In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 26/10/2022

Delibera N. 1245 del 23.04.2001
Approvazione dei criteri in attuazione degli articoli 7 e 8 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37 così come modificata dalla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 8, per la concessione di contributi a favore del trasporto combinato

Allegato

Criteri di attuazione degli articoli 7 e 8 della legge provinciale 14.12.1974, n. 37 così come modificata dalla legge provinciale  11.08.1998, n. 8.

 

Articolo 1

(Obiettivi)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, allo scopo di favorire lo sviluppo del trasporto combinato ed il trasferimento del traffico delle merci dalla strada alla rotaia, concede aiuti ai soggetti individuati all'articolo 3 che realizzano investimenti in beni mobili ed immobili destinati ad infrastrutture intermodali e volti a favore dell'acquisizione di conoscenza ed informazione per accedere al trasporto combinato.
 

Articolo 2

(Definizioni)

(1) Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri per l'assegnazione degli aiuti previsti dagli articoli 7 e 8 della legge provinciale 14.12.1974, n. 37 così come modificata dalla legge provinciale  11.08.1998, n. 8, si riportano qui di seguito le seguenti definizioni:
(2) Trasporto combinato: si intendono, ai sensi della direttiva 92/106/CEE del consiglio del 7 dicembre 1992, i trasporti di merci fra Stati membri per i quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile od il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questo percorso non supera i 100 km in linea d'aria ed effettuano su strada il tragitto iniziale o terminale:

fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale;

oppure in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.

(3) Trasporto intermodale: è da considerarsi sinonimo di "trasporto combinato”.
(4) Impresa di gestione: persona fisica o giuridica iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 443 e successive modifiche, che ha come attività la realizzazione, la conduzione di aree e mezzi necessari ad effettuare per conto di terzi il trasbordo delle merci tra vettori di diversa modalità nell'ambito del trasporto combinato.
(5) Vettore ferroviario o impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata la cui attività è la prestazione di servizi ferroviari di trasporto di merci o di persone e che garantisce obbligatoriamente la trazione;
(6) Scalo intermodale o centro intermodale: area opportunamente attrezzata per la movimentazione di rimorchi, semirimorchi con o senza il veicolo trattore, casse mobili o contenitori (di 20 piedi e oltre), posta in immediata prossimità ed in collegamento con infrastrutture stradali e ferroviarie, chiaramente delimitata e dotata dei servizi e delle attrezzature necessarie al trasferimento dei suddetti contenitori tra vettori su gomma a vettori su rotaia.
(7) Legge provinciale: la legge provinciale 14.12.1974, n. 37 così come modificata dalla legge provinciale  11.08.1998, n. 8 e successive.
 

Articolo 3

(Beneficiari)

(1) È ammesso l'aiuto ai soggetti di cui all'articolo 2 che siano società legalmente e regolarmente costituite e iscritte presso la Camera di Commercio, con sede in provincia di Bolzano, e aventi per attività esclusiva l'esercizio e la gestione di scali o terminali intermodali, autoporti doganali o simili, purché sia garantita la partecipazione al capitale di tali società a soggetti privati nella misura minima del 30 %.
 

Articolo 4

(Spese ammissibili a contributo)

(1) I contributi di cui all'articolo 7 della legge provinciale 14.12.1974, n. 37 così come modificata dalla legge provinciale  11.08.1998, n. 8, vengono concessi nella misura massima prevista dal successivo articolo 11, a favore delle imprese di gestione per le finalità indicate all'articolo 8 della legge provinciale, comma 1°, lettera a), punto 1) per investimenti destinati all'acquisto ed al leasing di:

a) materiale rotabile ferroviario (carri merci, carri ribassati, altri sistemi di trasporto combinato ferroviario) concepito e destinato esclusivamente al trasporto combinato, da concedere in uso a chi effettua il trasporto ferroviario sulla base di principi di non discriminazione ed alle condizioni di mercato;

b) autogru, muletti, gru (fisse od a portale) ed autoveicoli per trazione da destinarsi esclusivamente alla movimentazione di semirimorchi, casse mobili e contenitori (da 20 piedi e oltre) all'interno dello scalo intermodale.

(2) Sono ammessi al finanziamento , ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), punto 3):

c) gli investimenti destinati all'acquisto del software destinato alla gestione del trasporto combinato, nonché dell'hardware ad esso funzionale, inclusi i sistemi di comunicazione e di controllo remoto destinato al materiale ferroviario.

