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In vigore al: 08/03/2021

Corte costituzionale - Sentenza N. 180 del 12.04.1989
Costruzione di opere paravalanghe a protezione di strade statali, autostrade e linee ferroviarie

Sentenza (10 aprile) 12 aprile 1989 n. 180; Pres. Saja - Red. Baldassarre
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso del 22 novembre 1988 la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della nota del Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige, emessa in data 20 settembre 1988 e pervenuta alla Provincia il 23 dello stesso mese, la quale comunicava l'avvenuta consegna dei lavori per la costruzione di opere pa-ravalanghe nell'Alpe Gallina ne) Comune di Brennero. La ricorrente adduce che con tale atto siano state lese le competenze ad essa assicurate dall'art 8 nn. 5, 13 e 17 st. (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e dell'art. 20 d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381 (Norme di attuazione dello st. spec. reg. Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche).
Per la ricorrente, la lesione delle proprie competenze deriverebbe dal fatto che la consegna dei lavori in questione sarebbe avvenuta senza che sia stata raggiunta, né richiesta, la « previa intesa » che, a norma dell'art. 20 d.P.R. n. 381 del 1974, si rende necessaria per le opere pubbliche da effettuarsi per la protezione delle linee ferroviarie e delle strade. Poiché, nel caso, le opere paravalanghe sono previste per la tutela del Brennero, il mancato intervento dell'intesa - malgrado che la Provincia avesse sollecitato sin dal 1986 il finanziamento delle citate opere paravalanghe, riservandosi di esprimere la propria intesa non appena il Comune di Brennero avesse formulato parere favorevole al progetto di massima - produrrebbe una lesione delle competenze provinciali in materia di urbanistica, opere pubbliche di prevenzione per calamità naturali e viabilità.
In considerazione dei gravi danni ambientali che il provvedimento di consegna dei lavori potrebbe arrecare, la Provincia chiede anche la sospensione di tale atto.
2. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio, dei Ministri per chiedere il rigetto del ricorso.
Dopo aver sottolineato la necessità e l'urgenza delle opere in questione per il pericolo gravante sull'incolumità delle persone, sulla viabilità stradale, autostradale e ferroviaria tra l'Italia e la Germania, oltreché sulle linee elettriche e telefoniche di collegamento internazionale, l'Avvocatura dello Stato contesta che nel caso sia necessaria l'intesa con la Provincia di Bolzano, poiché l'intervento statale in questione non ricadrebbe nelle previsioni dell'art. 20 d.P.R. n. 381 del 1974, ma rientrerebbe tra quelle opere di prevenzione e soccorso per calamità pubbliche per le quali l'art. 19 lett. g, dello stesso decreto mantiene ferma la riserva dello Stato. Del resto, aggiunge l'Avvocatura, persino la legislazione provinciale (art. 12 comma 3 l. prov. n. 16 del 1970) esclude la necessità dell'intesa per le opere urgenti di prevenzione della calamità, le quali in ogni caso non si presterebbero a remore come quella costituita dall'intesa.
L'Avvocatura rileva infine, in via subordinata, che la Provincia, attraverso il suo Presidente, aveva già espresso parere favorevole alla costruzione delle opere in questione con nota 17 febbraio 1986 n. 204, e che il parere è stato emesso con espresso riferimento all'art. 20 d.P.R. n. 381 del 1974.
3. In prossimità dell'udienza ha presentato una memoria la Provincia di Bolzano, la quale, oltre a ribadire gli argomenti già svolti a sostegno dell'accoglimento del ricorso, precisa, in via di fatto, che, se è vero che la Provincia stessa si era « riservata di esprimere l'intesa » richiesta dall'ari. 20 d.P.R, n. 381 del 1974, è altresì vero che essa non ha mai ricevuto dallo Stato il progetto di costruzione e la relativa nota di trasmissione. Sul piano del diritto, la Provincia sostiene che l'art. 20, cit., ha una portata generale e si riferisce, pertanto, a tutte le opere dello Stato, comprese quelle contemplate nel precedente art. 19. Da ultimo, la Provincia contesta il richiamo operato dall'Avvocatura all'art. 12 l. prov. n. 16 del 1970 al fine di desumere un principio di esenzione delle opere urgenti dall'obbligo dell'intesa, precisando, anzi, che il fatto che l'art. 20 non ripeta la deroga al principio dell'intesa, stabilita dal ricordato art. 12, porterebbe ad escludere la sua applicabilità al caso di specie.
 
