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In vigore al: 27/05/2016

c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 agosto 1987, n. 121)
Regolamento per la disciplina della formazione di terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionali

1)

Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 novembre 1987, n. 52.

CAPITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Sfera di applicazione e finalità)

(1) Con il presente provvedimento viene disciplinata, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, la formazione di operatori sanitari non medici, rivolta al conseguimento della qualifica di terapista della riabilitazione - terapista occupazionale.

(2) Nei corsi delle scuole per terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionali vengono insegnate attività e metodi specifici per sviluppare, migliorare, ristabilire o compensare importanti funzioni, in pazienti nell'ambito dei diversi campi della medicina, come per esempio neurologia, psichiatria, pediatria, ortopedia, traumatologia, geriatria, sulla base di trattamenti prescritti dal medico.

Art. 2 (Competenza)

(1) Ai sensi dei punti 8 e 9.2 dell'allegato 1 alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1 (" Piano sanitario provinciale 1983-1985"), e dell'articolo 2 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, la formazione riguardante quelle professioni per le quali è richiesto il diploma di scuola media superiore e quindi anche quella di terapista della riabilitazione - terapista occupazionale, rientra direttamente nella competenza della Provincia.

(2) L'istituzione di scuole per la formazione di terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionali è subordinata al parere espresso dal Comitato provinciale per la programmazione della formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamento del personale dei servizi sanitari, di cui agli articoli 14 e 15 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28.

Art. 3 (Gestione dei corsi)

(1) Ai sensi del punto 9.3.1 dell'allegato 1 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, (" Piano sanitario provinciale 1983-1985") la Giunta provinciale può affidare l'organizzazione e la gestione dei corsi ad enti ed istituti dotati di adeguate strutture.

(2) Nel caso che la gestione di corsi per la formazione di terapisti della riabilitazione-terapisti occupazionali venga affidata ad uno di tali istituti, lo stesso è tenuto a rispettare il presente regolamento.

Art. 4 (Rapporti con istituti universitari)

(1) La direzione della scuola cura, nell'ambito della formazione, la collaborazione con istituti universitari, in special modo con quelli che siano già in rapporto di cooperazione con l'Assessorato per gli affari sociali e sanità o con le Unità Sanitarie Locali.

(2) La collaborazione persegue lo scopo di far acquisire agli allievi nuove conoscenze specifiche in materia, e può essere individuata in consulenze, seminari, conferenze e lezioni, ed anche nella collaborazione per le commissioni degli esami di diploma.

Art. 5 (Collaborazione con i servizi sanitari)

(1) Le Unità Sanitarie Locali mettono a disposizione i servizi e le strutture in dotazione, necessarie per il funzionamento del corso per terapisti della riabilitazione-terapisti occupazionali, assicurando inoltre la collaborazione dei responsabili dei servizi e delle strutture utilizzabili per il tirocinio pratico.

(2) La collaborazione dei servizi dipendenti dalla Provincia viene regolata con provvedimento dell'assessore competente o su accordo degli assessori competenti.

Art. 6 (Direzione e personale docente)

(1) La direzione scientifica della scuola è affidata ad un medico specialista in neurologia, psichiatria o riabilitazione. Egli sovrintende e coordina tutte le attività didattiche.

(2) Al direttore viene affiancato un terapista della riabilitazione - terapista occupazionale, quale assistente alla didattica, il quale - fermo restando l'espletamento delle lezioni teoriche e pratiche affidategli - coordina e valuta il tirocinio. Quest'ultimo è anche responsabile dell'organizzazione delle lezioni secondo l'orario scolastico e si occupa dell'assistenza agli allievi, durante le attività del corso.

(3) Possono essere nominati docenti:

  • -  medici abilitati all' esercizio della libera professione, con preferenza a specialisti in materia;
  • -  altri esperti, particolarmente preparati nelle materie d' insegnamento.

Art. 7 (Consiglio direttivo)

(1) La direzione didattica del corso è affidata ad un consiglio direttivo composto dai seguenti membri:

  • a)  il direttore scientifico del corso, che presiede il consiglio;
  • b)  un rappresentante dell' ufficio provinciale formazione ed aggiornamento del personale sanitario, in seguito denominato semplicemente ufficio provinciale competente;
  • c)  un rappresentante dell' ente che venga eventualmente incaricato della gestione del corso;
  • d)  il terapista della riabilitazione - terapista occupazionale istruttore didattico.

(2) Il consiglio direttivo si riunisce periodicamente per permettere la reciproca informazione sullo svolgimento del corso e viene convocato dal direttore scientifico del corso.

(3) Alle riunioni prendono parte, con voto consultivo, i docenti di volta in volta interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

(4) Spettano al consiglio direttivo i seguenti compiti:

  • a)  la scelta del corpo docente;
  • b)  la determinazione delle sedi e delle modalità d' espletamento del tirocinio pratico;
  • c)  la determinazione degli orari per l' insegnamento teorico ed il tirocinio pratico;.
  • d)  la formulazione di proposte di carattere organizzativo-didattico;
  • e)  l' esclusione di allievi dal corso e altri provvedimenti disciplinari;
  • f)  ogni altro provvedimento di natura programmatica, organizzativa e didattica che non sia di esclusiva competenza della direzione scientifica o di natura puramente amministrativa o finanziaria.