(3) Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), punto 4):

d) le spese necessarie per la progettazione e i costi dell'assistenza tecnica per realizzare gli scali intermodali;

e) le opere necessarie all'interno degli scali intermodali per:

e1) la bonifica e il consolidamento dell'area interessata, inclusa la demolizione di opere preesistenti che siano di impedimento alla funzionalità dello scalo intermodale, la ricerca di eventuali ordigni bellici;
e2) la realizzazione della pavimentazione, dell'impermeabilizzazione e degli attraversamenti dei binari a raso;
e3) la sistemazione ed il risanamento dei binari e delle traversine, degli scambi e dei blocchi di fine corsa, esclusivamente all'interno dello scalo intermodale;
e4) la realizzazione di rampe di carico e scarico;
e5) la rimozione delle linee aeree ferroviarie, dei relativi pali, dei semafori, ecc., esclusivamente all'interno dello scalo intermodale;
e6) la realizzazione della rete di scarico acque, inclusi gli impianti di protezione ambientale (nella misura in cui fossero richiesti dall'autorità competente), i separatori di fanghi, ecc.;
e7) la realizzazione delle reti per la distribuzione dell'acqua, della f.e.m., della corrente elettrica, delle comunicazioni, ecc.;
e8) la realizzazione dell'impianto di illuminazione del piazzale e delle altre aree interne allo scalo intermodale, la realizzazione di derivazioni elettriche e idrauliche, incluse quelle per gli impianti antincendio;
e9) la costruzione di uffici, ricoveri, tettoie, servizi e altre costruzioni destinate unicamente all'attività dell'impresa di gestione dello scalo intermodale e strettamente finalizzate al trasporto combinato;
e10) la costruzione di recinzioni, cancelli, sbarre, semafori, ecc. a delimitazione dello scalo intermodale, dei suoi accessi e della viabilità interna;
e11) la costruzione di barriere antirumore, qualora prescritte dall'autorità competente;
e12) la fornitura della segnaletica viabilistica (verticale e orizzontale) interna allo scalo intermodale;
e13) l'arredamento necessario agli uffici e ai locali tecnici della struttura intermodale.
f) Le opere necessarie a garantire l'accessibilità allo scalo intermodale ed il collegamento con la rete viaria e ferroviaria esistente.
(4) Sono ammessi al finanziamento ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), punto 5) della legge provinciale:
g) gli studi volti a verificare l'ottimizzazione del funzionamento dello scalo intermodale, della sua funzionalità interna e dei suoi collegamenti con le reti viarie e ferroviarie, inclusi gli studi per migliorare l'accessibilità al sistema ed alle infrastrutture ferroviarie;
h) le ricerche  di mercato volte ad ampliare la quota di mercato di trasporto destinato all'intermodalità;
i) gli studi rivolti allo sviluppo delle comunicazioni, della collaborazione operativa e della messa in rete dei diversi soggetti della catena del trasporto combinato;
j) i progetti volti al miglioramento dei sistemi di qualità, diretti all'ottenimento delle certificazioni secondo le norme ISO.
(5) Sono infine ammessi al finanziamento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), punto 6):
k) i corsi di formazione per il personale addetto allo scalo intermodale, volte a migliorare le competenze generali;
l) i corsi di formazione per il personale addetto allo scalo intermodale, volte a migliorare le competenze specifiche del trasporto combinato e delle tematiche ad esso associate.
 

Articolo 5

(Campo di applicazione)

(1) Le imprese di gestione mettono a disposizione l'area dello scalo intermodale che conducono ed i servizi ad essa connessi a chiunque ne faccia richiesta ai fini dell'effettuazione del trasporto combinato, secondo criteri di trasparenza, non discriminazione e alle condizioni di mercato.
(2) È vietato il subaffitto o la messa a disposizione a qualsiasi titolo dei materiali indicati ai punti a), e b) del comma 1. dell'articolo 4 da parte delle imprese di trasporto o degli altri soggetti che li utilizzano per le proprie finalità, salvo che per quello che attiene il completamento del ciclo logistico del trasporto combinato avente origine o destinazione nello scalo intermodale per il quale si chiede il finanziamento.
(3) I contributi di cui alla lettera b) del precedente articolo 4 si riferiscono a materiale in proprietà o leasing della società di gestione e destinati al solo scalo intermodale per cui essi sono richiesti. Il materiale di manovra e trasbordo in questione dovrà essere del tipo appropriato per il genere di movimentazione effettivamente praticato presso lo scalo intermodale.
(4) I contributi di cui alla lettera c) del precedente articolo 4 si riferiscono a materiale informatico fisicamente installato presso lo scalo intermodale (salvo i sistemi di comunicazione in remoto) e utilizzato per il trasporto combinato. Il software deve essere del tipo funzionale alla gestione delle attività dello scalo. I sistemi di comunicazione in remoto, inclusi i sistemi di controllo satellitare del materiale rotabile, dovranno essere funzionali alla gestione logistica del solo materiale rotabile di proprietà o in leasing dell'impresa di gestione.
(5) I contributi di cui alle lettere d) ed e) si riferiscono ad incarichi professionali ed a contratti d'appalto regolarmente stipulati  da parte dell'impresa di gestione, che deve figurare come unico committente degli stessi, e per entità commisurate alle reale necessità dell'impianto, come meglio descritto al successivo articolo 6.
(6) Per le opere di cui al punto f), è ammessa la compartecipazione di altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle opere necessarie, seppure nei limiti indicati all'articolo 6. In tale eventualità il contributo concesso sarà proporzionale all'impegno dell'impresa di gestione nella realizzazione delle opere.
(7) Circa i contributi da concedersi per gli studi e le ricerche di cui ai punti g), h), i) e j) del precedente articolo 4, essi devono essere commissionati dall'impresa di gestione ed avere un rapporto diretto con la realizzazione ed il funzionamento o la certificazione dello scalo intermodale per cui i contributi stessi sono richiesti.
(8) La formazione di cui ai punti di cui ai punti k) e l) del precedente articolo 4 è rivolta esclusivamente a persone che dimostrino di avere un rapporto di lavoro con l'impresa di gestione.
(9) Le imprese di gestione che richiedono i contributi di cui al precedente articolo 4 devono essere regolarmente iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio ed avere come attività esclusiva la conduzione di interporti, scali intermodali, ecc. In nessun caso è ammesso che le stesse svolgano attività di trasportatore per conto di terzi, spedizioniere, corriere, società ferroviaria e simili, ovvero di svolgere altre attività commerciali e produttive che implichino il trasporto in conto proprio e che a tal fine abbiano da utilizzare il trasporto combinato.
 

