delle ulteriori disposizioni che ne statuiscono la pensionabilità e i relativi oneri a carico degli enti datori di lavoro.

Il collegamento funzionale tra i precetti invocati si verifica attraverso le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, il quale dispone contemporaneamente: la salvezza degli effetti giuridici e degli effetti economici già maturati al 1° giugno 2018 (effetti realizzati tramite la corresponsione dei contestati emolumenti malgrado la disapplicazione del contratto collettivo provinciale disposta dalla Corte dei conti in sede di parificazione dei tre esercizi precedenti); la trasformazione dell’indennità di dirigenza in assegno personale pensionabile; l’attribuzione di tale illegittimo beneficio mediante il sistema retributivo, già cancellato dall’ordinamento pensionistico al momento della emanazione della norma.

Equivalente incidenza sull’art. 81 Cost. realizza l’art. 2 della stessa legge, in quanto stabilisce dei termini in ordine all’applicazione del censurato meccanismo aventi effetto diretto sulle risultanze della parificazione regionale.

Così pure il secondo periodo del comma 1 e il comma 2 dell’art. 17 della medesima legge forniscono copertura normativa ai meccanismi della legge prov. n. 10 del 1992, privi di effetti giuridici fin dall’entrata in vigore del primo contratto collettivo conseguente alla privatizzazione dell’impiego pubblico ma incorporati per relationem dalle suddette disposizioni.

Ancora, l’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018, recante «Interpretazione autentica dell’articolo 47 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, dell’articolo 14, comma 6, della legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11, dell’articolo 7, comma 1, della legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21, e degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, in materia di indennità connesse con incarichi dirigenziali ed affini, nonché degli articoli 22 e 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10», offre copertura normativa alle erogazioni avvenute in forza dei meccanismi retributivi e previdenziali adottati dalla Provincia autonoma in violazione di norme imperative contenute nella legislazione esclusiva statale.

Per quel che concerne la legislazione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, la differente formulazione letterale delle disposizioni censurate non si discosta tuttavia dalla sostanza di quelle provinciali precedentemente esaminate. In particolare, il comma 3 dell’art. 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017 fa salvi gli effetti giuridici già prodotti e gli effetti economici già maturati, sino al 1° gennaio 2018, a seguito dei meccanismi di trasformazione graduale della retribuzione di posizione e dell’indennità di direzione in assegno personale.

7.1.– Non può essere condiviso l’argomento della Provincia autonoma di Bolzano, secondo cui il fatto che il rendiconto presenti un saldo positivo sanerebbe l’assenza di legittimazione delle spese inerenti all’assegno pensionabile e ai collegati oneri previdenziali.

L’avanzo di amministrazione, infatti, non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell’assoluta discrezionalità dell’amministrazione.

Anzi, l’avanzo di amministrazione “libero” delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato, in cui non rientrano dazioni retributive e previdenziali non contemplate dalla legge.

Neppure può essere accolta l’eccezione formulata da entrambe le autonomie territoriali, secondo cui le norme censurate apparterrebbero alla materia statutaria «ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto», dal momento che proprio l’assenza di impiego del personale beneficiario delle contestate dazioni esclude che queste ultime possano ricondursi alla materia organizzativa.

Nemmeno le peculiarità dell’organizzazione della dirigenza vigente nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol sono rilevanti ai fini del presente giudizio, poiché non viene in rilievo la modalità organizzativa, bensì l’assenza di sinallagmaticità della retribuzione e il relativo assoggettamento a contribuzione previdenziale.

Infine, non può essere condiviso l’argomento secondo cui le somme erogate sarebbero trasformate, sulla base di una semplice disposizione normativa, da indennità dirigenziali prive del carattere corrispettivo della prestazione a elemento fisso e continuativo della retribuzione. Detto argomento incorre in una contraddizione in termini, poiché tale trasformazione, per legge provinciale o regionale, costituisce, al contrario, una finzione giuridica intrinsecamente inconciliabile che, in quanto finalizzata ad aggirare un divieto di carattere generalizzato per tutti i dipendenti pubblici, è essa stessa costituzionalmente illegittima.

Per questo motivo, anche la previsione, contenuta in alcune delle leggi impugnate non coinvolte nella presente dichiarazione di incostituzionalità, di una trasformazione graduale delle indennità di dirigenza in assegno pensionabile, una volta cessato l’incarico, risulta egualmente inconciliabile con la regola generale inerente alla dirigenza pubblica.

Pur tuttavia, essa non è rilevante ai fini del giudizio di parificazione dell’esercizio 2017 e dei dinieghi di parificazione relativi ai rendiconti del triennio precedente della Provincia autonoma di Bolzano e, pertanto, si sottrae alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, ferma restando la preclusione all’assunzione di tale tipologia di spesa per gli esercizi successivi al 2017.

8.– In definitiva, le norme testé individuate nel complesso quadro normativo, in cui le inseriscono, con ambigui e reiterati rinvii per relationem, il legislatore regionale e quello provinciale, incidono, con tutta evidenza, sull’articolazione della spesa del bilancio consuntivo 2017, sul quantum della stessa, sulla determinazione del risultato di amministrazione e su profili retributivi espressamente esclusi dal legislatore nazionale nell’esercizio della sua competenza esclusiva.

Per le considerazioni che precedono, le norme precedentemente esaminate devono essere dunque dichiarate costituzionalmente illegittime e le spese dalle stesse generate non possono essere inserite nei relativi rendiconti.

