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Urteile Verfassungsgerichtshof
1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 416 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 416 del 07.12.1994
Programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale - Esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano dal diritto di beneficiare delle risorse finanziarie
Attendere, processo in corso!
Sentenza (24 novembre) 7 dicembre 1994 n. 416; Pres. Casavola - Red. Baldassarre
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso notificato il 10 maggio 1994 e depositato il successivo 18 maggio, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 21 dicembre 1993, intitolata « Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale », pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 58 dell'll marzo 1994.
Oggetto di censura è, in particolare, il punto 5.1.1. della citata deliberazione, il quale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266, esclude le Province autonome di Trento e di Bolzano dalla distribuzione dei finanziamenti statali destinati all'attuazione del piano triennale. Questa disposizione violerebbe le competenze attribuite alla ricorrente da numerose norme statutarie, nonché l'autonomia finanziaria alla stessa garantita dall'art. 119, comma 3, Cost. e dal titolo VI dello Statuto, come attuato dall'art. 5 1. 30 novembre 1989 n. 386, dall'art. 12 d.lgs. 16 marzo 1992 n. 268 e dall'art. 4 d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266.
Il contrasto con quanto disposto dall'art. 5, comma 2, 1. n. 386 del 1989 (legge rinforzata perché approvata, ai sensi dell'art. 104 dello Statuto, su richiesta del Governo, della Regione Trentino-Alto Adige e delle due Province autonome), sarebbe, ad avviso della ricorrente, evidente. Infatti mentre l'art. 5, comma 2, stabilisce che « i finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome e affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo norme provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province », al contrario l'art. 4, comma 3, d.lgs, n. 266 del 1992, mira soltanto ad impedire allo Stato la concessione di finanziamenti a terzi, nelle materie di competenza delle province », e non già ad escludere che i finanziamenti possano affluire alle province in base a leggi di settore, per essere poi utilizzati dalle province stesse in base alla propria normativa.
Del resto, prosegue la ricorrente, ove la disposizione dell'art. 4, comma 3, d.lgs, n. 266 del 1992 dovesse essere interpretata nel senso indicato dalla deliberazione impugnata, la disposizione stessa, lungi dal tutelare l'autonomia provinciale preservandola da interferenze statali, precluderebbe definitivamente, a partire dalla sua entrata in vigore, il trasferimento di risorse in tutte le materie di competenza provinciale.
La ricorrente conclude, quindi, chiedendo alla Corte di dichiarare che non spetta allo Stato escludere la Provincia autonoma di Bolzano dalla attribuzione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano triennale, come previsto dalla deliberazione CIPE 21 dicembre 1993, nonché di annullare, in parte qua
,
la deliberazione stessa.
2. Con ricorso notificato il 10 maggio 1994 e depositato il successivo 23 maggio, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla medesima deliberazione del CIPE oggetto del ricorso illustrato precedentemente, chiedendo alla Corte di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al CIPE, escludere la Provincia stessa dal riparto e dall'assegnazione dei finanziamenti previsti dalla legge 28 agosto 1989 n. 305 e dal programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale deliberato in applicazione della legge, nonché di annullare il punto 5.1.1., secondo periodo, del capitolo V del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, approvato con la citata deliberazione del CIPE 21 dicembre 1993.
La ricorrente osserva che l'atto impugnato si fonda su un'interpretazione erronea dell'art. 4, comma 3, d.lgs, n. 266 del 1992 e comunque lesiva dell'autonomia provinciale. Tale articolo, infatti, lungi dal precludere il trasferimento alle province autonome dei finanziamenti a carico del bilancio statale, pure previsti dalla legge come destinati ad essere ripartiti tra le regioni, non è certo vólto, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 165 del 1994, a precludere il finanziamento di funzioni amministrative delle Province autonome.
3. In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato una memoria, con la quale insiste, sulla base di quanto affermato nella sent. n. 165 del 1994, per l'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza dell'8 novembre 1994, le ricorrenti, preso atto che, con deliberazione 3 agosto 1994 (« Rettifiche e aggiustamenti al Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, approvato il 21 dicembre 1993 »), il CIPE ha modificato la deliberazione impugnata, ed in particolare la disposizione di cui al punto 5.1., introducendo una disciplina conforme alla interpretazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale affermata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 165 del 1994, hanno chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Considerato in diritto:
1. Le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno impugnato la deliberazione del CIPE 21 dicembre 1993, intitolata « Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale », ed in particolare la disposizione contenuta nel punto 5.1.1. della stessa, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al CIPE
,
escludere le province autonome dalla ripartizione delle somme destinate alla attuazione del piano triennale 1994-1996 per la tutela ambientale e di annullare, in parte qua
,
la deliberazione stessa.
Poiché i ricorsi concernono il medesimo atto, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. Come riferito in narrativa, il CIPE
,
con deliberazione 3 agosto 1994, ha modificato in alcune parti la precedente deliberazione 21 dicembre 1993. In particolare, il CIPE ha preso atto della sentenza di questa Corte n. 165 del 1994, con la quale la stessa Corte ha affermato che l'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 266 del 1992 è vólto a « garantire l'ente locale da possibili invasioni della sua competenza a mezzo di interventi diretti di spesa, non certo a precludere il finanziamento di attività amministrative dell'ente stesso. (...) La ratio della previsione sta, in sostanza, nel ripartire la misura dell'amministrazione nel senso di destinare i finanziamenti esclusivamente a chi ha il compito di gestirli, così da evitare, fra l'altro, il verificarsi di soppressioni o di duplicazioni in favore dei medesimi soggetti per attività che siano contemporaneamente disciplinate dalle regioni o dalle province autonome in quanto si svolgono nel loro territorio ».
Per effetto di tale decisione, la predetta deliberazione del 3 agosto 1994 ha esteso l'ambito di applicazione della deliberazione 21 dicembre 1993 alle Province autonome di Trento e di Bolzano, dettando una specifica disciplina per l'attribuzione alle province stesse delle risorse finanziarie previste dal programma triennale. Con la deliberazione integrativa del 3 agosto 1994, è stata, quindi, recepita l'interpretazione secondo la quale la disposizione dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266, non incide sulla operatività delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, 1. 30 novembre 1989 n. 386 e all'art. 12 d.lgs. 6 marzo 1992 n. 268.
Pertanto, poiché questa disciplina trova applicazione per tutto il periodo di vigenza del programma triennale per la tutela ambientale, e, quindi, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore della deliberazione integrativa, deve, conseguentemente, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi di cui in epigrafe.
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b) Landesgesetz vom 28. November 1973, Nr. 79
c) Landesgesetz vom 8. September 1981, Nr. 25
Art. 1-2
Art. 3
Art. 4-5
Art. 6
Art. 7 (Finanzielle Maßnahmen)
Art. 8 (Allgemeine Bedingungen für die Gewährung der Beihilfen)
Art. 9
Art. 10
Art. 11-17
Art. 18 (Unterlagen)
Art. 19-27
Art. 28
Art. 29-36
Art. 37
Art. 38-39
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Art. 43
Art. 44
Art. 45
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Art. 56
Art. 57-58
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d) Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 9
e) Landesgesetz vom 10. Dezember 1992, Nr. 44
f) Landesgesetz vom 5. April 1995, Nr. 8
g) Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4
h) Landesgesetz vom 13. Dezember 2006, Nr. 14
i) Dekret des Landeshauptmanns vom 2. April 2008, Nr. 15
j) Dekret des Landeshauptmanns vom 1. Oktober 2008, Nr. 54
k) Dekret des Landeshauptmanns vom 11. Dezember 2008 , Nr. 71
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