Articolo 6

(Allestimento delle aree)

(1) Ai fini della realizzazione di aree attrezzate da destinarsi esclusivamente al trasporto combinato, si precisa che le stesse potranno sorgere in prossimità ed in contiguità con altri impianti destinati al trasporto ed alla movimentazione delle merci, purché siano da essi chiaramente e funzionalmente separate, ben definite nei loro confini e che non vi abbiano ad esservi sovrapposizioni con dette infrastrutture di altro genere, comunque non interessate e non direttamente destinate al trasporto combinato.
(2) In tale caso il finanziamento sarà attribuito solamente a quelle opere funzionali al solo trasferimento delle unità di trasporto combinato dagli automezzi al treno e viceversa.
(3) Non sono ammesse altre opere, come servizi, officine, ricoveri, parcheggi e aree di deposito delle unità di carico eccedenti al normale funzionamento connesso alla logistica del trasporto combinato.
(4) Le aree da attrezzarsi a scalo intermodale dovranno sorgere su aree pianeggianti, poste in immediata prossimità ed in collegamento con la rete viaria principale della provincia e con la rete ferroviaria e destinate dal Piano urbanistico a zona per insediamenti produttivi ovvero a zona ferroviaria.
(5) Dette aree dovranno inoltre essere ben recintate e la loro accessibilità sarà limitata alla funzione a cui sono destinate.
(6) Per raggiungere lo scalo intermodale gli autoveicoli  dovranno disporre di un collegamento diretto, che non attraversi preferibilmente zone residenziali.
(7) Il progetto, redatto da professionista abilitato, dovrà essere in possesso di regolare concessione edilizia e di tutte le autorizzazioni e i permessi previsti dalla normativa in vigore.
(8) Nel corso della progettazione e dell'esecuzione delle opere dovranno essere tenute in considerazione tutte le norme finalizzate alla sicurezza.
(9) Al progetto deve inoltre essere affiancato un modello di esercizio con la previsione del traffico previsto in un arco adeguato di tempo (non inferiore comunque a cinque anni) ed il relativo calcolo del fabbisogno di aree e di infrastrutture necessarie al soddisfacimento di detto esercizio.
(10) Per le opere relative alle infrastrutture e direttamente connesse alla funzionalità dello scalo intermodale (come spostamento o prolungamento di fasci di binari, costruzione di rampe e di bretelle di collegamento stradale, modifica di manufatti quali ponti, viadotti e sottopassaggi per consentire l'accesso allo scalo intermodale) ma ad esso esterni, la società di gestione può realizzarli a proprie spese ovvero sottoscrivere accordi o convenzioni con soggetti privati o pubblici, da cui risulti chiaramente l'onere a carico delle parti per la loro realizzazione.
(11) Lo scalo dovrà infine ottenere i prescritti pareri e licenze previsti dal vigente ordinamento urbanistico, nonché le autorizzazioni da parte degli enti proprietari delle infrastrutture stradali e ferroviarie per il raccordo con le stesse.
 

Articolo 7

(Tipologia degli aiuti)

(1) La concessione delle agevolazioni sulle spese ammesse può assumere una delle forme qui di seguito indicate:

a) contributo a fondo perduto;

b) mutuo agevolato concesso tramite fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 sul totale dell'investimento con una partecipazione massima della Provincia fino al 90% del mutuo.

(2) La forma di aiuto di cui al comma 1°, lettera b) del presente articolo è obbligatoria per somme di investimento che eccedano la soglia di 1,5 miliardi di lire (Euro 774.685,35).
(3) È vietato il cumulo degli aiuti con altre forme di agevolazione locali o nazionali.
 

Articolo 8

(Limite degli investimenti)

(1) I limiti massimi di investimento sono fissati in lire 2 miliardi all'anno (Euro 1.032.913,80) per le piccole imprese, lire 3 miliardi all'anno (Euro 1.549.370,70) per le medie imprese e lire 4 miliardi all'anno (Euro 2.065.827,60) per le grandi imprese.
(2) Per le grandi imprese è obbligatoria la notifica individuale alle autorità comunitarie.
 