Per questi motivi

La Corte Costituzionale

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell’indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di personale);

3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, terzo periodo e comma 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 dicembre 2017, n. 11 (Legge regionale di stabilità 2018);

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), dell’art. 47 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia), dell’art. 14, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 settembre 2015, n. 11 (Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017), dell’art. 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2016, n. 21 (Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 101, secondo comma, 103, 108 e 119, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, con l’ordinanza iscritta al n. 173 del registro ordinanze del 2018;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, dell’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018, dell’art. 4, commi 1, terzo periodo, e 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 97, 101, secondo comma, 103, 108, 117, primo comma, e 119, primo comma, Cost., con la medesima ordinanza iscritta al n. 173 del registro ordinanze del 2018.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2019.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionActionArt. 1    
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 10/bis  
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction Art. 01
ActionAction Art. 1     
ActionAction Art. 1/bis    
ActionAction Art. 1/ter
ActionAction Art. 1/quater
ActionAction Art. 2
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4
ActionAction Art. 5
ActionAction Art. 6
ActionAction Art. 7
ActionAction Art. 8
ActionAction Art. 9
ActionAction Art. 10
ActionAction Art. 11-12
ActionAction Art. 13
ActionAction Art. 14
ActionAction Art. 15 (Norma finale)  
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 1/bis
ActionAction Art. 2
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4
ActionAction Art. 5
ActionAction Art. 6
ActionAction Art. 7
ActionAction Art. 8
ActionAction Art. 9
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionActionArt. 1-2.   
ActionActionArt. 3  
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 1/bis
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 4/bis   
ActionActionArt. 4/ter
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 12
ActionActionArt. 13
ActionActionArt. 14
ActionActionArt. 15
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction Art. 1
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionAction91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
ActionAction92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
ActionAction93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
ActionAction94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
ActionAction95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
ActionAction96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
ActionAction97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
ActionAction98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
ActionAction99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
ActionAction100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
ActionAction101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
ActionAction102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
ActionAction103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
ActionAction104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
ActionAction105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
ActionAction106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
ActionAction107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
ActionAction108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
ActionAction109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
ActionAction110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
ActionAction111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
ActionAction112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
ActionAction113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
ActionAction114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionb) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionActionc) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
ActionActione) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
ActionActionf) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
ActionActioni) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
ActionActionk) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
ActionActionl) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
ActionActionm) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
ActionActionp) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
ActionActionq) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA, DI CONTENIMENTO DEI COSTI, DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI NONCHÉ DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
ActionActionALTRE DISPOSIZIONI
ActionActionALLEGATO A 
ActionActionALLEGATO B
ActionActionr) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionActions) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
ActionActiont) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
ActionActionu) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
ActionActionv) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionActionv) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionActionx) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionActiony) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
ActionActionz) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
ActionActiona') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
ActionActionb') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
ActionActionc') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
ActionActiond') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
ActionActione') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
ActionActionf') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
ActionActiong') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
ActionActionh') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
ActionActioni') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
ActionActionj') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
ActionActionk') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
ActionActionl') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
ActionActionm') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
ActionActionn') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
ActionActiono') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
ActionActionp') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
ActionActionq') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
ActionActionr') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
ActionActions') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
ActionActiont') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
ActionActionu') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
ActionActionv') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
ActionActionw') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
ActionActionx') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
ActionActiony') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
ActionActionz') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
ActionActiona'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
ActionActionb'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
ActionActionc'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
ActionActiond'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
ActionActionArt. 1 (Modifiche della , “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)
ActionActionArt. 2 (Modifiche della , “Ordinamento del personale della Provincia”)
ActionActionArt. 3 (Modifiche della , “Disciplina del procedimento amministrativo”)
ActionActionArt. 4 (Costituzione di società)
ActionActionArt. 5 (Modifiche della , “Disposizioni sugli appalti pubblici”)
ActionActionArt. 6 (Modifiche della , “Nuovo ordinamento del commercio”)
ActionActionArt. 7 (Modifica della , “Disciplina del settore fieristico”)
ActionActionArt. 8 (Modifiche alla , “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 9 (Utilizzo di edifici come strutture di accoglienza per richiedenti protezione internazionale)
ActionActionArt. 10 (Modifica della , “Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici e personale, istruzione, enti locali, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, foreste e caccia, sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, apprendistato, trasporti, artigianato, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, commercio, appalti pubblici e altre disposizioni”)
ActionActionArt. 11 (Modifiche della , “Norme in materia di bilancio e di  contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 12 (Modifica della , “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 13 (Modifica della , “Disposizioni in materia  di finanza locale”)
ActionActionArt. 14 (Modifiche della , “Interventi a favore dello sport”)
ActionActionArt. 15 (Modifiche della , “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 16 (Modifica della , “Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche”)
ActionActionArt. 17 (Modifiche della , “Sportello unico per le attività produttive”)
ActionActionArt. 18 (Modifica della , “Provvedimenti di attuazione del , in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica”)