(5) Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti espressi dai membri effettivi.

Art. 8 (Requisiti d'ammissione)

(1) Ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sono ammessi al corso cittadini italiani e stranieri in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)  diploma di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
  • b)  l' idoneità fisica e psichica a svolgere la professione di terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionali;
  • c)  un tirocinio pratico di 360 ore svolto presso ospedali, centri per il recupero dei portatori di handicap, centri di addestramento professionale per la riabilitazione di malati psichici o aziende artigiane.
  •   Verrà data precedenza assoluta ai candidati residenti in Provincia di Bolzano.  

(2) I documenti da allegare alla domanda di ammissione al corso verranno elencati nel bando d'istituzione di ogni singolo corso.

Art. 9 (Criteri di selezione)

(1) La Giunta provinciale stabilisce il numero minimo e massimo di allievi ammissibili al corso ed i criteri di selezione dei candidati.

CAPITOLO II
Piano di studi

Art. 10 (Ore d'insegnamento)

(1) Il corso per la formazione dei terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionali comprende complessivamente almeno 3.590 ore d'insegnamento, suddivise in 1.610 ore d'insegnamento teorico e 1.980 ore di tirocinio pratico, e viene svolto in un triennio.

Art. 11 (Programma d'insegnamento)

(1) Insegnamento teorico
L'insegnamento teorico comprende le seguenti materie:

  ore complessive

Anatomia generale e funzionale    120

Fisiologia generale e funzionale    120

Fondamenti neurologici del processo motorio e di
quello cognitivo    60

Patologia generale    40

Patologia medica    50

Patologia ortopedica    60

Patologia neurologica    60

Patologia pediatrica    60

Psicologia dello sviluppo, dell'apprendimento e di gruppo    80

Psichiatria    80

Medicina fisica e riabilitazione    80

Trattamento dei disturbi del linguaggio    30

Pronto soccorso    20

Terapia delle attività motorie    40

Meccanoterapia    80

Igiene    20

Legislazione sanitaria, sociale e del lavoro.     50

Seconda lingua    60

Teoria della terapia riabilitativa ed occupazionale
riguardo alla medicina interna, all'ortopedia,
alla neurologia e alla psichiatria    450

Divisione del lavoro     50

totale    1.610

(2) Tirocinio pratico
Il tirocinio pratico comprende:

  • -  Lavoro manuale ed attività artigianali
  • -  Applicazione pratica della terapia riabilitativa ed
    occupazionale nel campo della medicina interna,
    della pediatria, della chirurgia (comprese
    l'ortopedia e la traumatologia), della neurologia
    e della psichiatria   totale 1.980 ore

Art. 12 (Obbligo di frequenza)

(1) I candidati al conseguimento del titolo di terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionali sono tenuti a partecipare alle lezioni teoriche, al tirocinio pratico e a tutte le altre attività didattiche previste.

(2) Le assenze, per qualsiasi motivo, devono essere immediatamente giustificate e motivate per iscritto, in caso di malattia mediante certificato medico da presentarsi al consiglio direttivo.

(3) Le ore di tirocinio pratico non svolte, devono essere in ogni caso recuperate.

Art. 13 (Orario settimanale)

(1) Le ore dedicate alle lezioni teoriche ed al tirocinio pratico non possono superare complessivamente il numero di 37 ore settimanali.

Art. 14 (Assicurazione degli allievi)

(1) Gli allievi vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e contro danni arrecati a terzi nell'esercizio del tirocinio pratico.

CAPITOLO III
Ordinamento degli esami

Art. 15 (Verifica dell'apprendimento)

(1) I singoli docenti tengono un registro giornaliero che contiene la descrizione del programma di tutte le ore di lezione.

(2) I docenti sono tenuti altresì a verificare regolamentare l'apprendimento degli allievi, sia in forma orale, sia in forma scritta.

(3) Il risultato delle prove verrà annotato nel registro, e di questi giudizi si terrà conto in sede di svolgimento degli esami di passaggio.

Art. 16 (Esami di passaggio)

(1) Alla fine del corrispondente periodo di corso ciascun candidato deve sostenere un esame orale su tutte le materie oggetto di studio, comprese nel precedente articolo 11.

(2) I singoli esami verranno sostenuti dinnanzi agli stessi professori che insegnano le materie corrispondenti, alla presenza del direttore scientifico del corso e del terapista della riabilitazione - terapista occupazionale assistente alla didattica. Qualora il direttore scientifico stesso sia esaminatore, viene nominato presidente della commissione un medico specialista in neurologia, psichiatria o riabilitazione.

(3) Dello svolgimento degli esami viene redatto un verbale, che deve essere fatto pervenire all'ufficio provinciale competente.

(4) Per la valutazione di ciascun esame valgono i seguenti giudizi:

  • -  ottimo;
  • -  buono;
  • -  soddisfacente;
  • -  sufficiente;
  • -  insufficiente.

