In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2021

Corte costituzionale - Sentenza N. 406 del 14.12.2001
Formazione specifica in medicina generale

Sentenza (3 dicembre) 14 dicembre 2001, n. 406; Pres. Santosuosso – Red. Chieppa
 
Ritenuto in fatto: 1. La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 22 novembre 1999 e depositato il 30 novembre 1999, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2, e 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE).
In via preliminare, la Provincia ricorrente precisa che l'impugnativa investe il solo Titolo IV della normativa statale, relativo alla "Formazione specifica in medicina generale", cioè alla formazione postlaurea, non di carattere universitario; materia che dovrebbe rientrare nell'ambito della competenza legislativa ed amministrativa provinciale, sia sotto il profilo dell'assistenza sanitaria, sia sotto il profilo della formazione.
In particolare, la illegittimità riguarderebbe l'art. 24, comma 2 del predetto decreto legislativo, nella parte in cui dispone che il diploma di formazione in medicina generale sia rilasciato "da parte degli assessori regionali alla sanità" e sia "conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della sanità".
I profili di illegittimità si rifletterebbero, secondo la ricorrente, sia sulla diretta individuazione della competenza assessoriale al rilascio del diploma, sia sul modello ministeriale uniforme cui il diploma dovrebbe conformarsi.
Secondo la prospettazione della ricorrente non sussisterebbe alcuna ragione che imponga una uniformità nel modello di diploma; tuttavia, qualora tali ragioni sussistessero, dovrebbero essere soddisfatte secondo il principio della collaborazione nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento.
L'art. 25, nei commi 2 e 3 prevede che le Regioni e le Province autonome forniscano al Ministero il numero dei partecipanti ai corsi e che il Ministero emani "il bando di concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione" .
La Provincia ricorrente assume, di contro, che l'organizzazione dei corsi dall'inizio alla fine, comprensiva del bando di ammissione, rientrerebbe nella propria potestà legislativa primaria.
Analogamente, il comma 3 del medesimo art. 25 disciplinerebbe in modo dettagliato lo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi di formazione e prevederebbe una gestione "accentrata" dei concorsi, con palese violazione dell'autonomia legislativa ed amministrativa della Provincia.
Con i commi 4 e 5 dell'art. 25 sono disciplinati in modo dettagliato altri aspetti della procedura concorsuale (giorno, ora e luogo della prova scritta, nonché i candidati che sono assegnati a ciascuna commissione, nel caso di costituzione di più commissioni).
Anche in questo caso la censura si concretizza nella sottrazione alle autonomie costituzionali di competenze proprie.
Viene, infine, censurata la norma di cui all'art. 26, commi 1, 2 e 3, nella parte in cui prevede la determinazione degli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento e apprendimento, l'articolazione della formazione, l'individuazione delle strutture ospedaliere, distrettuali e dipartimentali in cui svolgere la formazione.
Ad avviso della ricorrente le esigenze di uniformità e di coordinamento avrebbero dovuto essere soddisfatte attraverso la funzione di indirizzo e coordinamento e non con la lesione delle prerogative costituzionali della Provincia stessa.
2. Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza del ricorso.
In particolare sottolinea che il decreto legislativo n. 368 del 1999 ha recepito la direttiva comunitaria n. 93/16/CEE, che ha dettato, tra l'altro, norme in materia di formazione specifica in medicina generale, con lo scopo di uniformare la materia in tutti gli Stati membri, in forza del principio di libera circolazione. Tale esigenza, il legislatore nazionale, ha inteso soddisfare, assicurando, nei limiti delle proprie competenze, una uniformità nella formazione esistente sul territorio italiano.
Ed infatti, il legislatore si è limitato ad emanare norme "cornice" ed a fissare alcuni punti fermi (laddove la Provincia autonoma non aveva ancora esercitato la propria autonomia legislativa), al fine di dare una completa attuazione alla direttiva, onde assicurare un omogeneo sviluppo nell'organizzazione dei corsi su tutto il territorio nazionale.
3. Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza, la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria, sottolineando la fondatezza dei motivi di ricorso.
In particolare, nel contrastare le conclusioni rassegnate dall'Avvocatura dello Stato, sottolinea che la normativa impugnata andrebbe valutata sulla base del diritto italiano ed, in particolare, in base alle regole che disciplinano i rapporti tra lo Stato e le autonomie regionali, e non in relazione alla normativa comunitaria.
Viene, inoltre, richiamata la sentenza n. 316 del 1993, con cui questa Corte ha riconosciuto il diritto della Provincia autonoma di Bolzano di disciplinare con propria legge la formazione pratica dei medici di medicina generale. A seguito di tale pronuncia la predetta Provincia ha promulgato la legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, recante "Formazione specifica in medicina generale e specialistica e applicazione di norme statali in materia di concorsi pubblici presso le unità sanitarie locali".
Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, con cui, sottolineando, in particolare, che lo Stato deve garantire che la formazione in concreto si svolga in conformità alla normativa comunitaria in tutto il territorio nazionale, con necessarie disposizioni di attuazione uniformi, ha eccepito la inammissibilità del ricorso, sul rilievo del carattere suppletivo della normativa impugnata, non avendo la Provincia ricorrente legiferato in ordine alla formazione specifica in medicina generale.
 