ActionActionArt. 19 (Modifica della , “Disciplina dell’orientamento scolastico e professionale”)
ActionActionArt. 20 (Abrogazioni)
ActionActionArt. 21 (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 22 (Entrata in vigore)
ActionActione'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
ActionActionf'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
ActionActiong'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
ActionActionh'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
ActionActioni'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
ActionActionj'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
ActionActionk'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
ActionActionl'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
ActionActionm'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
ActionActionn'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
ActionActiono'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
ActionActionp'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
ActionActionq'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
ActionActionr'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
ActionActionArt. 1  (Allegati)
ActionActionArt. 2  (Approvazione)
ActionActionArt. 3  (Entrata in vigore)
ActionActionALLEGATI
ActionActions'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
ActionActiont'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
ActionActionu'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
ActionActionv'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
ActionActionw'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
ActionActionx'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
ActionActiony'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
ActionActionz'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
ActionActiona''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
ActionActionb''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
ActionActionc''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
ActionActiond''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
ActionActione''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
ActionActionf''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
ActionActiong''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
ActionActionh''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
ActionActioni''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
ActionActionj''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
ActionActionArt. 1 Modifiche della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16 (legge di stabilità 2021)
ActionActionArt. 2 (Stato di previsione dell’entrata)
ActionActionArt. 3 (Stato di previsione della spesa)
ActionActionArt. 4 (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021 - 2023)
ActionActionArt. 5 (Allegati all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 - 2023)
ActionActionArt. 6 (Equilibri generali di bilancio)
ActionActionArt. 7 (Modifiche alla legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3, “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni”)
ActionActionArt. 8 (Disposizioni in materia di enti strumentali e società partecipate)
ActionActionArt. 9 (Entrata in vigore)
ActionActionAllegati
ActionActionk''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
ActionActionl''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
ActionActionm''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
ActionActionn''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
ActionActiono''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
ActionActionp''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
ActionActionq''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
ActionActionr''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
ActionActions''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
ActionActiont''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionA
ActionActionB
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1979, n. 9
ActionActionArticolo unico
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionA Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
ActionActionB Provvidenze per attività culturali
ActionActiona) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 5
ActionActionc) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
ActionActionArt. 1 (Finalità)
ActionActionArt. 2 (Biblioteche scolastiche)
ActionActionArt. 3 (Biblioteche interscolastiche)
ActionActionArt. 4 (Consiglio di biblioteca interscolastica)
ActionActionArt. 5 (Biblioteche di grandi scuole)
ActionActionArt. 6 (Scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca)
ActionActionArt. 7 (Finanziamenti alle biblioteche scolastiche, alle biblioteche di grandi scuole, ai servizi bibliotecari di scuole consorziate)
ActionActionArt. 8 (Finanziamenti alle biblioteche interscolastiche)
ActionActionArt. 9-10.   
ActionActionDisposizioni finali
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 13
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 aprile 2004, n. 14
ActionActioni) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
ActionActionk) Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9
ActionActionC Tutela dei beni culturali
ActionActionD Istituzioni culturali
ActionActiona) Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
ActionActionb) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25
ActionActionc) Legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5 —
ActionActiond) Legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 31
ActionActione) Legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6 —
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 26
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 1 luglio 2014, n. 23
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 25 novembre 2015, n. 31
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 25 novembre 2015, n. 30
ActionActionk) Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 maggio 1997, n. 2210
ActionActiono) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 settembre 1997, n. 4611
ActionActionMuseo provinciale dell'Alto Adige per la cultura e la storia ladina
ActionActionMuseum provinziel de Sudtirol per la cultura y la storia ladina
ActionActions) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 3886
ActionActionv) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 2003, n. 3272
ActionActionw) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1990, n. 7617
ActionActionx) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 2003, n. 4246
ActionActionE Archivio provinciale
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionAction Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1994, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2012, n. 37
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17
ActionActione) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 24 agosto 2017, n. 31
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2018, n. 12
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2018, n. 26
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 29
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2019, n. 1
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2019, n. 3
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 7 febbraio 2019, n. 4
ActionActionArt. 1 (Oggetto)
ActionActionArt. 2 (Denominazione dei dipartimenti)
ActionActionArt. 3 (Segreteria generale della Provincia)
ActionActionArt. 4 (Direzione generale della Provincia)
ActionActionArt. 5 (Dipartimento Europa, Sport, Innovazione e Ricerca)
ActionActionArt. 6 (Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia)
ActionActionArt. 7 (Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali)
ActionActionArt. 8 (Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione)
ActionActionArt. 9 (Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa)
ActionActionArt. 10 (Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative)
ActionActionArt. 11 (Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio)
ActionActionArt. 12 (Adeguamenti)
ActionActionArt. 13 (Entrata in vigore)
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2019, n. 15
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2019, n. 21
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2019, n. 26
ActionActionArt. 1  (Disposizione transitoria)
ActionActionArt. 2  (Entrata in vigore)
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 38
ActionActionr) Decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2020, n. 7
ActionActions) Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 10
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 14
ActionActionu) Decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2020, n. 47
ActionActionv) Decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2021, n. 22
ActionActionw) Decreto del Presidente della Provincia 14 febbraio 2022, n. 5
ActionActionx) Decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2022, n. 17
ActionActiony) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1976, n. 18 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
ActionActioni) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
ActionActionj) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
ActionActionArt. 1 (Parco autoveicoli e motoveicoli provinciale)
ActionActionArt. 2 (Categorie di autoveicoli e di motoveicoli)
ActionActionArt. 3 (Approvvigionamento di autoveicoli e motoveicoli)
ActionActionArt. 4 (Utilizzo)
ActionActionArt. 5 (Distintivi)
ActionActionArt. 6 (Rifornimento di carburante)
ActionActionArt. 7 (Libretto del veicolo)
ActionActionArt. 8 (Pulizia e parcheggio dei veicoli)
ActionActionArt. 9 (Riparazioni)