Articolo 9

(Domande ammissibili)

(1) Le società di gestione possono presentare non più di una domanda di contributo all'anno per il periodo di validità della legge provinciale 37/1974, così come modificata dalla legge provinciale 8/1998, per le iniziative incluse nell'articolo 4 dei presenti criteri. Le agevolazioni richieste riguardano le iniziative che vengono realizzate dopo la presentazione della domanda.
(2) La domanda deve essere corredata di tutti i dati e documenti richiesti dall'ufficio competente.
(3) Ai fini della classificazione si fa riferimento all'inquadramento previsto dall'INPS, comprovato dal modello DM 10 o da specifica dichiarazione dell'INPS. Si intendono comunque classificate nel settore Artigiano o Commercio quelle ditte che sono iscritte al Registro delle ditte artigiane o agli albi di categoria indipendentemente dal tipo di iscrizione previdenziale all'INPS dei loro dipendenti. Le imprese industriali devono avere – a differenza delle imprese artigianali -  all'atto dell'erogazione dell'agevolazione almeno un dipendente.
(4) Le spese riguardanti l'I.V.A., spese di registro o altre imposte non sono ammesse ad agevolazione. Non sono inoltre ammesse ad agevolazione operazioni finanziarie come ad esempio cessioni di quote.
(5) Le agevolazioni possono venire concesse solamente a imprese che rispettano i contratti collettivi di lavoro nazionali e locali, nonché le vigenti normative in materia di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro.
(6) Le somme di investimento ammesse sono arrotondate al milione di lire inferiore ovvero ai 500 Euro inferiori.
 

Articolo 10

(Documentazione da allegare alla domanda)

(1) Le domande di agevolazione devono essere presentate all'ufficio competente su carta provvista di marca da bollo, indicando la tipologia di aiuto richiesta ai sensi della legge provinciale.
(2) Alla domanda di agevolazione vanno allegati i seguenti documenti:

a) ultimo bilancio d'esercizio disponibile firmato dal legale rappresentante dell'impresa di gestione, qualora disponibile;

b) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa di gestione circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro;

c) dichiarazione circa l'appartenenza dell'impresa alla relativa classe dimensionale in base ai parametri della UE;

d) dichiarazione di impegno per l'accessibilità senza discriminazioni allo scalo intermodale da parte di terzi e schema tariffario dei servizi prestati, inclusi i criteri ed i parametri per la revisione degli stessi, nonché l'impegno a non alienare, così come precisato al successivo articolo 14;

e) elenco degli investimenti previsti con i relativi preventivi;

f) dichiarazione di impegno a non alienare i beni di investimento oggetto di agevolazione per i periodi indicati nel successivo articolo 14;

g)  dichiarazione di impegno a utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità di cui alla legge provinciale così come elencate al punto e) del presente articolo;

h) un modello di esercizio con la previsione del traffico previsto in un arco adeguato di tempo (non inferiore comunque a cinque anni), come indicato al precedente articolo 6, comma 9°;

i) eventuali intese, accordi, convenzioni e autorizzazioni con enti o con terzi ai fini della funzionalità dello scalo intermodale;

j) eventuale altra documentazione richiesta dal competente ufficio.

(3) Inoltre dovranno essere prodotti, qualora necessario, i seguenti documenti:

k) per le opere infrastrutturali da realizzarsi: il progetto di massima delle stesse firmato da un  professionista abilitato e corredato delle prescritte autorizzazioni di legge, come indicato all'articolo 6;

l) contratti di acquisto o di leasing degli immobili e dei mezzi necessari alla movimentazione e del  materiale rotabile, intestati a favore della società di gestione;

(4) La mancata presentazione della documentazione a corredo della domanda comporta il rigetto della domanda di agevolazione;
(5) Sono ammissibili le domande di agevolazione che perverranno al competente ufficio entro il termine di validità degli aiuti fissato dalla legge provinciale. Il termine di realizzazione delle opere e del completamento degli investimenti è fissato in ventiquattro mesi dalla concessione delle agevolazioni, pena decadenza dalle stesse, salvo che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore ovvero per responsabilità di terzi, nel qual caso, su parere dell'ufficio competente e su formale richiesta dell'interessato, potrà essere concessa una proroga nell'ultimazione dei soli lavori non superiore a 12 mesi.
(6) Per la realizzazione di infrastrutture ai sensi del precedente articolo 4, comma 3°, lettere e) e f) il contributo sarà corrisposto in un'unica soluzione, a conclusione delle opere e ad avvenuto rilascio dell'agibilità da parte dell'autorità competente. Sarà possibile comunque corrispondere all'impresa di gestione e su richiesta della stessa, acconti sul contributo per la realizzazione delle infrastrutture in base agli stati d'avanzamento redatti dal direttore dei lavori ogni qualvolta saranno raggiunti importi pari al 30%, 50% e 70% dell'importo totale preventivato per dette opere.  Per ognuno dei contributi versati a titolo di acconto l'impresa di gestione presenterà a titolo di garanzia degli impegni assunti apposita fidejussione per un importo pari al contributo erogato.
 

