(1) L’assessore provinciale alle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto variazioni compensative tra gli stanziamenti del bilancio, anche mediante l’istituzione di nuove unità previsionali di base, per una riclassificazione anche parziale di stanziamenti di spesa, secondo titoli e categorie economiche, compatibile con la codificazione del SIOPE ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 64868 del 31 agosto 2012, e successive modifiche.