ActionActionArt. 10 (Assicurazione ed incidenti)
ActionActionArt. 11 (Abrogazioni)
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionAction Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34 —
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23 —
ActionActionk) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
ActionActionn) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
ActionActiono) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
ActionActionr) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
ActionActions) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3
ActionActionv) Legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1
ActionActionw) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2018, n. 27
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActionArt. 1-4.   
ActionActionArt. 5 (Indennità di funzione per i direttori delle scuole professionali e di musica)
ActionActionArt. 6   
ActionActionArt. 7 (Disapplicazione di norme)
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione ed oggetto)
ActionActionArt. 2 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare)
ActionActionArt. 3 (Calcolo del TFR)
ActionActionArt. 4 (Effetti sulla retribuzione del passaggio a TFR)
ActionActionArt. 5 (Adesione ai fondi di previdenza complementare)
ActionActionArt. 6 (Ammontare delle contribuzioni ai fondi di previdenza complementare)
ActionActionArt. 7 (Destinazione quote TFR ai fondi)
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionArticolazione dell'orario di lavoro
ActionActionTrattamento economico accessorio
ActionActionDisposizioni varie
ActionActionArt. 18 (Formazione ed aggiornamento del personale)
ActionActionArt. 19 (Permessi di studio)
ActionActionArt. 20 (Mobilità all'interno del comparto e trasferimento d'ufficio)
ActionActionArt. 21 (Passaggio da altri enti alla Provincia)
ActionActionArt. 22 (Attività ricreative del personale provinciale)
ActionActionArt. 23 (Comitato pari opportunità tra uomo e donna)
ActionActionArt. 24 (Aspettativa per motivi personali, familiari o di studio)
ActionActionArt. 25 (Indennità pendolare per il personale ladino)
ActionActionArt. 26 (Congedo straordinario per la rigenerazione psico-fisica)
ActionActionArt. 27 (Fruizione in forma flessibile del congedo ordinario)
ActionActionArt. 28 (Rimborso spese per visite mediche)
ActionActionArt. 29 (Individuazione del profilo professionale insegnante di cura e riabilitazione)
ActionActionDisposizioni del contratto di comparto 8 maggio 1997 non abrogate dal presente contratto di comparto
ActionActionNorme transitorie
ActionActionALLEGATO 1
ActionActionIndennità esistenti
ActionActionNuove indennità di istituto
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionRiordinamento dei profili professionali, dei ranghi di carriera e delle qualifiche funzionali
ActionActionOrganizzazione dell’orario di lavoro
ActionActionTrattamento economico accessorio
ActionActionProfili professionali, mansioni, requisiti di accesso e ranghi di carriera
ActionActionProfili professionali e ranghi - Tabella di corrispondenza
ActionActionj'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
ActionActionk'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
ActionActionl'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionn'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
ActionActiono'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
ActionActionp'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
ActionActionq'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
ActionActionr'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
ActionActions'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
ActionActiont'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
ActionActionu'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
ActionActionv'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
ActionActionw'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionx'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
ActionActiony'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
ActionActionz'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
ActionActiona''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
ActionActionb''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActionc''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
ActionActiond''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActione''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
ActionActionf''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
ActionActiong''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
ActionActionh''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1983, n. 50
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 9 —
ActionActionArt. 1   
ActionActionArt. 2   
ActionActionArt. 3   
ActionActionArt. 4   
ActionActionArt. 5   
ActionActionArt. 6   
ActionActionArt. 7 (Indennità telefonisti ciechi)
ActionActionArt. 8-11.   
ActionActionArt. 12 (Insegnanti di scuola materna del gruppo linguistico ladino)
ActionActionArt. 13-14.   
ActionActionArt. 15   
ActionActionArt. 16   
ActionActionArt. 17 (Acconto indennità di buonuscita)
ActionActionArt. 18-20.   
ActionActionArt. 21
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 30 marzo 1988, n. 11
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1989, n. 6 —
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 2001, n. 7
ActionActiond) Legge provinciale 12 giugno 2006, n. 5
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 giugno 1996, n. 31/2.0
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 maggio 1999, n. 15/2.0
ActionActione) Legge provinciale 10 ottobre 2011, n. 11
ActionActionf) Legge provinciale 18 marzo 2013, n. 4
ActionActionArt. 1 (Oggetto e finalità)
ActionActionArt. 2 (Fondi per spese di rappresentanza)
ActionActionArt. 3 (Spese di rappresentanza)
ActionActionArt. 4 (Rimborso delle spese)
ActionActionArt. 5 (Spese di rappresentanza dei gruppi consiliari)
ActionActionArt. 6 (Ammontare delle spese)
ActionActionArt. 7 (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 8 (Entrata in vigore)
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 dicembre 2001, n. 41/2.0
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActiona) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1980, n. 3
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
ActionActione) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 29
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 6 novembre 2017, n. 40
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2018, n. 28
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 13 dicembre 2019, n. 34
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 9 ottobre 2020, n. 40
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 2020, n. 44
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2022, n. 13
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActiona) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionActionc) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
ActionActiong) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
ActionActionj) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
ActionActionArt. 1 (Modifica del Capo I della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 2 (Modifica del Capo II della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 3 (Modifica del Capo III della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 4 (Modifica del Capo IV della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 5 (Modifica del Capo V della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,“Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 6 (Modifica del Capo VI della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 7 (Modifica del Capo VII della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 8 (Modifica del Capo VIII della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 9 (Modifica del Capo IX della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 10 (Modifica del Capo X della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 11 (Modifica della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, “Tutela del paesaggio”)
ActionActionArt. 12 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, “Ordinamento forestale”)
ActionActionArt. 13 (Modifica della , “Legge di riforma dell’edilizia abitativa”)
ActionActionArt. 14 (Modifica della , “Norme in materia di bonifica”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, “Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie”)
ActionActionArt. 16 (Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”
ActionActionArt. 17 (Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, “Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie, ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni”)
ActionActionArt. 18 (Modifica della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, “Contrassegnazione di alimenti con caratteristiche "non OGM"”)
ActionActionArt. 19 (Modifica della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”)
ActionActionArt. 20 (Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio”)
ActionActionArt. 21 (Modifica della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, “Liberalizzazione dell'attività commerciale”)
ActionActionArt. 22 (Modifica della , “Disposizioni in materia d’inquinamento acustico”)
ActionActionArt. 23 (Norme transitorie)
ActionActionArt. 24 (Abrogazione di norme)
ActionAction[Art. 25 (Disposizione finanziaria)  
ActionActionArt. 25/bis (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 26 (Entrata in vigore)
ActionActionk) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
ActionActionm) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