Articolo 11

(Convenzione)

(1) Ai fini dell'attuazione delle misure di sostegno previste nella legge provinciale, la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige può disporre che sia stipulata una convenzione con la società di gestione che richiede il finanziamento.
(2) Detta convenzione dovrà, tra l'altro, contenere:

a) gli impegni di cui ai punti b), c), d), e), f), g), h) e i)  del precedente articolo 10, comma 2°;

b) l'elenco dei soci della società di gestione, gli organismi dirigenti e l'impegno a dare comunicazione tempestiva dei cambiamenti dei soci o delle variazioni di quote che dovessero intervenire nel periodo di validità della convenzione;

c) uno statuto o regolamento interno della società di gestione che definisca chiaramente le procedure per l'accesso all'infrastruttura da parte di terzi e i servizi forniti oltre all'impegno di comunicare le eventuali variazioni che dovessero intervenire;

d) i prezzi dei servizi e delle prestazioni fornite senza discriminazione a terzi, i criteri di adeguamento delle tariffe e l'impegno a comunicare tutte le variazioni che dovessero intervenire;

e) l'impegno di fornire, su richiesta della Provincia, un resoconto periodico dei servizi prestati;

f) le modalità di liquidazione dei contributi o dei finanziamenti accordati;

g) le procedure da attuarsi nel caso di eventuali modifiche del piano degli investimenti concordati e soggetti a contributo, così come indicati alla lettera e), comma 2°, articolo 10 dei presenti criteri ed in deroga agli stessi;

h) l'accettazione preventiva dei controlli che saranno effettuati ai sensi del successivo articolo 14.

(3) La convenzione di cui al presente articolo dovrà essere stipulata prima della liquidazione delle agevolazioni previste, avrà una durata da definirsi, comunque non superiore a quindici anni e sarà impegnativa per le parti.
 

Articolo 12

(Misura delle agevolazioni)

(1) Ai sensi dell'articolo 8, comma 1°, lettera a) della legge provinciale 37/1974, così come modificata dalla legge provinciale 8/1998, gli aiuti possono essere concessi nella misura massima ivi prevista e precisamente:

per quanto previsto al precedente articolo 4, comma 1°, lettere a), e b), fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile;

per quanto previsto al precedente articolo 4, comma 2°, lettera c) fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile;

per quanto previsto al precedente articolo 4, comma 3°, lettere d),e), f), fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile;

per quanto previsto al precedente articolo 4, comma 4°, lettere g), h), i), fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile;

per quanto previsto al precedente articolo 4, comma 5°, lettera j) fino al 35% della spesa ritenuta ammissibile;

per quanto previsto al precedente articolo 4, comma 5°, lettera k) fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile;

per quanto previsto al precedente articolo 4, comma 5°, lettera l) fino al 25% della spesa ritenuta ammissibile;

 

Articolo 13

(Liquidazione delle agevolazioni)

(1) Per le liquidazione delle agevolazioni è da produrre la seguente documentazione:

a) in caso di acquisto o di leasing di fabbricati o locali aziendali, nonché in caso di lavori edili e infrastrutturali fino al valore di lire un miliardo (Euro 516.456,90): contratto registrato di acquisto oppure contratto di leasing registrato o fatture regolarmente quietanziate e dichiarazione ai sensi dell'articolo 20 della legge 4.1.1968, n. 15 sull'effettuazione dell'investimento;

b) in caso di acquisto o di leasing di fabbricati o locali aziendali, nonché in caso di lavori edili e infrastrutturali di importo superiore a lire un miliardo (Euro 516.456,90): contratto registrato di acquisto oppure contratto di leasing registrato o fatture regolarmente quietanziate e dichiarazione asseverata del direttore dei lavori o, in assenza, del proprietario o del legale rappresentante, sull'effettuazione dell'investimento, certificato di agibilità delle stesse da  parte dell'autorità competente al suo rilascio nonché dichiarazione del richiedente dell'agevolazione, di cui alla lettera a) del presente articolo;

c) in caso di acquisto o di leasing di macchinari, attrezzature, materiale rotabile, sistemi di sollevamento, movimentazione o trasporto, hardware e software, arredamento: contratto registrato di acquisto oppure contratto di leasing registrato o fatture regolarmente quietanziate nonché dichiarazione del richiedente dell'agevolazione, di cui alla lettera a) del presente articolo.

 

Articolo 14

(Controlli)

(1) Con la domanda di agevolazione va presentata la dichiarazione di cui al precedente articolo 10, comma 2°, lettera f) nella quale il richiedente l'agevolazione si impegna a non alienare, affittare o cedere in comodato quanto qui indicato:

per macchinari, attrezzature, materiale rotabile, sistemi di sollevamento, movimentazione o trasporto, (escluso hardware e software), arredamento, almeno per otto anni a partire dal loro acquisto;

per locali, edifici, capannoni, magazzini e ricoveri, anche prefabbricati, e per tutte le infrastrutture (piazzali, accessi, rampe, ecc.) soggette al rilascio di concessione edilizia almeno per dodici anni a partire dalla data di acquisto ovvero dal rilascio della licenza d'uso.

(2) Qualora i vincoli temporali sopra indicati non dovessero essere rispettati, il richiedente si obbliga a restituire alla Provincia l'agevolazione percepita in proporzione al tempo residuo. Controlli a campione saranno effettuati presso le imprese di gestione che hanno beneficiato delle agevolazioni al fine di verificare il corretto impiego delle stesse.
(3) I controlli potranno essere effettuati anche sul luogo. In questo caso l'impresa è obbligata a consentire l'accesso immediato degli incaricati all'interno dell'area intermodale. Eventuali rifiuti o impedimenti anche parziali all'attività di controllo, qualora non adeguatamente motivati, possono causare la revoca delle agevolazioni.
 