(5) Il giudizio dell'esame viene di norma proposto da parte dell'esaminatore e deve essere accettato all'unanimità. In caso di divergenza decide il parere del presidente della commissione.

(6) In caso di assenza ingiustificata all'esame, lo stesso si considera svolto con il giudizio di "insufficiente".

(7) Nel caso l'assenza all'esame venga giustificata, spetta alla commissione esaminatrice decidere se riammettere il candidato ad un nuovo esame, oppure rinviarlo all'esame di riparazione.

(8) Un esame, nel quale il candidato abbia ottenuto il giudizio di "insufficiente", può essere ripetuto solamente una volta entro non meno di un mese e non più di tre mesi. Il giudizio di "insufficiente" all'esame di riparazione comporta l'esclusione del candidato dall'ulteriore frequenza del corso.

(9) Il candidato che nell'anno scolastico consegua il giudizio di "insufficiente" in più di tre materie, viene ugualmente escluso dall'ulteriore frequenza del corso.

(10) I candidati con esami di riparazione devono frequentare tutte le altre lezioni ed esercitazioni, fino al momento degli esami stessi.

Art. 17 (Esame di diploma)

(1) L'esame di diploma costituisce l'esame finale del corso per terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionali e consiste nella discussione di un caso pratico, sul quale il candidato abbia elaborato una tesi scritta. Non può essere suddiviso in più prove e viene valutato con un unico giudizio e cioè secondo il punto 4) dell'articolo 16.

(2) Viene ammesso all'esame di diploma ciascun allievo che abbia superato positivamente gli esami di passaggio nelle singole materie e che abbia frequentato il minimo stabilito di ore di tirocinio pratico.

(3) L'esame di diploma va sostenuto dinnanzi ad un'apposita commissione, come previsto nel successivo articolo 18. La data dell'esame viene stabilita dal consiglio direttivo, il quale provvede a concedere ai candidati un adeguato periodo di tempo per la preparazione.

(4) L'esame di diploma può essere ripetuto solamente una volta. Il giudizio di "insufficiente" anche alla riparazione dell'esame di diploma comporta per l'allievo la ripetizione dell'intero corso.

(5) L'esame di riparazione in occasione dell'esame di diploma può aver luogo non prima di tre mesi dopo la prima sessione. La data di svolgimento viene stabilita dal consiglio direttivo.

Art. 18 (Commissione per gli esami di diploma)

(1) La Commissione esaminatrice agli esami di diploma viene nominata con deliberazione della Giunta provinciale ed è composta come segue:

  • -  un rappresentante dell' Università o di un altro istituto superiore di cui al precedente articolo 4, quale Presidente;
  • -  il direttore scientifico del corso;
  • -  un insegnante incaricato;
  • -  il terapista della riabilitazione - terapista occupazionale istruttore didattico.

(2) I compiti di segretario della commissione vengono svolti da un funzionario dell'ufficio provinciale competente.

Art. 19 (Assenza all'esame di diploma)

(1) In caso di assenza ingiustificata di un candidato all'esame di diploma, viene attribuito il giudizio di "insufficiente, causa mancata presentazione all'esame". Al candidato rimane comunque la possibilità di partecipare all'esame di riparazione, così come previsto dall'articolo 17, punti 4) e 5). Qualora l'assenza venga invece adeguatamente giustificata spetta al consiglio direttivo decidere se rimanga la possibilità di accedere ad una nuova sessione dell'esame di diploma, oppure all'esame di riparazione.

Art. 20 (Giudizio finale, diploma)

(1) Nel diploma non appaiono le valutazioni dei singoli esami riguardanti l'insegnamento teorico ed il tirocinio pratico. Il diploma deve indicare solamente il giudizio complessivo: "esito eccellente" oppure "esito positivo". Tale giudizio complessivo risulta dalla valutazione degli esami di passaggio e dell'esame di diploma.

(2) Il giudizio "esito eccellente" è dato qualora in almeno metà delle materie d'esame sia stato conseguito il giudizio di "ottimo" e nell'altra metà il giudizio di "buono".

(3) Il giudizio "soddisfacente" in una materia può essere valutato quale "buono" qualora il candidato ottenga il giudizio di "ottimo" in due ulteriori materie. Il giudizio di "sufficiente" in una sola materia esclude il giudizio complessivo "esito eccellente".

(4) La commissione d'esame di cui al precedente articolo 18, alla conclusione degli esami di diploma, trasmette tutta la documentazione relativa all'ufficio provinciale competente.

(5) Il diploma viene rilasciato a cura dell'ufficio provinciale competente.

(6) Il possesso del diploma abilita all'esercizio della professione di terapista della riabilitazione - terapista occupazionale.

Art. 21 (Conferimento del diploma)

(1) Il diploma di terapista della riabilitazione - terapista occupazionale viene conferito agli allievi che abbiano superato positivamente gli esami in ciascuna delle materie previste dal precedente articolo 11, punto 1), ed abbiano svolto proficuamente il tirocinio pratico previsto dal punto 2) del citato articolo 11.

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