ActionActiono) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
ActionActionp) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
ActionActionq) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
ActionActionr) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
ActionActions) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
ActionActiont) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
ActionActionu) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
ActionActionv) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
ActionActionw) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
ActionActionx) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
ActionActiony) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
ActionActionORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, SPORT, CULTURA, ENTI LOCALI, SERVIZI PUBBLICI
ActionActionTUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE, ENERGIA, UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE, CACCIA E PESCA, PROTEZIONE ANTINCENDI E CIVILE, URBANISTICA
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
ActionActionArt. 23 (Modifiche della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile”)
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE ANTINCENDI E CIVILE
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA
ActionActionABROGAZIONE DI NORME
ActionActionArt. 30 (Abrogazione)
ActionActionIGIENE E SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, FAMIGLIA, EDILIZIA SCOLASTICA, TRASPORTI, EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA, LAVORO
ActionActionECONOMIA, CAVE E TORBIERE, ENTRATE, COMMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA, RIFUGI ALPINI, ARTIGIANATO, FINANZE, RICERCA
ActionActionNORME FINALI
ActionActionz) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
ActionActiona') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
ActionActionb') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
ActionActionArt. 1  (Modifica della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019))
ActionActionArt. 2  (Entrata in vigore)
ActionActionc') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
ActionActiond') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5
ActionActione') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14
ActionActionf') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction Delibera 14 gennaio 2020, n. 8
ActionAction Delibera 28 gennaio 2020, n. 49
ActionAction Delibera 4 febbraio 2020, n. 71
ActionAction Delibera 11 febbraio 2020, n. 96
ActionAction Delibera 11 febbraio 2020, n. 105
ActionAction Delibera 18 febbraio 2020, n. 118
ActionAction Delibera 21 febbraio 2020, n. 130
ActionAction Delibera 3 marzo 2020, n. 139
ActionAction Delibera 3 marzo 2020, n. 141
ActionAction Delibera 10 marzo 2020, n. 159
ActionAction Delibera 10 marzo 2020, n. 160
ActionAction Delibera 10 marzo 2020, n. 170
ActionAction Delibera 17 marzo 2020, n. 185
ActionAction Delibera 17 marzo 2020, n. 187
ActionAction Delibera 17 marzo 2020, n. 198
ActionAction Delibera 31 marzo 2020, n. 223
ActionAction Delibera 7 aprile 2020, n. 236
ActionAction Delibera 7 aprile 2020, n. 239
ActionAction Delibera 7 aprile 2020, n. 240
ActionAction Delibera 7 aprile 2020, n. 244
ActionAction Delibera 7 aprile 2020, n. 246
ActionAction Delibera 7 aprile 2020, n. 248
ActionAction Delibera 15 aprile 2020, n. 251
ActionAction Delibera 15 aprile 2020, n. 258
ActionAction Delibera 15 aprile 2020, n. 263
ActionAction Delibera 21 aprile 2020, n. 272
ActionAction Delibera 21 aprile 2020, n. 274
ActionAction Delibera 21 aprile 2020, n. 275
ActionAction Delibera 21 aprile 2020, n. 284
ActionAction Delibera 28 aprile 2020, n. 295
ActionAction Delibera 28 aprile 2020, n. 303
ActionAction Delibera 5 maggio 2020, n. 309
ActionAction Delibera 12 maggio 2020, n. 327
ActionAction Delibera 19 maggio 2020, n. 336
ActionAction Delibera 19 maggio 2020, n. 343
ActionAction Delibera 19 maggio 2020, n. 348
ActionAction Delibera 19 maggio 2020, n. 352
ActionAction Delibera 19 maggio 2020, n. 355
ActionAction Delibera 19 maggio 2020, n. 356
ActionAction Delibera 26 maggio 2020, n. 367
ActionAction Delibera 26 maggio 2020, n. 374
ActionAction Delibera 26 maggio 2020, n. 378
ActionAction Delibera 9 giugno 2020, n. 385
ActionAction Delibera 9 giugno 2020, n. 387
ActionAction Delibera 9 giugno 2020, n. 389
ActionAction Delibera 16 giugno 2020, n. 417
ActionAction Delibera 16 giugno 2020, n. 423
ActionAction Delibera 16 giugno 2020, n. 433
ActionAction Delibera 16 giugno 2020, n. 436
ActionAction Delibera 30 giugno 2020, n. 468
ActionAction Delibera 30 giugno 2020, n. 482
ActionAction Delibera 7 luglio 2020, n. 491
ActionAction Delibera 7 luglio 2020, n. 494
ActionAction Delibera 14 luglio 2020, n. 513
ActionAction Delibera 14 luglio 2020, n. 516
ActionAction Delibera 14 luglio 2020, n. 530
ActionAction Delibera 14 luglio 2020, n. 532
ActionAction Delibera 21 luglio 2020, n. 540
ActionAction Delibera 21 luglio 2020, n. 543
ActionAction Delibera 21 luglio 2020, n. 544
ActionAction Delibera 28 luglio 2020, n. 559
ActionAction Delibera 28 luglio 2020, n. 569
ActionAction Delibera 11 agosto 2020, n. 584
ActionAction Delibera 11 agosto 2020, n. 604
ActionAction Delibera 25 agosto 2020, n. 618
ActionAction Delibera 2 settembre 2020, n. 661
ActionAction Delibera 2 settembre 2020, n. 662
ActionAction Delibera 2 settembre 2020, n. 669
ActionAction Delibera 2 settembre 2020, n. 678
ActionAction Delibera 8 settembre 2020, n. 684
ActionAction Delibera 8 settembre 2020, n. 685
ActionAction Delibera 8 settembre 2020, n. 692
ActionAction Delibera 15 settembre 2020, n. 699
ActionAction Delibera 15 settembre 2020, n. 701
ActionAction Delibera 15 settembre 2020, n. 705
ActionAction Delibera 22 settembre 2020, n. 718
ActionAction Delibera 22 settembre 2020, n. 729
ActionAction Delibera 6 ottobre 2020, n. 754
ActionAction Delibera 6 ottobre 2020, n. 761
ActionAction Delibera 6 ottobre 2020, n. 763
ActionAction Delibera 13 ottobre 2020, n. 785
ActionAction Delibera 13 ottobre 2020, n. 789
ActionAction Delibera 13 ottobre 2020, n. 790
ActionAction Delibera 13 ottobre 2020, n. 795
ActionAction Delibera 13 ottobre 2020, n. 796
ActionAction Delibera 20 ottobre 2020, n. 805
ActionAction Delibera 27 ottobre 2020, n. 821
ActionAction Delibera 3 novembre 2020, n. 843
ActionAction Delibera 3 novembre 2020, n. 849
ActionAction Delibera 3 novembre 2020, n. 850
ActionAction Delibera 3 novembre 2020, n. 855
ActionAction Delibera 3 novembre 2020, n. 858
ActionAction Delibera 10 novembre 2020, n. 869
ActionAction Delibera 10 novembre 2020, n. 875
ActionAction Delibera 10 novembre 2020, n. 887
ActionAction Delibera 17 novembre 2020, n. 893
ActionAction Delibera 17 novembre 2020, n. 898
ActionActionAllegato
ActionAction Delibera 24 novembre 2020, n. 942
ActionAction Delibera 1 dicembre 2020, n. 948
ActionAction Delibera 1 dicembre 2020, n. 976
ActionAction Delibera 1 dicembre 2020, n. 980
ActionAction Delibera 15 dicembre 2020, n. 989
ActionAction Delibera 15 dicembre 2020, n. 995
ActionAction Delibera 15 dicembre 2020, n. 998
ActionAction Delibera 22 dicembre 2020, n. 1025
ActionAction Delibera 22 dicembre 2020, n. 1028
ActionAction Delibera 22 dicembre 2020, n. 1043
ActionAction Delibera 29 dicembre 2020, n. 1085
ActionAction Delibera 29 dicembre 2020, n. 1096
ActionAction Delibera 29 dicembre 2020, n. 1103
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction Delibera 13 gennaio 2015, n. 29
ActionAction Delibera 20 gennaio 2015, n. 56
ActionAction Delibera 27 gennaio 2015, n. 94
ActionAction Delibera 27 gennaio 2015, n. 106
ActionAction Delibera 3 febbraio 2015, n. 127
ActionAction Delibera 3 febbraio 2015, n. 128
ActionAction Delibera 3 febbraio 2015, n. 130
ActionAction Delibera 3 febbraio 2015, n. 134
ActionAction Delibera 10 febbraio 2015, n. 166
ActionAction Delibera 24 febbraio 2015, n. 207
ActionAction Delibera 3 marzo 2015, n. 229
ActionAction Delibera 10 marzo 2015, n. 275
ActionAction Delibera 17 marzo 2015, n. 299
ActionAction Delibera 24 marzo 2015, n. 347
ActionAction Delibera 24 marzo 2015, n. 351
ActionAction Delibera 31 marzo 2015, n. 394
ActionAction Delibera 14 aprile 2015, n. 419
ActionAction Delibera 14 aprile 2015, n. 422
ActionAction Delibera 14 aprile 2015, n. 423
ActionAction Delibera 14 aprile 2015, n. 435
ActionAction Delibera 21 aprile 2015, n. 470
ActionAction Delibera 28 aprile 2015, n. 486
ActionAction Delibera 28 aprile 2015, n. 505
ActionAction Delibera 5 maggio 2015, n. 524
ActionAction Delibera 5 maggio 2015, n. 532
ActionAction Delibera 12 maggio 2015, n. 543
ActionAction Delibera 12 maggio 2015, n. 558
ActionAction Delibera 19 maggio 2015, n. 573
ActionAction Delibera 9 giugno 2015, n. 651
ActionAction Delibera 9 giugno 2015, n. 699
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 703
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 712
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 713
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 714
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 721
ActionActionAllegato 1
ActionActionAllegato 2
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 733
ActionAction Delibera 16 giugno 2015, n. 734
ActionAction Delibera 23 giugno 2015, n. 743
ActionAction Delibera 30 giugno 2015, n. 784
ActionAction Delibera 30 giugno 2015, n. 796
ActionAction Delibera 7 luglio 2015, n. 808
ActionAction Delibera 7 luglio 2015, n. 816
ActionAction Delibera 14 luglio 2015, n. 830
ActionAction Delibera 14 luglio 2015, n. 832
ActionAction Delibera 14 luglio 2015, n. 834
ActionAction Delibera 28 luglio 2015, n. 869
ActionAction Delibera 28 luglio 2015, n. 873
ActionAction Delibera 28 luglio 2015, n. 890