Articolo 15

(Revoca delle agevolazioni)

(1) Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai presenti criteri, di accertate dichiarazioni false o mendaci ovvero di irregolare documentazione, fatte salve le ulteriori conseguenze penali, sarà revocata l'agevolazione con la maggiorazione degli interessi legali. L'impresa inadempiente verrà sospesa per dieci anni dal godimento delle agevolazioni provinciali.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionA Ordinamento della formazione professionale
ActionActionB Formazione nel settore sanitario
ActionActionC Corsi di diploma nel settore sociale
ActionActionD Riconoscimento delle qualifiche professionali
ActionActionE Provvidenze per la formazione professionale
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 febbraio 1974, n. 15
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49
ActionActionc) Legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1989, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 12 —
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1993, n. 14
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 1994, n. 1 —
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
ActionActionTecnico del commercio
ActionActionFormazione professionale fuori provincia
ActionActionModifiche a leggi provinciali vigenti
ActionActioni) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 giugno 1997, n. 19
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActiona) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 29
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1981, n. 40
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 25 ottobre 1989, n. 9
ActionActione) Legge provinciale12 ottobre 2007, n. 9
ActionActionf) Legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12
ActionActiong) Legge provinciale 17 novembre 2020, n. 13
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
ActionActionf) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
ActionActionh) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionActionn) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
ActionActionArt. 1 (Istituzione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze)
ActionActionArt. 2 (Compiti del servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze)
ActionActionArt. 3 (Gestione del servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze
ActionActionArt. 4 (Pagamento delle spese di trasporto)        
ActionActionArt. 5-6
ActionActionArt. 7-8
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
ActionActionq) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
ActionActions) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionActiont) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionActionw) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
ActionActionx) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
ActionActionz) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
ActionActionz) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
ActionActiona') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
ActionActionb') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionActionc') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
ActionActiond') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
ActionActione') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
ActionActionf') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
ActionActiong') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
ActionActionh') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
ActionActioni') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
ActionActionj') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
ActionActionk') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
ActionActionl') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
ActionActionm') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
ActionActionn') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
ActionActiono') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
ActionActionp') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
ActionActionq') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3
ActionActionr') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 4
ActionActions') Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2017, n. 21
ActionActiont') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27
ActionActionu') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28
ActionActionv') Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 30
ActionActionw') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 33
ActionActionx') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 35
ActionActiony') Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2017, n. 37
ActionActionz') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28
ActionActiona'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 2
ActionActionb'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 3
ActionActionc'') Decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2020, n. 37
ActionActiond'') Decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2020, n. 43
ActionActione'') Decreto del Presidente della Provincia 4 febbraio 2021, n. 4
ActionActionf'') Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29
ActionActiong'') Decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2022, n. 21
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Durata e decorrenza del contratto)
ActionActionArt. 3 (Contingente dei permessi sindacali orari)
ActionActionArt. 4 (Permessi sindacali orari non cumulabili)
ActionActionArt. 5  (Permessi sindacali orari cumulabili)
ActionActionArt. 6 Norma finale
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionj'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
ActionActionk'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
ActionActionl'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionn'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
ActionActiono'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
ActionActionp'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
ActionActionq'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
ActionActionr'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
ActionActions'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
ActionActiont'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
ActionActionu'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
ActionActionv'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
ActionActionw'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionx'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
