Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 novembre 1987, n. 52.
(1) Le Unità Sanitarie Locali mettono a disposizione i servizi e le strutture in dotazione, necessarie per il funzionamento del corso per terapisti della riabilitazione-terapisti occupazionali, assicurando inoltre la collaborazione dei responsabili dei servizi e delle strutture utilizzabili per il tirocinio pratico.
(2) La collaborazione dei servizi dipendenti dalla Provincia viene regolata con provvedimento dell'assessore competente o su accordo degli assessori competenti.