ActionAction Delibera 11 agosto 2015, n. 923
ActionAction Delibera 25 agosto 2015, n. 979
ActionAction Delibera 25 agosto 2015, n. 990
ActionAction Delibera 1 settembre 2015, n. 1004
ActionAction Delibera 1 settembre 2015, n. 1017
ActionAction Delibera 8 settembre 2015, n. 1022
ActionAction Delibera 8 settembre 2015, n. 1027
ActionAction Delibera 15 settembre 2015, n. 1047
ActionAction Delibera 15 settembre 2015, n. 1058
ActionAction Delibera 22 settembre 2015, n. 1100
ActionAction Delibera 29 settembre 2015, n. 1104
ActionAction Delibera 29 settembre 2015, n. 1112
ActionAction Delibera 6 ottobre 2015, n. 1136
ActionAction Delibera 13 ottobre 2015, n. 1162
ActionAction Delibera 13 ottobre 2015, n. 1171
ActionAction Delibera 27 ottobre 2015, n. 1236
ActionAction Delibera 3 novembre 2015, n. 1251
ActionAction Delibera 3 novembre 2015, n. 1274
ActionAction Delibera 10 novembre 2015, n. 1275
ActionAction Delibera 10 novembre 2015, n. 1300
ActionAction Delibera 10 novembre 2015, n. 1301
ActionAction Delibera 17 novembre 2015, n. 1328
ActionAction Delibera 24 novembre 2015, n. 1358
ActionAction Delibera 1 dicembre 2015, n. 1373
ActionAction Delibera 9 dicembre 2015, n. 1407
ActionAction Delibera 15 dicembre 2015, n. 1438
ActionAction Delibera 22 dicembre 2015, n. 1475
ActionAction Delibera 22 dicembre 2015, n. 1544
ActionAction Delibera 31 marzo 2015, n. 389
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2019, n. 138
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 3 luglio 2019, n. 190
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 15 luglio 2019, n. 215
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 24 febbraio 2014, n. 28
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 26 febbraio 2014, n. 40
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2014, n. 61
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 64
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 7 aprile 2014, n. 89
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 9 aprile 2014, n. 99
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 9 aprile 2014, n. 103
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 127
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 129
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 137
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 138
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 144
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 169
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 175
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 188
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 190
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 15 luglio 2014, n. 224
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 9 luglio 2014, n. 213
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 14 novembre 2014, n. 237
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 21 ottobre 2014, n. 257
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 13 novembre 2014, n. 256
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 1 dicembre 2014, n. 275
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 72
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 28 del 04.02.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 88 del 27.03.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 91 del 28.03.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 103 del 01.04.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 186 del 04.06.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 04.06.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 04.07.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 267 del 22.07.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 01.10.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 303 del 01.10.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 308 del 07.10.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 366 del 10.12.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 227 del 04.07.2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 16 del 19.01.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 69 del 01.03.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 06.04.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 163 del 16.05.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 250 del 16.06.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 251 del 16.06.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 261 del 19.06.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 293 del 05.07.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 301 del 06.07.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 373 del 25.07.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 418 del 28.07.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 12.09.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 482 del 07.11.1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 102 del 05.04.1984
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 04.05.1984
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 219 del 25.07.1984
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 231 del 30.07.1984
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 245 del 05.11.1984
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 297 del 19.12.1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 533 del 18.12.2003
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 07.01.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 07.02.2001
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 27.01.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 28.01.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 39 vom 03.02.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 40 vom 03.02.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 03.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 08.02.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 44 vom 08.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 09.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 46 del 17.02.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 64 vom 26.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 28.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 70 del 28.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 08.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 14.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 14.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 31.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 15.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 19.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 142 del 19.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 19.04.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 177 vom 21.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 03.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 05.05.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 316 vom 05.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 06.05.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 11.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 19.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 192 del 24.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 27.05.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 210 vom 06.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 07.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 224 del 10.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 225 del 10.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 13.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 14.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 20.06.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 245 vom 20.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 12.07.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 12.07.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 260 del 12.07.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 268 del 18.07.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 301 vom 03.08.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 16.08.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 05.09.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 20.09.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 23.09.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 27.09.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 28.09.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 343 del 12.10.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 03.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 368 del 04.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 08.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 376 del 10.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 11.11.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 402 vom 22.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 404 del 23.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 409 del 29.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 30.11.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 414 vom 30.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 421 del 10.12.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 422 del 13.12.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 440 vom 21.12.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 441 del 21.12.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 444 vom 21.12.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 21.12.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 450 del 22.12.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 451 vom 22.12.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 462 del 27.12.2005
