(1) La comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano e dei suoi enti avviene attraverso canali informativi idonei. Nel rispetto delle disposizioni in materia di appalti pubblici, la Provincia e gli enti da essa dipendenti affidano incarichi per la realizzazione di servizi di stampa, di informazione e redazionali o per diffondere tali informazioni presso l’opinione pubblica. La comunicazione istituzionale avviene attraverso il mezzo di informazione più idoneo a seconda del target da raggiungere, nel rispetto del principio dell'equa distribuzione degli incarichi, tenuto conto in particolare delle piccole e microimprese ai sensi del diritto dell'Unione europea, della distribuzione territoriale, delle lingue provinciali nonché delle copie vendute e distribuite.
(2) Per realizzare le finalità di cui all’articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inclusi quelli di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, con giornali e riviste nonché con portali online aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare pregio e di servizi e trasmissioni di attualità di interesse provinciale. I diritti di utilizzazione e diffusione di tali produzioni spettano alla Provincia.
(3) La Provincia può stipulare convenzioni o contratti con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, affinché il servizio raggiunga, sull’intero territorio provinciale, il grado di copertura previsto nel contratto di servizio di cui all’articolo 3 della convenzione tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la Rai, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994. 10)