Considerato in diritto: 1. La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato in relazione alla nota del Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige del 20 settembre 1988, con la quale si comunicava l'avvenuta consegna dei lavori per la costruzione di opere paravalanghe in località Alpe Gallina nel Comune di Brennero. La Provincia ricorrente adduce che con la consegna di tali lavori siano state lese le competenze ad essa attribuite dall'art. 8 nn. 5, 13 e 17 st. (d.P.R. 31 agosto 1971 n. 670), come attuato dall'art. 20 d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381 (Norme di attuazione st. spec. reg. Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche), in quanto lo Stato avrebbe proceduto alla consegna dei lavori omettendo di richiedere e di raggiungere la « prevista intesa » con la Provincia, richiesta dal predetto art. 20 per gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, di linee ferroviarie e di aerodromi.
2. Il ricorso va respinto.
In base a una corretta interpretazione delle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e di opere pubbliche, non vi può esser dubbio che, nel caso della costruzione di opere paravalanghe effettuata a protezione delle strade, autostrade e linee ferroviarie di competenza dello Stato, quest'ultimo debba previamente raggiungere l'intesa con la Provincia interessata. A questa conclusione si perviene attraverso una coordinata lettura degli artt. 19 e 20 delle ricordate norme di attuazione. L'art. 20, infatti, dispone che « gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie e aerodromi (...) sono effettuati previa intesa con la Provincia interessata ». Nello stabilire tale vincolo per lo Stato, l'articolo appena citato si riferisce agli interventi riservati alla competenza dello Stato stesso dal precedente art. 19 e, più precisamente, a quelli afferenti alle sub-materie delle autostrade, degli aerodromi non aventi carattere turistico, nelle ferroviarie e delle strade statali, espressamente elencati nelle lett. a, b, c e d stesso articolo. Sebbene le opere paravalanghe rientrino fra le attività di prevenzione delle calamità pubbliche, le quali sono previste alla successiva lett. g, tuttavia pure ad esse si estende la disposizione dell'art. 20 - e, quindi, il vincolo della previa intesa - in quanto lo stesso art. 19 lett. g, nel circoscrivere la competenza dello Stato soltanto alle opere di prevenzione « relative alle materie di cui alle lettere precedenti », configura quelle opere come attività accessorie alle materie della viabilità, delle linee ferroviarie, degli aerodromi e alle altre elencate nelle restanti lettere precedenti, assoggettandole così alla medesima disciplina predisposta per le materie cui di volta in volta ineriscono.
Del resto, che la previa intesa con la Provincia interessata sia richiesta anche per le costruzioni di spettanza dello Stato destinate alla difesa delle autostrade, delle strade e delle linee ferroviarie statali nei confronti delle valanghe risponde alla ratio cui è preordinato l'art. 20, che è quella di stabilire una misura di coordinamento paritario volta ad armonizzare le modalità di costruzione delle opere pubbliche di spettanza dello Stato con le prescrizioni dei piani urbanistici provinciali e dei piani territoriali di coordinamento di spettanza della Provincia.
3. Posto ciò, si deve tuttavia concludere che, nel procedere alla consegna dei lavori relativi alle opere paravalanghe nell'Alpe Gallina nel Comune di Brennero, lo Stato non ha leso alcuna competenza attribuita alla
Provincia ricorrente, per il semplice fatto che quest'ultima aveva preventivamente prestato il proprio consenso alla costruzione da parte statale delle opere sopra menzionate. Infatti, in una lettera del 17 febbraio 1986 indirizzata al Ministero dei lavori pubblici e al Provveditorato di Trento, il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, dopo aver ricordato la previsione con una legge speciale del finanziamento per la costruzione di opere di difesa paravalanghe nella zona del Brennero e dopo aver sottolineato l'urgenza di eseguire le predette opere anche nel tratto « Alpe Gallina » di Colle Isarco nel Comune di Brennero in ragione del ricorrente pericolo di valanghe nella zona, così concludeva: « la Giunta provinciale di Bolzano nell'esprimere il proprio parere positivo, ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 381 del 1974, chiede a codesto on.le Ministero di provvedere al finanziamento delle opere di sistemazione contro la caduta di valanghe nella zona " Alpe Gallina " nel Comune di Brennero ».
In presenza di espressioni così precise come quelle ora ricordate, tanto con riferimento alla disposizione delle norme di attuazione che prevede l'assenso, quanto con riguardo alle opere in relazione alle quali il consenso della Provincia è stato prestato, e in considerazione del fatto che, di regola, l'intesa non esige particolari formalità o particolari modalità di espressione, essendo sufficiente che i soggetti interessati esprimano, attraverso i proprio organi competenti, il consenso sull'atto o sull'attività per i quali è richiesta l'intesa, non può concludersi altro che per il rigetto del ricorso.
 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato procedere alla consegna dei lavori per la costruzione di opere paravalanghe nella zona « Alpe Gallina » di Colle Isarco nel Comune di Brennero, di cui alla nota del Ministero dei lavori pubblici -Provveditorato regione alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige, emessa il 20 settembre 1988, a seguito dell'intesa intercorsa, con lettera del 17 febbraio 1986, con il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381 (Norme di attuazione dello st. spec. reg. Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche).
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