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil Nr. 237 vom 14.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 15.03.2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 6 vom 10.01.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 12 del 16.01.2001
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 13 vom 16.01.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 17 del 19.01.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 19 del 20.01.2001
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 34 vom 12.02.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 43 del 06.03.2001
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 54 vom 14.03.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 54 del 14.03.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 71 del 20.03.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 75 del 24.03.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 81 del 26.03.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 26.03.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 90 del 09.04.2001
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 91 vom 09.04.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 12.04.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 95 del 19.04.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 26.04.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 27.04.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 103 del 30.04.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 30.04.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 10.05.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 15.05.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 128 del 22.05.2001
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 134 vom 24.05.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 137 del 24.05.2001
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 136 vom 25.05.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 28.05.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 28.05.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 01.06.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 150 del 01.06.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 13.06.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 18.06.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 07.07.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 16.07.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 190 del 23.07.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 191 del 23.07.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 01.08.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 219 del 25.08.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 226 del 31.08.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 24.09.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 253 del 05.10.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 06.11.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 15.11.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 286 del 15.11.2001
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 289 vom 15.11.2001
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 291 vom 15.11.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 292 del 15.11.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 318 del 27.11.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 30.11.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 30.11.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 19.12.2001
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 367 vom 19.12.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 371 del 19.12.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 373 del 19.12.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 20.12.2001
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.12.2001
ActionAction2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 11 vom 19.01.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 10.02.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 10.02.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 17.02.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 17.02.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 21.02.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 43 del 21.02.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 60 vom 06.03.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 13.03.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 13.03.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 28.03.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 86 vom 28.03.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 89 del 05.04.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 14.04.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 114 vom 18.04.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 122 del 28.04.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 139 del 16.05.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 22.05.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 146 del 22.05.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 150 del 24.05.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 155 del 25.05.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 31.05.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 05.06.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 167 del 05.06.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 184 del 19.06.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 19.06.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 25.07.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 228 del 03.08.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 230 del 03.08.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 07.08.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 239 vom 28.08.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 240 vom 28.08.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 29.08.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 05.09.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 05.09.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 18.09.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 20.09.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 20.09.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 277 del 30.09.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 30.09.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 280 del 30.09.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 30.09.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 30.09.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 16.10.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 304 del 26.10.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 309 vom 26.10.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 315 del 26.10.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 319 del 26.10.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 321 del 30.10.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 09.11.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 325 vom 09.11.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 329 vom 18.11.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 18.11.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 330 del 20.11.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 06.12.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 335 vom 07.12.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 5 vom 14.01.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 5 vom 14.01.2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 1 vom 20.01.1997
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 25 vom 27.01.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 30 del 29.01.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 50 del 18.02.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 58 del 28.02.1997
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 62 vom 10.03.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 10.03.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 65 del 10.03.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 10.03.1997
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 67 vom 10.03.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. del 68 10.03.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 72 del 12.03.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 19.03.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 09.04.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 05.05.1997
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 113 vom 07.05.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 114 del 08.05.1997
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 116 vom 12.05.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 117 del 12.05.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 20.05.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 198 del 20.05.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 20.05.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 209 del 28.05.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 28.05.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 228 del 04.06.1997
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 229 vom 04.06.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 235 del 10.06.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 249 del 16.06.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 24.06.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 292 del 21.07.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 295 del 21.07.1997