Considerato in diritto: 1. Le questioni di legittimità costituzionali sottoposte in via principale all'esame della Corte con ricorso della Provincia autonoma di Trento hanno per oggetto il Titolo IV (Formazione specifica in medicina generale) del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) ed in particolare investono gli artt. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2 e 3.
Con il ricorso viene denunciata la violazione degli artt. 8, numeri 1 e 29; 9, numero 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale); degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); dei principi posti dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge di delega 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997]. Viene dedotta la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto le norme impugnate impongono l'adozione di un modello di diploma uniforme ed individuano la competenza assessoriale al rilascio dello stesso; sottraggono l'organizzazione dei corsi alla potestà legislativa primaria della Provincia e disciplinano in modo dettagliato lo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi di formazione ed altri aspetti della procedura concorsuale, nonché prevedono la determinazione degli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento, l'articolazione della formazione, l'individuazione delle strutture ospedaliere, distrettuali e dipartimentali in cui svolgere la formazione, con conseguente lesione delle prerogative costituzionali della Provincia ricorrente.
2. Il ricorso è privo di fondamento. Il d.lgs 17 agosto 1999, n. 368, per quanto interessa le questioni sollevate, ha la finalità di dare una attuazione completa alle esigenze minime di assicurare la formazione specifica in medicina generale per l'esercizio della relativa attività nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Tali esigenze corrispondono alla necessità di rendere operante (con un primo intervento di carattere generale, che non poteva consentire vuoti in talune Regioni) il sistema di formazione dei medici anzidetti, in conformità alla direttiva comunitaria.
L'unica interpretazione costituzionalmente compatibile delle disposizioni impugnate è quella che, per la Regione Trentino-Alto Adige e le componenti Province autonome titolari di competenze specifiche in materia (cfr. per la Provincia autonoma di Bolzano la sentenza n. 316 del 1993), le norme in questione sono cedevoli con carattere suppletivo, rispetto a quelle che la Provincia autonoma di Trento potrà emanare nei limiti della propria competenza, e fermo il rispetto delle norme comunitarie e nazionali cogenti.
Infatti, non vi sono motivi per discostarsi dall'indirizzo espresso nella sentenza n. 349 del 1991, secondo cui, nelle materie di competenza esclusiva delle anzidette Province autonome, spetta alle Province stesse il potere di dare attuazione immediata (ed anche indipendentemente dalla previa emanazione di legge statale) alle direttive comunitarie per assicurare uno omogeneo sviluppo dei corsi per i medici generici anzidetti su tutto il territorio nazionale. In tali materie, ove il legislatore provinciale non abbia provveduto e finché non provveda, la legge statale di attuazione opera in via suppletiva e nella integrità delle sue disposizioni; cfr. art. 9, commi 1 e 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86 (sentenza n. 346 del 1991);
Nessuna lesione si è pertanto prodotta nella sfera di competenza della Provincia autonoma di Trento; di conseguenza le questioni sono infondate sotto tutti i profili denunciati.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), sollevate, in riferimento all'art. 8, numeri 1 e 29; all'art. 9, numeri 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale); agli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); e dei principi posti dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge di delega 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europea. Legge comunitaria 1995-1997) dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
ActionActionVerfassungsrechtliche Bestimmungen
ActionActionLandesgesetzgebung
ActionActionBeschlüsse der Landesregierung
ActionActionUrteile Verfassungsgerichtshof
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 28.01.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 18.03.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 25.03.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 06.04.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 06.04.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 145 del 12.04.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 171 del 04.05.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 201 del 26.05.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 16.06.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 249 del 01.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 07.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 07.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 321 del 26.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 26.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 349 del 29.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 14.10.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 384 del 14.10.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 431 del 02.12.2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 84 del 30.03.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 97 del 04.04.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 170 del 31.05.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 272 del 20.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 292 del 25.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 313 del 27.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 314 del 27.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 27.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 05.10.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 340 del 24.10.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 24.10.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 353 del 07.11.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 371 del 22.11.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 406 del 14.12.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 18.12.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 419 del 21.12.2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 95 del 14.04.1986
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 151 del 27.06.1986
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 01.07.1986
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 166 del 01.07.1986
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 14.07.1986
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 195 del 15.07.1986
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 245 del 18.11.1986
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 294 del 31.12.1986
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 305 del 31.12.1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionUrteile Verwaltungsgericht
ActionActionChronologisches inhaltsverzeichnis