ActionActiony'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
ActionActionz'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
ActionActiona''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
ActionActionb''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActionc''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
ActionActiond''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActione''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
ActionActionf''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
ActionActiong''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
ActionActionh''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction Delibera 26 gennaio 2016, n. 62
ActionAction Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
ActionAction Delibera 2 febbraio 2016, n. 95
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 126
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 143
ActionAction Delibera 23 febbraio 2016, n. 211
ActionAction Delibera 8 marzo 2016, n. 270
ActionAction Delibera 15 marzo 2016, n. 292
ActionAction Delibera 15 marzo 2016, n. 294
ActionAction Delibera 22 marzo 2016, n. 301
ActionAction Delibera 22 marzo 2016, n. 310
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 349
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 354
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 364
ActionAction Delibera 12 aprile 2016, n. 398
ActionAction Delibera 19 aprile 2016, n. 420
ActionAction Delibera 19 aprile 2016, n. 421
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 441
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 442
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 448
ActionAction Delibera 3 maggio 2016, n. 470
ActionAction Delibera 10 maggio 2016, n. 497
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 542
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 545
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 566
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 570
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 583
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 597
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 612
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 614
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 615
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 629
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 631
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 633
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 667
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 678
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 681
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 706
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 738
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 739
ActionAction Delibera 5 luglio 2016, n. 764
ActionAction Delibera 12 luglio 2016, n. 789
ActionAction Delibera 19 luglio 2016, n. 805
ActionAction Delibera 19 luglio 2016, n. 817
ActionAction Delibera 26 luglio 2016, n. 832
ActionAction Delibera 26 luglio 2016, n. 846
ActionAction Delibera 9 agosto 2016, n. 872
ActionAction Delibera 9 agosto 2016, n. 886
ActionAction Delibera 23 agosto 2016, n. 923
ActionAction Delibera 30 agosto 2016, n. 948
ActionAction Delibera 13 settembre 2016, n. 989
ActionAction Delibera 13 settembre 2016, n. 990
ActionAction Delibera 27 settembre 2016, n. 1036
ActionAction Delibera 4 ottobre 2016, n. 1051
ActionAction Delibera 11 ottobre 2016, n. 1079
ActionAction Delibera 11 ottobre 2016, n. 1098
ActionAction Delibera 25 ottobre 2016, n. 1164
ActionAction Delibera 25 ottobre 2016, n. 1176
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1187
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1188
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1197
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1198
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1223
ActionAction Delibera 15 novembre 2016, n. 1236
ActionAction Delibera 15 novembre 2016, n. 1245
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1290
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1294
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1296
ActionAction Delibera 29 novembre 2016, n. 1322
ActionAction Delibera 29 novembre 2016, n. 1331
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1350
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1359
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1362
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1365
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1367
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1376
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1386
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1407
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1436
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1439
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1447
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1462
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1457
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1458
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1475
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1477
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1478
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1493
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1512
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction Delibera N. 11 del 17.01.2011
ActionAction Delibera 24 gennaio 2011, n. 50
ActionAction Delibera N. 86 del 24.01.2011
ActionAction Delibera N. 372 del 14.03.2011
ActionAction Delibera N. 423 del 14.03.2011
ActionAction Delibera 21 marzo 2011, n. 435
ActionAction Delibera N. 474 del 21.03.2011
ActionAction Delibera N. 601 del 11.04.2011
ActionAction Delibera N. 683 del 21.04.2011
ActionAction Delibera N. 742 del 09.05.2011
ActionAction Delibera N. 743 del 09.05.2011
ActionAction Delibera N. 786 del 16.05.2011
ActionAction Delibera N. 849 del 23.05.2011
ActionAction Delibera N. 850 del 23.05.2011
ActionAction Delibera N. 859 del 23.05.2011
ActionAction Delibera N. 860 del 23.05.2011
ActionAction Delibera 30 maggio 2011, n. 892
ActionAction Delibera 20 giugno 2011, n. 932
ActionAction Delibera N. 934 del 20.06.2011
ActionAction Delibera N. 974 del 20.06.2011
ActionAction Delibera 27 giugno 2011, n. 998
ActionAction Delibera 27 giugno 2011, n. 1015
ActionAction Delibera 4 luglio 2011, n. 1020
ActionAction Delibera N. 1094 del 18.07.2011
ActionAction Delibera 8 agosto 2011, n. 1189