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 296 vom 21.07.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 30.07.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 302 del 30.07.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 30.07.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 304 del 30.07.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 306 del 30.07.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 307 del 31.07.1997
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 308 vom 31.07.1997
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 315 vom 05.08.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 28.08.1997
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 373 vom 01.09.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 03.09.1997
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 382 vom 29.09.1997
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 29.09.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 385 del 29.09.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 392 del 30.09.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 407 del 08.10.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 460 del 22.10.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 469 del 31.10.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 476 del 06.11.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 489 del 17.11.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 494 del 18.11.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 496 del 18.11.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 499 del 19.11.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 515 del 28.11.1997
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 521 vom 28.11.1997
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 542 vom 15.12.1997
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Beschluß Nr. 8 vom 16.12.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Ordinanza N. 10 del 22.12.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 567 del 22.12.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 572 del 23.12.1997
ActionAction1996
ActionAction1989
ActionActionIndice cronologico
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionAction1981
ActionAction1980
ActionAction1979
ActionAction1978
ActionAction1977
ActionAction26/09/1977 - Deliberazione della giunta provinciale 26 settembre 1977, n. 6630
ActionAction17/01/1977 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1 —
ActionAction03/03/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 marzo 1977, n. 10
ActionAction09/03/1977 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 marzo 1977, n. 11
ActionAction10/03/1977 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 marzo 1977, n. 12
ActionAction17/03/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 marzo 1977, n. 13
ActionAction06/04/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 1977, n. 14
ActionAction20/04/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 aprile 1977, n. 15
ActionAction22/04/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 aprile 1977, n. 17
ActionAction29/04/1977 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 18
ActionAction09/05/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 maggio 1977, n. 19
ActionAction16/05/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 maggio 1977, n. 20
ActionAction17/05/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 maggio 1977, n. 21
ActionAction23/05/1977 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22
ActionAction02/02/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 febbraio 1977, n. 5
ActionAction01/06/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1° giugno 1977, n. 24
ActionAction08/06/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 giugno 1977, n. 25
ActionAction21/06/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 giugno 1977, n. 27
ActionAction23/06/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1977, n. 28
ActionAction28/06/1977 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 30
ActionAction30/06/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 giugno 1977, n. 31
ActionAction19/07/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 luglio 1977, n. 34
ActionAction22/07/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 luglio 1977, n. 35
ActionAction22/07/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 luglio 1977, n. 36
ActionAction10/08/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1977, n. 38
ActionAction18/08/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 agosto 1977, n. 39
ActionAction02/09/1977 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 settembre 1977, n. 40
ActionAction06/09/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 settembre 1977, n. 41
ActionAction07/09/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 settembre 1977, n. 42
ActionAction23/09/1977 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 settembre 1977, n. 45
ActionAction26/09/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 settembre 1977, n. 46
ActionAction04/10/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 ottobre 1977, n. 47
ActionAction14/10/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1977, n. 48
ActionAction08/11/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 novembre 1977, n. 49
ActionAction09/11/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 novembre 1977, n. 50
ActionAction15/11/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 novembre 1977, n. 52
ActionAction16/11/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 novembre 1977, n. 53
ActionAction17/11/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 novembre 1977, n. 54
ActionAction29/11/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 novembre 1977, n. 55
ActionAction13/12/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1977, n. 56
ActionAction19/12/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1977, n. 57
ActionAction23/09/1977 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 settembre 1977, n. 44 —
ActionAction07/01/1977 - Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 6
ActionAction07/01/1977 - Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7
ActionAction15/01/1977 - Legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 3
ActionAction15/01/1977 - Legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 4
ActionAction15/01/1977 - Legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 5
ActionAction15/01/1977 - Legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 8
ActionAction17/01/1977 - LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
ActionAction21/02/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 febbraio 1977, n. 8
ActionAction22/02/1977 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 febbraio 1977, n. 9
ActionAction07/03/1977 - Legge provinciale 7 marzo 1977, n. 10
ActionAction24/03/1977 - LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
ActionAction26/03/1977 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104
ActionAction26/03/1977 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction23/05/1977 - Legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13
ActionAction30/05/1977 - Legge provinciale 30 maggio 1977, n. 12
ActionAction06/06/1977 - Legge provinciale 6 giugno 1977, n. 14
ActionAction08/06/1977 - Legge provinciale 8 giugno 1977, n. 18
ActionAction11/06/1977 - LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 1977, n. 16
ActionAction13/06/1977 - Legge provinciale 13 giugno 1977, n. 15
ActionAction23/06/1977 - Legge provinciale 23 giugno 1977, n. 17
ActionAction06/07/1977 - Legge provinciale 6 luglio 1977, n. 19
ActionAction09/07/1977 - Legge provinciale 9 luglio 1977, n. 20
ActionAction21/07/1977 - Legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21
ActionAction23/07/1977 - Legge provinciale 23 luglio 1977, n. 23
ActionAction28/07/1977 - Legge provinciale 28 luglio 1977, n. 22
ActionAction30/07/1977 - Legge provinciale 30 luglio 1977, n. 27
ActionAction30/07/1977 - Legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28
ActionAction01/08/1977 - Legge provinciale 1 agosto 1977, n. 35
ActionAction02/08/1977 - Legge provinciale 2 agosto 1977, n. 24
ActionAction03/08/1977 - Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26
ActionAction09/08/1977 - Legge provinciale 9 agosto 1977, n. 32
ActionAction12/08/1977 - Legge provinciale 12 agosto 1977, n. 31
ActionAction12/08/1977 - Legge provinciale 12 agosto 1977 , n. 33
ActionAction12/08/1977 - LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1977, n. 34
ActionAction16/08/1977 - Legge provinciale 16 agosto 1977, n. 30
ActionAction19/10/1977 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction24/11/1977 - Legge provinciale 24 novembre 1977, n. 36
ActionAction24/11/1977 - LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1977, n. 37
ActionAction27/12/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 dicembre 1977, n. 59
ActionAction15/01/1977 - LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 2 —
ActionAction03/08/1977 - Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25
ActionAction26/03/1977 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction07/01/1977 - Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9
ActionAction10/08/1977 - Legge provinciale10 agosto 1977, n. 29
ActionAction1976
ActionAction1975
ActionAction1974
ActionAction1973
ActionAction1972
ActionAction1971
ActionAction1970
ActionAction1969
ActionAction1968
ActionAction1967
ActionAction1966
ActionAction1965
ActionAction1964
ActionAction1963
ActionAction1962
ActionAction1961
ActionAction1960
ActionAction1959
ActionAction1958
ActionAction1957
ActionAction1956
ActionAction1955
ActionAction1954
ActionAction1953
ActionAction1952
ActionAction1951
ActionAction1948
ActionAction1946