ActionAction Delibera 6 settembre 2011, n. 1356
ActionAction Delibera 19 settembre 2011, n. 1429
ActionAction Delibera 26 settembre 2011, n. 1445
ActionAction Delibera 10 ottobre 2011, n. 1537
ActionAction Delibera 24 ottobre 2011, n. 1605
ActionAction Delibera 14 novembre 2011, n. 1715
ActionAction Delibera 28 novembre 2011, n. 1825
ActionAction Delibera 28 novembre 2011, n. 1835
ActionAction Delibera 5 dicembre 2011, n. 1898
ActionAction Delibera 12 dicembre 2011, n. 1906
ActionAction Delibera 19 dicembre 2011, n. 2006
ActionAction Delibera 19 dicembre 2011, n. 2007
ActionAction Delibera 30 dicembre 2011, n. 2025
ActionAction Delibera 30 dicembre 2011, n. 2031
ActionAction Delibera 30 dicembre 2011, n. 2081
ActionAction Delibera 30 dicembre 2011, n. 2087
ActionAction2010
ActionAction Delibera N. 64 del 18.01.2010
ActionAction Delibera N. 338 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 365 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 377 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 487 del 15.03.2010
ActionAction Delibera N. 491 del 22.03.2010
ActionAction Delibera N. 492 del 22.03.2010
ActionAction Delibera N. 542 del 29.03.2010
ActionAction Delibera N. 577 del 12.04.2010
ActionAction Delibera 19 aprile 2010, n. 671
ActionAction Delibera N. 751 del 03.05.2010
ActionAction Delibera N. 759 del 03.05.2010
ActionAction Delibera 3 maggio 2010, n. 764
ActionAction Delibera 10 maggio 2010, n. 823
ActionAction Delibera 7 giugno 2010, n. 982
ActionAction Delibera N. 1032 del 14.06.2010
ActionAction Delibera N. 1042 del 21.06.2010
ActionAction Delibera N. 1068 del 21.06.2010
ActionAction Delibera N. 1186 del 12.07.2010
ActionAction Delibera N. 1256 del 26.07.2010
ActionAction Delibera N. 227 del 08.02.2010
ActionAction Delibera N. 1330 del 17.08.2010
ActionAction Delibera N. 1370 del 17.08.2010
ActionAction Delibera 6 settembre 2010, n. 1389
ActionAction Delibera Nr. 1484 del 13.09.2010
ActionAction Delibera 20 settembre 2010, n. 1527
ActionAction Delibera Nr. 1827 del 08.11.2010
ActionAction Delibera Nr. 1848 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1849 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1858 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1860 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1945 del 29.11.2010
ActionAction Delibera N. 1982 del 29.11.2010
ActionAction Delibera N. 2051 del 13.12.2010
ActionAction Delibera 20 dicembre 2010, n. 2094
ActionAction Delibera N. 2134 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2140 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 817 del 10.05.2010
ActionAction Delibera N. 2141 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2163 del 30.12.2010
ActionAction Delibera N. 2164 del 30.12.2010
ActionAction Delibera N. 2215 del 30.12.2010
ActionAction Delibera 8 novembre 2010, n. 1804
ActionAction Delibera N. 773 del 10.05.2010
ActionAction2009
ActionAction Delibera N. 74 del 19.01.2009
ActionAction Delibera N. 2 del 12.01.2009
ActionAction Delibera N. 135 del 19.01.2009
ActionAction Delibera N. 189 del 26.01.2009
ActionAction Delibera N. 278 del 02.02.2009
ActionAction Delibera N. 331 del 09.02.2009
ActionAction Delibera N. 333 del 09.02.2009
ActionAction Delibera N. 478 del 16.02.2009
ActionAction Delibera N. 625 del 09.03.2009
ActionAction Delibera N. 755 del 16.03.2009
ActionAction Delibera N. 829 del 23.03.2009
ActionAction Delibera N. 922 del 30.03.2009
ActionAction Delibera N. 1150 del 27.04.2009
ActionAction Delibera N. 1195 del 27.04.2009
ActionAction Delibera 27 aprile 2009, n. 1181
ActionAction Delibera N. 1196 del 27.04.2009
ActionAction Delibera 4 maggio 2009, n. 1257
ActionAction Delibera 4 maggio 2009, n. 1264
ActionAction Delibera N. 1273 del 04.05.2009
ActionAction Delibera N. 1274 del 04.05.2009
ActionAction Delibera N. 1438 del 25.05.2009
ActionAction Delibera N. 1440 del 25.05.2009
ActionAction Delibera N. 1508 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1510 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1544 del 08.06.2009
ActionAction Delibera 8 giugno 2009, n. 1572
ActionAction Delibera 15 giugno 2009, n. 1600
ActionAction Delibera N. 1588 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1605 del 15.06.2009
ActionAction Delibera N. 1853 del 13.07.2009
ActionAction Delibera N. 1816 del 06.07.2009
ActionAction Delibera N. 1829 del 13.07.2009
ActionAction Delibera N. 1958 del 27.07.2009
ActionAction Delibera N. 1977 del 13.08.2009
ActionAction Delibera N. 2049 del 13.08.2009
ActionAction Delibera N. 2209 del 07.09.2009
ActionAction Delibera N. 2201 del 07.09.2009
ActionAction Delibera 14 settembre 2009, n. 2264
ActionAction Delibera N. 989 del 06.04.2009
ActionAction Delibera N. 2321 del 21.09.2009
ActionAction Delibera N. 2325 del 21.09.2009
ActionAction Delibera N. 1027 del 06.04.2009
ActionAction Delibera N. 2398 del 28.09.2009
ActionAction Delibera N. 1060 del 14.04.2009
ActionAction Delibera 28 settembre 2009, n. 2406
ActionAction Delibera N. 2510 del 19.10.2009
ActionAction Delibera N. 2740 del 09.11.2009
ActionAction Delibera N. 2717 del 09.11.2009
ActionAction Delibera N. 2756 del 16.11.2009
ActionAction Delibera N. 2780 del 16.11.2009
ActionAction Delibera N. 2789 del 16.11.2009
ActionAction Delibera Nr. 2800 vom 23.11.2009
ActionAction Beschluss N. 2913 del 14.12.2009
ActionAction Delibera N. 2916 del 14.12.2009
ActionAction Delibera 14 dicembre 2009, n. 2978
ActionAction Delibera 21 dicembre 2009, n. 3088
ActionAction Delibera N. 3167 del 30.12.2009
ActionAction Delibera N. 3197 del 30.12.2009
ActionAction Delibera N. 2294 del 14.09.2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction Delibera N. 349 del 12.02.2001
ActionAction Delibera N. 387 del 12.02.2001
ActionAction Delibera N. 867 del 26.03.2001
ActionAction Delibera N. 1193 del 17.04.2001
ActionAction Delibera N. 1245 del 23.04.2001
ActionAction Delibera N. 1254 del 23.04.2001
ActionAction Delibera N. 1406 del 07.05.2001
ActionAction Delibera 14 maggio 2001, n. 1492
ActionAction Delibera N. 1619 del 21.05.2001
ActionAction Delibera N. 2043 del 25.06.2001
ActionAction Delibera N. 2050 del 25.06.2001
ActionAction Delibera N. 2830 del 27.08.2001
ActionAction Delibera N. 3322 del 24.09.2001
ActionAction Delibera 24 settembre 2001, n. 3359
ActionAction Delibera N. 3769 del 29.10.2001
ActionAction Delibera N. 4326 del 03.12.2001
ActionAction Delibera N. 4453 del 10.12.2001
ActionAction Delibera N. 4786 del 28.12.2001
ActionAction Delibera 28 dicembre 2001, n. 4866
ActionAction Delibera N. 4600 del 17.12.2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico